Irap: lo studio legale associato non sempre tenuto a pagarla (Cass. n. 22506/2012)

Redazione 10/12/12
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Ordinanza

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ stata depositata la seguente relazione.

1. L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Catania 32/31/10 del 11 febbraio 2010 che respingeva l’appello dell’Ufficio affermando la spettanza allo Studio associato B. e R. del rimborso IRAP relativamente all’anno 2002.

2. I contribuenti si sono costituiti in giudizio con controricorso.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

La presuntione hominis secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione ai fini IRAP costituisce, appunto, una presunzione che può essere superata con adeguata motivazione; così come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di merito ha evidenziato la assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per beni strumentali.

Il Collegio ha condiviso la relazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1500 oltre agli accessori di legge.

Redazione