Inutilizzabili le perizie tecniche depositate per la prima volta in grado di appello (Cons. Stato n. 1097/2013)

Redazione 22/02/13
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FATTO

I – Gli appelli in epigrafe sono tutti diretti avverso la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, dopo aver riunito i giudizi relativi a sei ricorsi proposti dalla società Aeroporti di Roma S.p.a. per l’annullamento degli atti relativi all’adozione ed all’approvazione da parte del Comune di Fiumicino di vari piani urbanistici esecutivi relativi ad aree site in prossimità dell’aeroporto di Fiumicino, ne ha accolti cinque, conseguentemente annullando gli atti di adozione del Programma integrato di intervento (PRINT) per la riqualificazione e la riconversione del territorio “Fiumicino Nord – Pesce Luna” e dei Piani particolareggiati nn. 3 e 4 in variante al P.R.G. nonché gli atti di approvazione dei Piani particolareggiati in variante nn. 3-5 e 7-bis, e ne ha dichiarato improcedibile uno, relativo all’approvazione del suindicato P.P. nr. 4.

II – Più specificamente, con un primo ricorso (nr. 5789 del 2012) la società ************************* ha impugnato – chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione – la sentenza in epigrafe per la parte in cui sono stati annullati la gravata deliberazione del Consiglio Comunale di Fiumicino nr. 13 del 27 febbraio 2003, relativa all’adozione del P.P. nr. 3, e, in via consequenziale e derivata, gli atti successivi relativi all’adozione ed all’approvazione del P.P. nr. 3-5, che ha sostituito il nr. 3.

A sostegno dell’impugnativa, parte appellante ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 360, nn. 3 e 5, e 100 cod. proc. civ. e degli artt. 29, 40 e 41 cod. proc. amm.; omissione, carenza ed erroneità della motivazione (per avere il T.A.R. annullato, per ritenuta illegittimità derivata, il P.P. nr. 3-5 anche per la parte – interessante il suolo in proprietà della società appellante – originariamente ricompresa nel P.P. nr. 5, del quale però non era stata mai impugnata la delibera consiliare di adozione);

2) in subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 360, nn. 3 e 5, e 100 cod. proc. civ., degli artt. 29, 34, 35, 40, 41 e 88 cod. proc. amm. e dell’art. 111 Cost.; violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di revoca degli atti amministrativi e di atti meramente reiterativi; omissione, carenza ed erroneità della motivazione; improcedibilità dell’originario ricorso al T.A.R. del Lazio (nr. 7224 del 2003) per carenza di interesse (con riguardo alla reiezione della preliminare eccezione articolata sulla base della mancata impugnazione della delibera consiliare nr. 49 del 24 maggio 2004, con la quale è stata revocata la precedente delibera nr. 13 del 2003 ed è stato adottato il nuovo P.P. nr. 3-5, ritenendosi tale atto in parte qua meramente reiterativo della delibera a suo tempo impugnata);

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 360, nn. 3 e 5, 100 e 112 cod. proc. civ. e degli artt. 29, 34 e 35 cod. proc. amm.; omissione, carenza ed erroneità della motivazione, inammissibilità e/o improcedibilità del successivo ricorso al T.A.R. del Lazio (nr. 5583 del 2005) per mancata impugnativa di atti lesivi e per carenza di lesività dell’atto impugnato (in relazione alla reiezione dell’ulteriore eccezione in rito articolata sulla base del fatto che con l’anzi detto ricorso risultava censurata unicamente la determinazione conclusiva di una Conferenza di servizi, atto endoprocedimentale, e che non risultavano invece impugnati i successivi atti conclusivi del procedimento di accordo di programma);

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 360, nr. 3, cod. proc. amm. e degli artt. 7 della legge 21 dicembre 1977, nr. 985, e 2 del d.m. 3 giugno 1999; carenza ed erroneità della motivazione (in relazione al ritenuto vizio derivante dall’omessa acquisizione dell’assenso del Ministero dei trasporti);

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e dell’art. 7 della legge nr. 985 del 1977, sotto altro profilo; carenza, erroneità e contraddittorietà della motivazione (in relazione al ritenuto contrasto col Piano di sviluppo aeroportuale approvato con d.m. 7 marzo 1995, nr. 25);

6) violazione e falsa applicazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., del d.m. 23 maggio 2002 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di recepimento dell’annesso ICAO nr. 14; violazione e falsa applicazione della legge 26 ottobre 1995, nr. 447, e del d.m. 31 ottobre 1997; violazione del principio di insindacabilità del merito amministrativo; carenza, erroneità e contraddittorietà della motivazione (con riguardo alla ritenuta violazione delle normative in materia di inquinamento acustico e di sicurezza del volo);

7) violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione al ritenuto vizio di carente motivazione sempre in ordine ai rischi indicati al punto che precede).

Si sono costituiti il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Azienda U.S.L. Roma C, la Provincia di Roma oltre all’originaria ricorrente Aeroporti di Roma S.p.a., tutti opponendosi all’accoglimento dell’appello e quest’ultima riproponendo i seguenti motivi rimasti assorbiti nella sentenza impugnata:

a) violazione del d.m. 29 marzo 1996 del Ministero dell’Ambiente; eccesso di potere; difetto istruttorio;

b) difetto istruttorio sotto altro profilo; erronea valutazione dei presupposti;

c) eccesso di potere per sviamento.

Invece, il Comune di Fiumicino si è ritualmente costituito associandosi all’appello e chiedendone l’accoglimento, con la conseguente riforma della sentenza impugnata e la reiezione del ricorso di primo grado.

Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2012, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, questa è stata differita sull’accordo delle parti, per essere abbinata alla trattazione del merito.

III – Un secondo appello (nr. 5790 del 2012) è stato proposto dalla società Socesfin S.r.l., con riferimento all’annullamento degli atti relativi all’adozione ed all’approvazione del P.P. nr. 3, nel cui perimetro ricadono i suoli in proprietà della istante.

Tale appello risulta affidato a motivi in tutto sovrapponibili, anche testualmente, a quelli articolati nel ricorso nr. 5789 del 2012 ed indicati al punto che precede, sub 2, 3, 4, 5 e 6, ed inoltre ad ulteriore mezzo col quale è dedotta l’inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ad almeno un controinteressato, tale non potendo considerarsi l’ENAC ed avendo partecipato la società istante al giudizio di prime cure solo in qualità di interveniente ad opponendum.

Si sono costituiti gli stessi soggetti già costituiti nel giudizio nr. 5789 del 2012, assumendo identiche posizioni, e in particolare Aeroporti di Roma S.p.a. riproponendo le censure assorbite negli identici termini di cui al ricorso precedente.

Anche in questo caso, alla camera di consiglio del 9 ottobre 2012 l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso è stata differita per essere abbinata al merito.

IV – Un terzo appello (nr. 6036 del 2012), sempre con richiesta di riforma della sentenza previa sospensiva, è stato proposto dalla Fondazione Ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa, ****** e ************, con riferimento all’annullamento del già citato PRINT relativo al territorio “Fiumicino Nord – Pesce Luna”.

