Intollerabili le offese che arrivano da persone di elevato livello culturale (Cass. pen. n. 11660/2012)

Redazione 27/03/12
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Svolgimento del processo

L.T.A. è stato condannato in primo grado perchè ritenuto responsabile del delitto di diffamazione, consumato tramite e-mail.

La corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione dell’art. 595 c.p. e carenza dell’apparato motivazionale. La stessa sentenza d’appello ammette che sono state adoperate espressioni allusive e suggestive, ma non verifica la sussistenza dell’elemento psicologico, cosa assolutamente necessaria nel caso di specie, perchè le espressioni adoperate non sono di per sè denigratorie.

Sotto altro aspetto, va rilevato che l’imputato era comunque obbligato a fornire (anche tramite internet) informazioni circa la fine della collaborazione col dott. C. nel suo studio medico.

Tale circostanza è stata rappresentata con l’atto di appello, ma il giudice di secondo grado non ha minimamente fornito risposta in ordine a tale considerazione; per meglio dire, la risposta è tautologica e puramente assertiva.

In caso di espressioni non univocamente offensive, è di tutta evidenza che l’indagine va condotta caso per caso.

 

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il ricorrente va condannato alle spese del grado.

La sentenza di secondo grado è certamente “avara” di motivazione, ma essa non può dirsi nè assente, nè contraddittoria, nè illogica, atteso che il giudice di appello ha adeguatamente chiarito le ragioni per le quali ha inteso non condividere le doglianze dell’impugnante.

Neanche può ritenersi violato l’art. 595 c.p., atteso che la valenza sociale delle espressioni adoperate è di per sè significativamente offensiva e dunque oggettivamente lesiva della reputazione della PO. Dalla sentenza di primo grado, che, in considerazione del contenuto confirmatorio di quella di appello, fa “corpo unico” con quella oggi impugnata, si ricava che, con una e-mail indirizzata a ben 2.500 persone, l’imputato, titolare di uno studio medico, comunicò che il dott. C. non operava più nella predetta struttura sanitaria, in quanto lo stesso era stato “allontanato” per non “dequalificare” lo studio e perchè si voleva salvaguardare la qualità delle prestazioni professionali che il detto studio poteva offrire, anche a scapito della quantità di tali prestazioni.

Il senso della comunicazione è univoco e in tal modo è stato inteso dai giudici del merito: la prosecuzione della collaborazione da parte del C. avrebbe dequalificato lo studio medico, il suo allontanamento si era, pertanto, reso necessario, anche se ciò avrebbe comportato una contrazione del numero delle visite (quantità), atteso che ciò che è importante è preservare la qualità delle prestazioni professionali.

Il Tribunale prima, e la Corte territoriale, poi, hanno, quindi, evidentemente, rilevato – non senza fondamento – che la comunicazione in questione costituisse un vulnus alla reputazione professionale del dott. C., vulnus tanto più grave in quanto procurato da un collega, che si era addirittura deciso ad “allontanarlo” Se pure, dunque, il L.T. avesse, come si sostiene nel ricorso, avvertito la necessità di informare i clienti/pazienti della cessazione della collaborazione del Camere, non è dubbio che egli ciò fece formulando impliciti, ma certamente pesanti (e riconoscibili) apprezzamenti sulla professionalità del collega In presenza di espressioni socialmente denigratorie, specie se formulate da persone di elevato livello culturale (quale certamente è – sino a prova del contrario – un laureato) deve ritenersi che l’agente sia pienamente consapevole della portata offensiva delle stesse e nessuna particolare indagine appare necessaria per accertare in assenza d. concreti elementi di segno contrario, la mancanza della consapevolezza di tale offensivi e della intenzionalità della condotta, essendo il reato ex art. 595 c.p. connotato da dolo generico (tra le tante: cfr. ASN 200449021-RV 231283).

 

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Redazione