Detto appello risulta affidato ai seguenti motivi:

1) omessa notifica del ricorso introduttivo ad almeno un controinteressato (in relazione alla reiezione dell’eccezione sul punto sollevata in prime cure, tali essendo, nella specie, unicamente la Fondazione appellante e il Consorzio “Pesce Luna” che la rappresenta, entrambi non intimati dalla ricorrente Aeroporti di Roma S.p.a.);

2) tardività del ricorso di primo grado rispetto alla delibera consiliare nr. 137 del 30 luglio 1999 di adozione del Nuovo P.R.G. (in relazione alla reiezione dell’eccezione di inammissibilità articolata sul punto in prime cure);

3) inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di legittimazione in capo all’originaria ricorrente;

4) erroneità della sentenza impugnata con riguardo al ritenuto vizio di mancata acquisizione del parere dell’ENAC nel procedimento di formazione del PRINT;

5) erroneità della sentenza anche con riguardo al profilo sostanziale delle ritenute violazioni alle normative in tema di sicurezza e di inquinamento acustico.

Si è costituito il Comune di Fiumicino, anche in questo caso associandosi all’appello e chiedendone l’accoglimento, ed altrettanto hanno fatto i controinteressati in primo grado, signori ****************** di ********** ed altri.

Al contrario, l’originaria ricorrente Aeroporti di Roma S.p.a. nel costituirsi si è opposta con diffuse argomentazioni all’accoglimento dell’appello, richiamandosi ai motivi di doglianza non esaminati dal T.A.R. e concludendo per la conferma in parte qua della sentenza impugnata.

Infine, si è costituito anche l’ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, con atto formale nel quale non ha reso chiara la propria posizione, se di adesione od opposizione, rispetto all’appello proposto dalla Fondazione.

All’udienza camerale del 9 ottobre 2012, anche per l’istanza cautelare proposta dalla Fondazione appellante è stata differita la trattazione, per essere abbinata a quella del merito.

V – Un ulteriore appello (nr. 6037 del 2012) è stato proposto dal Consorzio “Pesce Luna”, costituito per l’attuazione del PRINT suindicato, in relazione alla medesima parte della sentenza impugnata censurata dalla Fondazione Ecclesiastica; i motivi articolati con tale appello sono integralmente sovrapponibili a quelli contenuti nell’appello di cui al punto che precede.

Le parti costituite in questo giudizio sono le medesime, con identiche posizioni, che risultano costituite nel giudizio nr. 6036 del 2012.

VI – Col proprio appello (nr. 6241 del 2012) l’originaria ricorrente Aeroporti di Roma S.p.a. ha impugnato la sentenza in epigrafe nella parte che la ha vista soccombente, e cioè in relazione alla declaratoria di improcedibilità di uno solo dei ricorsi ivi riuniti (come meglio più sopra precisato).

Con un unico motivo in diritto, è stata dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 14, comma 2, all’art. 14-bis ed all’art. 14-ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, e successive modifiche (in relazione alla ritenuta natura endoprocedimentale, ed alla conseguente ritenuta non autonoma impugnabilità, della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi).

Conseguentemente, parte appellante ha riproposto come segue i motivi d’impugnazione non esaminati dal T.A.R.:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 14-bis della legge nr. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione della legge 4 febbraio 1993, nr. 58, recante modifiche e aggiunte agli artt. dal 714 al 717 cod. nav.; violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge nr. 447 del 1995;

2) illegittimità dell’impugnato provvedimento per carenza di motivazione; grave difetto di istruttoria.

Si sono costituiti i Ministeri per i **** e le Attività Culturali e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, l’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e l’ENAV – Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo, con atto formale nel quale non è stata resa chiara la posizione, di adesione od opposizione all’appello, delle predette Amministrazioni.

Invece, si sono opposti all’accoglimento del gravame il Comune di Fiumicino, i signori ****************** di ********** e le società La Vignolina S.r.l. ed Euroaedifica S.r.l. (quest’ultima tramite intervento ad opponendum nel giudizio di appello).

VII – L’appello (nr. 6402 del 2012) proposto dal Comune di Fiumicino investe tutte le parti della sentenza impugnata e risulta affidato ai seguenti motivi:

1) manifesta erroneità di giudizio in ordine al rigetto dell’eccezione di inammissibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato (in relazione all’impugnazione della delibera consiliare nr. 59 del 27 marzo 2003, di adozione del PRINT “Fiumicino Nord – Pesce Luna”);

2) manifesta erroneità di giudizio in ordine al rigetto dell’eccezione di tardività del ricorso (in relazione alla medesima delibera di cui sub 1);

3) manifesta erroneità di giudizio in ordine al rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva (in relazione alla medesima delibera di cui sub 1);

4) manifesta erroneità di giudizio in ordine all’omessa declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso (in relazione alla medesima delibera di cui sub 1);

5) manifesta erroneità di giudizio in ordine all’accoglimento dei motivi 1 e 6 dell’originario ricorso (in relazione alla medesima delibera di cui sub 1);

6) manifesta erroneità di giudizio in ordine all’accoglimento del motivo 1 dell’originario ricorso (in relazione alla medesima delibera di cui sub 1);

7) manifesta erroneità di giudizio in ordine all’accoglimento del motivo 3 dell’originario ricorso (in relazione alla medesima delibera di cui sub 1);

8) manifesta erroneità di giudizio in ordine all’accoglimento del motivo 4 dell’originario ricorso (in relazione alla medesima delibera di cui sub 1);

9) manifesta erroneità di giudizio in ordine all’accoglimento del motivo 5 dell’originario ricorso (in relazione alla medesima delibera di cui sub 1);

10) manifesta erroneità di giudizio in ordine al rigetto integrale delle argomentazioni difensive delle parti resistenti (in relazione alla medesima delibera di cui sub 1);

11) manifesta erroneità di giudizio in ordine al rigetto dell’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione delle delibere del Consiglio Comunale del 30 luglio 1999, nr. 137, e del 7 ottobre 1999, nr. 159, di adozione del P.R.G., delle delibere del Consiglio Comunale del 27 marzo 2001, nr. 24, e del 27 luglio 2001, nr. 127, di esame delle osservazioni, nonché per omessa impugnazione della delibera del Consiglio Comunale del 24 maggio 2005, nr. 49, di adozione del P.P. nr. 3-5 e della delibera della Giunta Regionale del 31 marzo 2006, nr. 162, di approvazione del P.R.G. (in relazione all’impugnazione della delibera consiliare nr. 13 del 25 marzo 2003 di adozione del P.P. nr. 3 in variante al P.R.G.);

12) manifesta erroneità di giudizio in ordine alla mancata declaratoria di inammissibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato (in relazione alla medesima delibera di cui sub 11);

13) manifesta erroneità di giudizio in ordine alla mancata declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva (in relazione alla medesima delibera di cui sub 11);

14) manifesta erroneità di giudizio in ordine all’accoglimento del ricorso (in relazione alla medesima delibera di cui sub 11);

15) manifesta erroneità di giudizio in ordine al rigetto dell’eccezione di tardività (in relazione all’impugnazione della delibera consiliare nr. 14 del 25 marzo 2003, di adozione del P.P. nr. 4 in variante al P.R.G.);

16) manifesta erroneità di giudizio in ordine al rigetto dell’eccezione di inammissibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato (in relazione alla medesima delibera di cui sub 15);

17) manifesta erroneità di giudizio in ordine all’omessa declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva (in relazione alla medesima delibera di cui sub 15);

18) manifesta erroneità di giudizio in ordine all’omessa declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere (in relazione alla medesima delibera di cui sub 15);

19) manifesta erroneità di giudizio in ordine all’omessa declaratoria di improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti successivi (in relazione alla medesima delibera di cui sub 15);

20) manifesta erroneità di giudizio in ordine all’accoglimento del ricorso (in relazione alla medesima delibera di cui sub 15);

21) manifesta erroneità di giudizio in ordine al rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva (in relazione all’impugnazione del verbale della Conferenza di servizi del 14 dicembre 2004 finalizzata all’accordo di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, in relazione alla procedura di approvazione dei PP.PP. nn. 3 e 5);

22) manifesta erroneità di giudizio in ordine al rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per il carattere endoprocedimentale dell’atto impugnato, nonché di improcedibilità del ricorso medesimo per omessa impugnazione degli atti successivi (in relazione ai medesimi atti di cui sub 21);

23) manifesta erroneità di giudizio in ordine al rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva (in relazione all’impugnazione del verbale della Conferenza dei servizi del 14 dicembre 2004 finalizzata all’accordo di programma ex art. 34, d.lgs. nr. 267 del 2000 in relazione all’approvazione del P.P. nr. 7-bis);

24) manifesta erroneità di giudizio in ordine al rigetto dell’eccezione di carenza di interesse per l’intervenuto assenso dell’ENAC (in relazione ai medesimi atti di cui sub 23);

25) manifesta erroneità di giudizio in ordine al rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per il carattere endoprocedimentale dell’atto impugnato (in relazione ai medesimi atti di cui sub 23);

26) manifesta erroneità di giudizio in ordine al rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’omessa impugnazione della delibera del Consiglio Comunale del 16 dicembre 2002, nr. 157, di approvazione del PRINT (in relazione ai medesimi atti di cui sub 23);

27) manifesta erroneità di giudizio in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità del ricorso per l’omessa impugnazione degli atti successivi ed in particolare della delibera del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2006, nr. 17, di ratifica dell’accordo di programma per l’approvazione del P.P. nr. 7-bis (in relazione ai medesimi atti di cui sub 23);

28) manifesta erroneità di giudizio in ordine alla sottovalutazione dell’assenso dell’ENAC (in relazione all’impugnazione dei verbali delle Conferenze di servizi del 14 dicembre 2004, finalizzate agli accordi di programma ex art. 34, d.lgs. nr. 267 del 2000, in relazione alla procedura di approvazione dei PP.PP. nn. 3, 5 e 7-bis);

29) manifesta erroneità di giudizio in ordine all’accoglimento della censura relativa alla violazione dell’art. 14 della legge nr. 241 del 1990, della legge 4 febbraio 1958, nr. 63, e dell’art. 8 della legge nr. 447 del 1995 (in relazione ai medesimi atti di cui sub 28);

30) manifesta erroneità di giudizio in ordine all’accoglimento della censura relativa alla denuncia dell’eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria (in relazione ai medesimi atti di cui sub 28).

Si sono costituiti i Ministeri per i **** e le Attività Culturali e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, l’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e l’ENAV – Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo, con atto formale nel quale non è stata resa chiara la posizione, di adesione od opposizione all’appello, delle predette Amministrazioni.

Si sono altresì costituiti, in adesione all’appello del Comune, l’Azienda U.S.L. Roma C, i signori ****************** di ********** ed altri, la *************************, la Socesfin S.r.l., il Consorzio “Pesce Luna” e le società La Vignolina S.r.l. ed Euroaedifica S.r.l., queste ultime due proponendo altrettanti appelli incidentali autonomi in tutto sovrapponibili agli appelli principali (di cui appresso sub VIII e IX) dalle stesse società proposti.

Invece, si è argomentatamente opposta all’accoglimento dell’appello l’originaria ricorrente, Aeroporti di Roma S.p.a.

Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2012, fissata per l’esame della domanda di sospensiva formulata in una all’appello, questo è stato differito sull’accordo delle parti, per essere abbinato alla trattazione del merito.

VIII – Un ennesimo ricorso (nr. 6529 del 2012) è stato proposto dalla società La Vignolina S.r.l. con riguardo all’annullamento degli atti relativi al P.P. nr. 4, sulla scorta dei seguenti motivi:

1) illegittima riunione dei ricorsi per assenza dei presupposti; violazione del principio del giusto processo; violazione del principio di autonomia dei ricorsi; omessa motivazione;

2) erroneità della sentenza in merito alla eccezione di irricevibilità del ricorso per violazione dell’art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034 (ora art. 29 cod. proc. amm.), per mancato rispetto del termine prescritto a pena di decadenza per la notifica del ricorso;

3) erroneità della sentenza in merito alla eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per violazione dell’art. 21, comma 1, della legge nr. 1034 del 1971 (ora art. 29 cod. proc. amm.) per mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati ai quali l’atto impugnato direttamente si riferisce;

4) omessa valutazione dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva;

5) omessa valutazione della eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

6) omessa valutazione della eccezione di inammissibilità del ricorso per acquiescenza;

7) erroneità nel merito della sentenza impugnata sotto il profilo delle ritenute violazioni alle normative in materia di sicurezza del traffico aereo e di inquinamento acustico.

Si è costituita, per resistere all’appello, l’originaria ricorrente Aeroporti di Roma S.p.a., la quale ha concluso per la conferma in parte qua della sentenza impugnata.

Al contrario, si è associato all’appello il Comune di Fiumicino.

Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2012, anche l’istanza cautelare formulata da La Vignolina S.r.l. è stata differita per essere abbinata alla trattazione del merito.

IX – Un ulteriore ricorso (nr. 6530 del 2012) è stato proposto dalla società Euroaedifica S.r.l. in relazione all’annullamento degli stessi atti cui è riferito l’appello della società La Vignolina S.r.l., e sulla base di doglianze in tutto sovrapponibili a quelle con tale gravame articolate.

Si sono costituite, con identiche posizioni, le stesse parti comparse nel giudizio nr. 6529 del 2012, ed anche in questo caso l’istanza cautelare è stata abbinata al merito.

X – L’ultimo degli appelli in epigrafe (nr. 6887 del 2012) è stato proposto dai signori ****************** di ********** ed altri, interessati alla parte della sentenza gravata relativa all’annullamento degli atti relativi al PRINT “Fiumicino Nord – Pesce Luna”.

I motivi articolati in tale appello, tutti sovrapponibili ad altri contenuti negli appelli sopra esaminati, attengono:

– all’omessa notifica del ricorso di primo grado ad almeno un controinteressato;

– alla omessa impugnativa degli atti relativi alla successiva approvazione del Nuovo P.R.G.;

– alla carenza di legittimazione attiva della ricorrente in primo grado;

– al merito della ritenuta inadeguatezza del parere espresso dall’ENAC;

– alla mancata acquisizione dell’assenso del Ministro dei Trasporti.

In questo giudizio si sono costituiti:

– il Comune di Fiumicino, associandosi all’appello e chiedendone l’accoglimento;

– Aeroporti di Roma S.p.a., resistendo all’appello e chiedendone la reiezione;

– l’ENAC, l’ENAV e l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, con atto formale.

X – All’udienza pubblica del 15 gennaio 2013, dopo che le parti hanno variamente affidato a memorie l’ulteriore esposizione delle rispettive tesi, le cause sono state tutte trattenute per la decisione di merito.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va disposta la riunione degli appelli in epigrafe ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm., norma che non lascia spazio alla valutazione discrezionale del giudice nell’imporre la trattazione in unico giudizio degli appelli proposti avverso una medesima sentenza di primo grado.

2. Come anticipato nella narrativa in fatto, la sentenza oggetto delle impugnazioni all’esame della Sezione ha deciso congiuntamente una pluralità di ricorsi proposti dalla società Aeroporti di Roma S.p.a., concessionaria della gestione del sistema aeroportuale della Capitale, avverso diversi strumenti di pianificazione urbanistica adottati ed approvati dal Comune di Fiumicino, ritenendoli in contrasto con le esigenze di ampliamento e di sviluppo dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” nonché con le esigenze connesse al servizio di cui essa società è affidataria ex lege.

Detti strumenti sono, in particolare:

a) il Piano particolareggiato (P.P.) nr. 3 in variante al P.R.G., di cui è stata impugnata la delibera di adozione (deliberazione C.C. nr. 13 del 5 febbraio 2003);

b) il P.P. nr. 4 in variante al P.R.G., in relazione al quale sono state impugnate la delibera di adozione (deliberazione C.C. nr. 14 del 25 febbraio 2003) ed il successivo verbale della Conferenza di servizi convocata per l’approvazione dell’accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

c) il Programma integrato di intervento (PRINT) relativo al territorio “Fiumicino Nord – Pesce Luna”, del quale è stata impugnata la delibera di adozione (deliberazione C.C. nr. 59 del 27 marzo 2003);

d) il P.P. nr. 3-5, destinato a prendere il posto dei PP.PP. nr. 3 e 5 precedentemente adottati, in relazione al quale è stato impugnato il verbale della Conferenza di servizi indetta dal Comune sempre ai sensi dell’art. 34 d.lgs. nr. 267 del 2000;

e) il P.P. nr. 7-bis, in relazione al quale del pari è stato impugnato un analogo verbale di Conferenza di servizi.

Con la sentenza qui appellata, il T.A.R. del Lazio, previa riunione delle suindicate impugnazioni, le ha accolte tutte annullando gli atti impugnati, con la sola eccezione del ricorso proposto avverso il verbale della Conferenza dei servizi relativa al P.P. nr. 4, del quale ha invece dichiarato l’improcedibilità.

3. Ciò premesso, va preliminarmente dichiarata l’inutilizzabilità delle “perizie tecniche” depositate dalle parti in numerosi dei giudizi qui riuniti, essendo ormai jus receptum che le perizie di parte, essendo mezzi di prova, non possono essere prodotte per la prima volta in grado di appello, ostandovi il divieto di nova oggi contenuto nell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm. (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2012, nr. 5783; id., 13 gennaio 2010, nr. 90; Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, nr. 3649).

4. Passando all’esame dei singoli appelli, è a dirsi che con buona parte dei motivi in essi contenuti, prima ancora che censurare nel merito le statuizioni del primo giudice, vengono riproposte alcune eccezioni di rito che questo ha respinto (ovvero, in alcuni casi, avrebbe omesso di esaminare).

È evidente che, in ordine logico, conviene principiare dall’esame di tali motivi di gravame, la cui fondatezza, in ipotesi, avrebbe carattere assorbente ed esonererebbe il Collegio dall’approfondimento delle ulteriori doglianze.

4.1. Volendo poi costruire una “scala di priorità” anche fra i motivi che pongono questioni preliminari di rito, è opportuno principiare da quello con cui è riproposta l’eccezione di inammissibilità degli originari ricorsi per difetto di legittimazione, ovvero di interesse a ricorrere, in capo alla società Aeroporti di Roma S.p.a.: tale mezzo si rinviene, specificamente, negli appelli proposti dalla Fondazione Ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa, ****** e ************, dal Consorzio “Pesce Luna”, dal Comune di Fiumicino, da La Vignolina S.r.l. e da Euroaedifica S.r.l., oltre che negli appelli incidentali proposti da queste ultime due società nel giudizio avviato con l’appello dell’Amministrazione comunale.

In estrema sintesi, si assume che la società originaria ricorrente non avrebbe una posizione legittimante alle impugnative, e nemmeno un interesse concreto e attuale idoneo a sorreggerle, in considerazione del suo ruolo istituzionale, che è semplicemente quello di concessionaria ai sensi della legge istitutiva 19 novembre 1975, nr. 755, della gestione del sistema aeroportuale di Roma; di conseguenza l’interesse di cui essa è portatrice avrebbe natura esclusivamente imprenditoriale e patrimoniale, non potendo invece in alcun modo ergersi a “tutrice” di interessi pubblicistici quali quello alla sicurezza del traffico aereo ed alla tutela dell’ambiente contro l’inquinamento acustico (interessi sui quali si fondano pressoché tutte le censure formulate in primo grado avverso gli strumenti urbanistici impugnati), la cui tutela è istituzionalmente affidata a soggetti pubblici quali l’ENAC e il Ministero dei Trasporti, che sono comunque a vario titolo intervenuti nell’iter formativo degli strumenti medesimi.

I motivi così articolati sono infondati, atteso che la pur corretta individuazione e definizione degli interessi dei quali Aeroporti di Roma S.p.a. è istituzionalmente portatrice non esclude affatto che essa possa essere titolare di una posizione legittimante all’impugnativa dei piani urbanistici interessanti le aree limitrofe alle strutture aeroportuali (e ciò indipendentemente dalle specifiche censure, di merito o a carattere procedimentale, che sono state formulate nei singoli ricorsi).

In primis, è evidente che l’originaria ricorrente si doleva dell’ostacolo che, a suo dire, la pianificazione urbanistica intrapresa dal Comune di Fiumicino frapponeva alla futura espansione dell’aeroporto: questo dato indubbiamente individua sia una posizione legittimante, direttamente riconducibile proprio a quegli interessi di tipo imprenditoriale e gestionale evocati dalle parti odierne appellanti, sia un interesse qualificato connesso a una concreta lesività delle scelte urbanistiche oggetto di impugnazione in prime cure.

In secondo luogo, se certamente Aeroporti di Roma S.p.a. non può dirsi direttamente titolare di interessi pubblici, è anche vero che la sua attenzione a problematiche quali il corretto assetto del territorio circostante le strutture aeroportuali e la sicurezza del traffico aereo discende ineluttabilmente dalla cura degli interessi privatistici e gestionali di cui è affidataria ex lege, come dimostrato anche dalla previsione di un coinvolgimento del concessionario della gestione degli aeroporti nell’iter formativo degli strumenti urbanistici de quibus; è banale rilevare che un assetto urbanistico tale da creare pericolo o pregiudizio alla sicurezza dei voli, ripercuotendosi sul volume del traffico e sulla stessa reputazione internazionale dello scalo, comporta immediate ricadute proprio sulle esigenze che hanno indotto il legislatore a istituire una società deputata alla gestione delle strutture aeroportuali.

4.2. Proseguendo nell’esame dei motivi con cui sono riproposte eccezioni preliminari già sollevate in primo grado, conviene procedere distinguendo i ricorsi in epigrafe in ragione degli strumenti urbanistici attuativi che hanno formato oggetto d’impugnazione (e, salvo quanto sopra precisato, di annullamento) in primo grado.

Principiando dal P.P. nr. 3, di cui al precedente punto 2 sub a), a questo sono riferiti gli appelli proposti dalla ************************* e da Socesfin S.r.l., i quali peraltro investono anche l’ulteriore vicenda relativa all’annullamento del verbale della Conferenza di servizi avente a oggetto l’accordo di programma afferente al successivo P.P. nr. 3-5.

Al riguardo, mette conto anzi tutto soffermarsi sul motivo, articolato nell’appello di Socesfin S.r.l., con il quale è reiterata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ad almeno un controinteressato: in estrema sintesi, si assume che l’atto introduttivo del giudizio avrebbe dovuto essere notificato, quale controinteressato, al soggetto promotore del piano attuativo censurato, ossia appunto alla Socesfin S.r.l.; ciò non è avvenuto, avendo la detta società partecipato al giudizio di primo grado solo nella qualità di interveniente ad opponendum, non essendo stata evocata dalla ricorrente Aeroporti di Roma S.p.a.

Il T.A.R. adito ha respinto l’eccezione, argomentando dalla circostanza che nella specie trattavasi di piano particolareggiato in variante al P.R.G. e richiamando il noto e consolidato indirizzo che esclude siano individuabili controinteressati in caso di impugnativa di strumenti urbanistici generali e loro varianti.

4.2.1. La Sezione non condivide l’avviso del primo giudice, e reputa invece fondata l’eccezione dallo stesso disattesa.

4.2.2. Ed invero, sul punto giova richiamare il più recente orientamento secondo cui, nel ricorso proposto per l’annullamento di un piano attuativo in variante di piano regolatore, approvato dal Comune ma predisposto ad iniziativa di parte, i soggetti promotori dell’intervento edificatorio assumono la veste di controinteressati agevolmente identificabili dagli atti del procedimento in quanto presentatori del progetto, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile ove non sia stato ad essi tempestivamente notificato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, nr. 2839; id., 17 luglio 2009, nr. 4473).

Ciò premesso, appare evidente che gli arresti richiamati nella sentenza impugnata sono certamente validi nell’ipotesi di approvazione di piani regolatori generali, in cui l’agire pubblico è esclusivamente inteso a predisporre un ordinato assetto del territorio comunale prescindendo dalle posizioni dei titolari di diritti reali e dai vantaggi o svantaggi che ad essi possano derivare dalla pianificazione; a questa ipotesi non è però sovrapponibile quella di un piano esecutivo predisposto a iniziativa di parte, nella quale si configurano dei titolari di posizioni specifiche direttamente incise dall’operato dell’Amministrazione, individuabili nei soggetti promotori del progetto confluito nello strumento approvato, che dalla eventuale caducazione di quest’ultimo riceverebbero una diretta e immediata lesione degli interessi qualificati di cui sono portatori.

Questo Consesso in sede consultiva ha poi sottolineato la distinzione tra la fattispecie dei piani ad esclusiva iniziativa e formazione della p.a. – aventi natura di atti amministrativi autoritativi – e quella in cui l’iniziativa è assunta invece dai privati, per affermare che in tale ultima ipotesi si è in presenza di atti avente natura negoziale con assunzione di obbligazioni reciproche ed espressione di scelte concordate: in questi casi, la posizione del privato promotore è anche quella del soggetto che ha dato avvio al procedimento, il quale assume quindi la qualità di parte necessaria del procedimento stesso cui deve essere notificata l’iniziativa giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen., 21 novembre 1991, nr. 141).

Dai superiori rilievi discende che, nella specie, l’impugnativa della delibera di adozione del P.P. avrebbe dovuto essere notificata al soggetto promotore, non essendo esclusa l’applicabilità dei principi innanzi richiamati per il solo fatto che il P.P. in questione – ferma restando l’evidenziata sua natura di strumento esecutivo ad iniziativa privata – avesse anche efficacia di variante allo strumento urbanistico generale.

4.2.3. L’odierna appellata, Aeroporti di Roma S.p.a., oltre a difendere le conclusioni del primo giudice, ha obiettato in via subordinata che l’obbligo (all’epoca imposto dall’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034) di notificare il ricorso, a pena di inammissibilità, ad almeno un controinteressato sarebbe stato assolto, nella fattispecie, con l’evocazione in giudizio dell’ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile: di modo che non sarebbe ravvisabile, in ogni caso, alcuna inammissibilità dell’impugnativa, ma al più una mera violazione del contraddittorio.

La Sezione non reputa convincente l’argomentazione di parte appellata.

Infatti, come condivisibilmente osservato dagli odierni appellanti, l’ENAC non appare rivestire nel presente giudizio la qualità di controinteressato in senso tecnico, difettando al riguardo uno degli elementi qualificanti di tale figura, che – come noto – consiste nel fatto di ricevere dall’atto impugnato un beneficio immediato e diretto, tale da fondare un interesse a “difendere” tale atto che configura una vera e propria posizione di interesse legittimo speculare a quella azionata dal ricorrente.

Al contrario, nella fattispecie l’ENAC è soggetto chiamato ex lege a partecipare, con un proprio parere, al procedimento di pianificazione per cui è casua, ed in quanto tale è portatore non già di un proprio interesse privato, opposto a quello azionato dalla ricorrente, bensì di uno specifico interesse pubblico implicato dall’azione amministrativa: al riguardo, nell’ipotesi di parere obbligatorio e vincolante la giurisprudenza giunge a individuare in capo al soggetto deputato a renderlo addirittura una posizione di amministrazione co-emanante l’atto impugnato, e pertanto a ritenere sempre necessaria la notifica del ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 dicembre 2008, nr. 6254).

Indipendentemente dalla risposta che si dia al quesito se sia questo il caso che qui occupa (se, cioè, l’intervento dell’ENAC integri per legge un parere anche vincolante, oltre che obbligatorio), resta pacifico che tale Ente non può in alcun modo qualificarsi come controinteressato nel presente giudizio, sicché la sua evocazione non vale a sanare il vizio processuale derivante dall’omessa notifica del ricorso introduttivo ad almeno un controinteressato.

4.3. I rilievi fin qui svolti risultano idonei e sufficienti – salvo quanto ulteriormente appresso si dirà – nel senso del fondatezza dell’appello (nr. 5790 del 2012) proposto da Socesfin S.r.l., dovendo concludersi nel senso dell’inammissibilità dell’originario ricorso nr. 7224 del 2003, col quale era stata impugnata dinanzi al T.A.R. del Lazio la delibera nr. 13 del 2003, di adozione del P.P. nr. 3.

Quanto invece all’appello nr. 5789 del 2012, la appellante ************************* ha partecipato al giudizio di prime cure nella qualità di soggetto evocato e costituitosi nel ricorso (nr. 5583 del 2005) con il quale Aeroporti di Roma S.p.a. aveva gravato il verbale della Conferenza di servizi del 14 dicembre 2004, di approvazione tramite accordo di programma del P.P. nr. 3-5, destinato a prendere il posto dei PP.PP. nn. 3 e 5 a seguito di revoca di questi ultimi (avvenuta con la delibera nr. 49 del 2004).

4.3.1. Ciò premesso, l’odierna appellante solleva, col primo mezzo, un’ulteriore questione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnativa di atti presupposti in relazione alla parte di interesse della stessa *************************

In particolare, detta società è proprietaria di suoli ricadenti nel perimetro dell’originario P.P. nr. 5, che il Comune aveva adottato con la deliberazione consiliare nr. 17 del 2003, pacificamente mai impugnata da Aeroporti di Roma S.p.a.

Successivamente, la predetta delibera è stata revocata, unitamente alla nr. 13 del 2003 inerente al P.P. nr. 3 (quest’ultima impugnata, invece, col già esaminato ricorso nr. 7224 del 2003), a mezzo della già citata delibera nr. 49 del 2004, con la quale si è provveduto anche all’adozione del nuovo P.P. nr. 3-5, destinato a sostituire i due precedenti piani attuativi e ad essere poi approvato con la procedura dell’accordo di programma ex art. 34 del d.lgs. nr. 34 del 2000; nemmeno questa delibera risulta essere stata mai impugnata dalla ricorrente in primo grado.

Il T.A.R. capitolino ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata sul rilievo della mancata impugnazione della ridetta delibera nr. 49 del 2004, assumendo che quest’ultima, per la parte in cui adottava il nuovo P.P. nr. 3-5, sarebbe stata atto meramente “reiterativo” del contenuto delle precedenti delibere di adozione dei PP.PP. nn. 3 e 5, come tale non necessitante un’autonoma impugnazione essendo automaticamente caducata per effetto dell’annullamento degli atti antecedenti.

Nel proprio appello, *************************, oltre a contestare l’esattezza delle testé riassunte conclusioni del primo giudice (atteso che la delibera di adozione del P.P. nr. 3-5 sarebbe frutto di autonoma istruttoria e motivazione rispetto a quelle che la hanno preceduta), evidenzia altresì che la mancata impugnazione dell’originaria delibera nr. 17 del 2003 impedisce in ogni caso che possa parlarsi di un effetto caducante sulla delibera nr. 49 del 2004, per la parte concernente i suoli in precedenza ricadenti nel P.P. nr. 5.

4.3.2. Prima di esaminare il motivo appena riassunto, va delibata la preliminare eccezione di inammissibilità dello stesso, articolata dalla parte odierna appellata sul rilievo che la relativa eccezione in prime cure non era stata sollevata da *************************, ma da altra parte (segnatamente, da Socesfin S.r.l.).

L’eccezione è palesemente infondata, essendo jus receptum che l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, attenendo alla regolare costituzione del rapporto processuale e quindi a questioni rilevabili anche d’ufficio, possono essere proposte anche per la prima volta in grado d’appello (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2011, nr. 4557).

Pertanto, resta del tutto irrilevante chi sia il soggetto, rispetto alle parti costituite o non costituite in primo grado, che sottopone la questione al giudice d’appello.

4.3.3. Tanto premesso, il motivo è fondato.

Ed invero, in disparte ogni approfondimento della questione relativa all’affermata natura “reiterativa”, o confermativa, della ricordata delibera nr. 49 del 2004 rispetto a quelle precedenti, non può non rilevarsi – in ciò concordandosi con le deduzioni di parte appellante – che, anche a voler seguire il primo giudice nella propria impostazione, un effetto caducante sulla ridetta delibera sarebbe concepibile solo se ed in quanto risultino effettivamente (e ritualmente) impugnati gli atti dei quali essa si assume “reiterativa”: ciò, invero, è avvenuto per quanto attiene alla parte relativa all’originario P.P. nr. 3, la cui delibera di adozione è stata gravata col ricorso nr. 7224 del 2003 (in ordine al quale, peraltro, rilevano le diverse cause di inammissibilità già individuate sub 4.2), ma non anche quanto alla parte riproducente l’originario P.P. nr. 5, la cui delibera di adozione, la nr. 17 del 2003, come detto non risulta mai ritualmente censurata.

In definitiva, non è possibile predicare un effetto caducante su atti successivi esteso anche ad atti a monte non impugnati, e pertanto in parte qua la sentenza impugnata ha certamente statuito anche su questioni non ritualmente sottoposte al primo giudice.

4.3.4. L’omessa impugnazione della delibera nr. 49 del 2004 assume però, con riguardo al giudizio riguardante l’originario P.P. nr. 5 (e, quindi, all’odierno appello di *************************), anche un significato diverso e ulteriore.

Infatti, il problema suindicato conseguente alla mancata impugnativa della delibera di adozione del P.P. nr. 5 avrebbe potuto essere superato, una volta pacifico che detta delibera è stata revocata per effetto proprio della delibera nr. 49 del 2004, laddove Aeroporti di Roma S.p.a. avesse poi ritualmente gravato quest’ultimo atto nella parte in cui si avviava l’iter formativo del nuovo P.P. nr. 3-5: in tale ipotesi, potrebbe correttamente predicarsi l’autonomia in parte qua degli atti relativi al nuovo piano attuativo, e quindi una loro autonoma impugnabilità indipendentemente dall’essere stati o meno censurati gli atti relativi al P.P. che lo aveva preceduto (ormai tamquam non essent a seguito di revoca).

Tuttavia, nella specie la ricorrente ha omesso di impugnare tempestivamente non solo la ricordata delibera di adozione del nuovo P.P., ma anche i successivi atti di approvazione di esso: infatti, essa ha impugnato (come ricordato, col ricorso nr. 5583 del 2005) il solo verbale della Conferenza di servizi del 14 dicembre 2004.

Al riguardo, giova richiamare l’indirizzo giurisprudenziale in materia di accordi di programma, dal quale questa Sezione non ravvisa ragione per discostarsi, secondo cui, qualora questi comportino varianti urbanistiche, l’accordo di programma sottoscritto dal Sindaco non acquista efficacia se non è approvato dal competente Consiglio Comunale nel termine di decadenza di trenta giorni ex art. 34, d.lgs. nr. 267 del 2000; con la conseguenza che, essendo nelle more dell’approvazione l’accordo di programma inefficace e non esecutivo, il termine per la sua impugnazione decorre, ove non sia necessaria la notifica individuale, dalla pubblicazione della delibera consiliare, ferma restando la necessità di impugnare contestualmente anche l’accordo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 2005, nr. 6467; id., 9 ottobre 2002, nr. 5365).

Da questi principi ben potrebbe desumersi, come fanno le parti odierne appellanti, la carenza di autonoma lesività nel mero verbale di una Conferenza di servizi istruttoria, dovendo le relative determinazioni essere recepite nell’accordo di programma e nei successivi atti amministrativi di approvazione di esso.

E, difatti, l’orientamento largamente prevalente – anche in relazione all’assetto normativo anteriore alle modifiche intervenute dal 2005 in poi sugli artt. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, nr. 241 (non applicabili ratione temporis alla fattispecie che qui occupa) – attribuisce alle determinazioni della Conferenza natura meramente endoprocedimentale, desumendone che esse vanno impugnate unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento in cui si inseriscono (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, nr. 5921; id., 31 gennaio 2011, nr. 712; id., 9 novembre 2010, nr. 7981; id., 3 dicembre 2009, nr. 7570; id., 11 novembre 2008, nr. 5620).

Parte appellata contesta siffatte conclusioni, appellandosi a un pur esistente (ancorché minoritario) indirizzo che riconosce il carattere autonomamente lesivo, e quindi l’autonoma impugnabilità, del verbale conclusivo della Conferenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, nr. 3361); e tuttavia, anche a voler seguire questa impostazione le conclusioni non mutano se non sul piano nominalistico, dovendo addivenirsi a declaratoria di improcedibilità del ricorso, piuttosto che di sua inammissibilità.

E difatti, anche a convenire sull’autonoma lesività delle determinazioni della Conferenza di servizi, non v’ha dubbio, per quanto si è fin qui osservato, che la loro definitività è condizionata dal loro recepimento negli atti conclusivi del procedimento (id est, nell’accordo di programma e nei relativi atti approvativi), ben potendo accadere che per qualsiasi motivo l’accordo non venga sottoscritto, o comunque che il deliberato della Conferenza non sia recepito in un formale ed efficace provvedimento conclusivo.

Ne discende, per converso, che laddove tale provvedimento vi sia esso va necessariamente a sua volta impugnato, comportando l’omissione di tale adempimento l’improcedibilità della precedente impugnativa (alla stessa stregua di quanto avviene, ad esempio, per l’impugnativa dell’aggiudicazione provvisoria di una gara d’appalto che non sia seguita da quella dell’aggiudicazione definitiva).

Orbene, nel caso che occupa è incontestato che non sono stati mai impugnati né l’accordo di programma concretante approvazione del P.P. nr. 3-5 (sottoscritto in data 15 aprile 2005) né la delibera consiliare (nr. 21 del 9 maggio 2005) di approvazione di esso: ciò che non può che comportare, in ogni caso, l’improcedibilità dell’impugnazione degli atti della Conferenza, quand’anche la si ritenga ammissibile.

Siffatte conclusioni, incidentalmente, risultano per implicito condivise anche dal primo giudice laddove, in altra parte della sentenza impugnata, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso nr. 915 del 2005 relativo al P.P. nr. 4 proprio per questa ragione: donde la fondatezza anche del terzo motivo dell’appello di ************************* (ed anche dell’analogo motivo articolato da Socesfin S.r.l.) nel proprio appello, con cui si denuncia l’intrinseca contraddittorietà della sentenza gravata in relazione a situazioni identiche.

4.4. La fondatezza degli esaminati appelli nn. 5789 e 5790 del 2012, sotto l’assorbente profilo dell’inammissibilità (o improcedibilità) degli originari ricorsi nn. 7224 del 2003 e 5583 del 2005), esonera il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi articolati dagli appellanti nel merito delle statuizioni del primo giudice, come pure dei motivi di ricorso di primo grado non esaminati dal T.A.R. e riproposti da Aeroporti di Roma S.p.a. nel proprio atto di costituzione.

Inoltre, la fondatezza delle censure sopra esaminate implica anche l’accoglimento in parte qua dell’appello del Comune di Fiumicino (nr. 6402 del 2012) nella parte in cui sono stati articolati motivi (nn. 11, 12 e 22 sub VII della narrativa in fatto) sovrapponibili a quelli dei quali è stata acclarata la fondatezza.

4.5. Per quanto concerne il P.P. nr. 4, vengono in rilievo gli appelli proposti da La Vignolina S.r.l. (nr. 6529 del 2012) e da Euroaedifica S.r.l. (nr. 6530 del 2012) in relazione all’accoglimento del ricorso nr. 7226 del 2003, nonché, per converso, l’appello spiegato dall’originaria ricorrente Aeroporti di Roma S.p.a. (nr. 6241 del 2012) per la parte relativa alla declaratoria di improcedibilità del successivo ricorso di prime cure (nr. 915 del 2005) avverso il verbale della Conferenza di servizi relativo all’accordo di programma.

In relazione all’appello di Aeroporti di Roma S.p.a., poi, La Vignolina S.r.l. ed Euroaedifica S.r.l. hanno interposto altrettanti appelli incidentali, in tutto sovrapponibili nel contenuto agli autonomi appelli principali dalle stesse società proposti.

4.5.1. Gli appelli proposti dalle parti soccombenti sono fondati e, pertanto, meritevoli di accoglimento.

4.5.2. In particolare, è fondato il primo mezzo articolato con entrambi i gravami, col quale è reiterata l’eccezione di irricevibilità dell’originario ricorso nr. 7226 del 2003, per tardività dell’impugnazione della delibera consiliare nr. 14 del 2003, di adozione del precitato P.P. nr. 4; analogo motivo, per incidens, si rinviene anche nell’appello del Comune di Fiumicino, come esposto nella narrativa in fatto al punto VII, sub 15.

Il primo giudice ha respinto la predetta eccezione, sollevata sul rilievo che il ricorso introduttivo era stato notificato oltre il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera de qua, assumendo che quest’ultima avrebbe dovuto essere notificata individualmente ad Aeroporti di Roma S.p.a., ed in difetto di ciò il dies a quo del termine per impugnare andrebbe fissato al momento in cui la società istante ha avuto piena conoscenza, prendendone visione, degli elaborati progettuali relativi al P.P. per cui è causa.

La Sezione non può condividere tale conclusione, la quale si pone in frontale contrasto col consolidato indirizzo giurisprudenziale, alla cui stregua:

– in via generale, per gli strumenti urbanistici il termine di impugnazione è ancorato alla data di loro pubblicazione, e non alla data in cui il ricorrente ne abbia avuto piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2011, nr. 1868; id., 12 giugno 2009, nr. 3730);

– più specificamente, per i piani particolareggiati si applica l’art. 16 della legge 17 agosto 1942, nr. 1150, alla cui stregua la notificazione individuale è dovuta solo per i proprietari delle aree vincolate allo scopo di realizzare opere pubbliche, in relazione alle quali il comma 9 della citata norma prevede che l’approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste (costituendo quindi avvio della procedura espropriativa), mentre per gli altri casi, nei quali non trova applicazione il detto obbligo di notifica, il termine per impugnare decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento presso l’Albo pretorio del Comune, secondo i comuni principi (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 2010, nr. 4289).

Su quest’ultimo punto, per completezza espositiva va segnalata l’esistenza di altro orientamento che estende l’obbligo di notifica individuale a tutti i proprietari di suoli ricompresi nel perimetro del piano attuativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2005, nr. 7054).

Quale che sia l’opzione che si prediliga, non è comunque predicabile nella specie un obbligo di notificazione individuale del P.P. nr. 4 ad Aeroporti di Roma S.p.a., la quale pacificamente non è titolare di suoli ricadenti nell’ambito di detto piano attuativo e fonda il proprio interesse sulla sola qualità di titolare di aree limitrofe.

Ne discende la fondatezza dell’eccezione di tardività dell’impugnazione articolata in primo grado.

4.5.3. Al di là dei rilievi testé svolti, che sono sufficienti a fondare una declaratoria di irricevibilità dell’originaria impugnazione, va evidenziato ad abundantiam che in relazione all’originario ricorso nr. 7226 del 2003 risulta fondata anche l’ulteriore doglianza reiterativa dell’eccezione di inammissibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato (censura anch’essa rinvenibile non solo negli appelli de La Vignolina S.r.l. e di Euroaedifica S.r.l., ma anche nell’appello del Comune).

Al riguardo, è sufficiente richiamare i rilievi che si sono svolti sub 4.2, essendo sostanzialmente identica la situazione di fatto: in particolare, nella specie l’originaria impugnazione non era stata notificata alle più volte citate società La Vignolina S.r.l. ed Euroaedifica S.r.l., proponenti il piano attuativo censurato, delle quali solo la prima ha partecipato al giudizio di primo grado per esser stata intimata solo in occasione della seconda impugnativa, avente a oggetto il successivo verbale della Conferenza di servizi relativa al medesimo P.P. nr. 4.

4.5.4. Per quanto concerne, poi, proprio l’impugnazione di detto verbale, viene in rilievo l’appello proposto dalla Aeroporti di Roma S.p.a. avverso la declaratoria di improcedibilità dell’originario ricorso nr. 915 del 2005.

L’appello è infondato, dovendo trovare conferma in parte qua le statuizioni del primo giudice.

Al riguardo, è sufficiente richiamare le considerazioni sopra svolte sub 4.3.4 in ordine all’ammissibilità ed agli effetti di un’impugnativa limitata alle determinazioni della Conferenza istruttoria, non accompagnata o seguita dall’impugnazione dei provvedimenti conclusivi; in sostanza, va ribadito che, anche a voler condividere l’assunto della parte qui appellante circa la lesività e l’immediata impugnabilità del verbale della Conferenza, tale impugnativa è in ogni caso improcedibile essendo rimasti inoppugnati sia l’accordo di programma che ha seguito la Conferenza stessa sia la successiva deliberazione consiliare (nr. 18 del 31 maggio 2005) che detto accordo ha ratificato.

Pertanto, è certamente sussistente la contraddittorietà intrinseca della sentenza del T.A.R. capitolino denunciata dalla parte appellante, ma questa va sciolta in senso esattamente opposto a quello auspicato dalla stessa istante: e, cioè, nel senso della correttezza della declaratoria di improcedibilità qui in esame e della sua estensibilità, per le ragioni anzi dette, anche a tutte le situazioni analoghe esaminate nel presente giudizio.

4.6. Venendo all’esame del contenzioso relativo al PRINT denominato “Fiumicino Nord – Pesce Luna”, vengono all’attenzione gli appelli proposti dalla Fondazione Ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa, ****** e ************ (nr. 6036 del 2012), dal Consorzio Pesce Luna (nr. 6037 del 2012) e dai signori ****************** di ********** ed altri (nr. 6887 del 2012) avverso la sentenza in epigrafe, per la parte in cui ha annullato la deliberazione consiliare (nr. 59 del 2003) di adozione di detto strumento attuativo, censurata da Aeroporti di Roma S.p.a. con l’originario ricorso nr. 7222 del 2003.

Tali appelli sono tutti meritevoli di accoglimento, essendo fondato e assorbente il motivo, presente in ciascuno di essi, con cui è reiterata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notificazione dello stesso ad almeno un controinteressato.

Ed invero, le considerazioni sopra svolte sub 4.2 non mutano per il fatto che nella specie, anziché di un semplice P.P., si trattasse di un Programma integrato di intervento ai sensi della legge 17 febbraio 1992, nr. 179, essendo quest’ultimo pur sempre uno strumento attuativo ad iniziativa privata: con la conseguenza che restano valide, mutatis mutandis, le argomentazioni in diritto circa la qualità di controinteressati rivestita dai soggetti privati proponenti.

Nel caso di specie, il soggetto proponente era il Consorzio Pesce Luna, costituito dai proprietari delle aree ricomprese nel perimetro del PRINT in questione (fra i quali anche la Fondazione Ecclesiastica e i signori *******, anch’essi odierni appellanti): e, tuttavia, nessuno di essi è stato ritualmente evocato in giudizio, avendo solo la Fondazione e i signori ******* spiegato intervento ad opponendum in primo grado.

4.7. Resta da esaminare la parte della sentenza impugnata relativa all’annullamento degli atti relativi al P.P. nr. 7-bis, in relazione alla quale viene in rilievo il solo appello del Comune di Fiumicino, il quale è a sua volta fondato e meritevole di accoglimento.

In particolare, assume carattere assorbente la fondatezza dei motivi articolati dal Comune in ordine alla natura meramente endoprocedimentale dell’atto impugnato, ossia il verbale della Conferenza di servizi del 14 dicembre 2004, ovvero alla mancata impugnativa degli atti successivi, e specificamente dell’accordo di programma con cui si è approvato il ridetto P.P. nr. 7-bis e della delibera consiliare di sua ratifica, nr. 17 del 27 febbraio 2006 (motivi di cui al punto VII, sub 25 e 27 della narrativa in fatto).

Al riguardo, è sufficiente richiamare i rilievi svolti al punto 4.3.4, essendo identica la presente situazione di fatto a quella in tale sede esaminata.

5. In conclusione, il giudizio va definito con l’accoglimento di tutti gli appelli qui riuniti, e la conseguente reiezione dei ricorsi di primo grado per le ragioni di rito che si sono di volta in volta esposte, con la sola eccezione dell’appello di Aeroporti di Roma S.p.a., che va respinto con la conferma in parte qua della sentenza impugnata.

6. È peraltro da sottolineare che il mancato esame del merito affrontato dai giudizi di primo grado, conseguente alla definizione per ragioni di rito dei relativi ricorsi, non esime questo Collegio dal sottolineare che, in relazione agli interessi ed alle competenze di cui l’originaria ricorrente è stata riconosciuta portatrice (come meglio precisato al punto 4.1 che precede, in relazione alla questione della legittimazione processuale di Aeroporti di Roma S.p.a.), ciascuna Amministrazione resta responsabile della vigilanza e del controllo circa la corretta esecuzione degli interventi autorizzati in relazione alle rispettive sfere di competenza, non potendo eventuali criticità e violazioni che dovessero verificarsi de futuro essere circoscritte al solo ambito del rapporto tra il gestore della struttura aeroportuale, da un lato, e l’utenza dei viaggiatori o i terzi, dall’altro.

7. Tenuto conto della complessità e della varietà delle questioni esaminate, nonché del mancato esame nel merito delle criticità a suo tempo sollevate dalla ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli in epigrafe, accoglie gli appelli proposti da ************************, da Socesfin S.r.l., dalla Fondazione Ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa, ****** e ************, dal Consorzio Pesce Luna, dal Comune di Fiumicino, da La Vignolina S.r.l., da Euroaedifica S.r.l. e dai signori ****************** di ********** ed altri, nonché gli appelli incidentali proposti da La Vignolina S.r.l. ed Euroaedifica S.r.l. in relazione all’appello del Comune di Fiumicino, e respinge l’appello proposto da Aeroporti di Roma S.p.a. e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (che conferma per il resto):

– dichiara inammissibili gli originari ricorsi nn. 7222 e 7224 del 2003;

– dichiara irricevibile l’originario ricorso nr. 7226 del 2003;

– dichiara improcedibili gli originari ricorsi nn. 5583 e 5695 del 2005.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013

Redazione