Interesse ad agire – Nel caso di specie un padre decaduto dal diritto di alloggio muore durante il processo, secondo la Suprema Corte è legittimo l’interesse della figlia a proseguire l’azione ( Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 16/3/2015, n. 5148)

Redazione 16/03/15
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Il Caso: B.B. convenne in giudizio il Comune di Rimini per sentir accertare l’illegittimità e la conseguente inefficacia del provvedimento con il quale l’ente territoriale lo aveva dichiarato decaduto dall’assegnazione in locazione di un alloggio di E.R.P. Il processo, intervenuta la morte dell’attore, fu proseguito dalla figlia ed unica erede di questi, B.G.
La Corte d’Appello di Bologna, adita dal Comune soccombente, ha però riformato la decisione con sentenza del 24.10.011, con la quale ha rilevato il difetto di interesse dell’attrice/appellata, che non era titolare di un diritto al subentro nell’originario rapporto locativo
La ricorrente, denunciando violazione dell’art. 110 c.p.c. e vizio di motivazione, deduce il suo pieno diritto a coltivare, quale erede, l’azione promossa dal padre, il cui accoglimento o rigetto comporterebbe conseguenze economiche nella sua personale sfera giuridica.
La Corte di Cassazione rileva l’errore dei giudici di merito, i quali non avevano considerato che la donna non agiva iure proprio, ma iure hereditatis, per cui l’interesse ad agire andava valutato in riferimento alla sfera giuridica del de cuius, affermatosi titolare di un diritto non personalissimo, suscettibile di valutazione economica e, perciò, astrattamente trasmissibile all’erede.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 20 gennaio – 16 marzo 2015, n. 5148
Presidente ******** – Relatore Cristiano

(Omissis)
Fatto e diritto
È stata depositata la seguente relazione:
1) B.B. convenne in giudizio il Comune di Rimini per sentir accertare l’illegittimità e la conseguente inefficacia del provvedimento con il quale l’ente territoriale lo aveva dichiarato decaduto dall’assegnazione in locazione di un alloggio di E.R.P.
Il processo, intervenuta la morte dell’attore, fu proseguito dalla figlia ed unica erede di questi, B.G. .
La prima sentenza d’appello emessa fra le parti, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. a decidere della controversia, fu cassata da questa Corte, che rinviò la causa al tribunale.
Il processo fu quindi riassunto dalla B. e la domanda di inefficacia del provvedimento fu accolta dal giudice di primo grado.
La Corte d’Appello di Bologna, adita dal Comune soccombente, ha però riformato la decisione con sentenza del 24.10.011, con la quale ha rilevato il difetto di interesse dell’attrice/appellata, che non era titolare di un diritto al subentro nell’originario rapporto locativo, ad insistere nel richiesto accertamento dell’illegittimità dell’operato dell’ente appellante.
2) La sentenza è stata impugnata da B.G. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La ricorrente, denunciando violazione dell’art. 110 c.p.c. e vizio di motivazione, deduce il suo pieno diritto a coltivare, quale erede, l’azione promossa dal padre, il cui accoglimento o rigetto comporterebbe conseguenze economiche nella sua personale sfera giuridica.
Deduce, sotto altro profilo, che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, ella è titolare anche di un diritto sostanziale al subentro nell’assegnazione dell’alloggio, già accertato, nei confronti del Comune, con la sentenza n. 445/07 del Tribunale di Rimini passata in giudicato.
Il Comune di Rimini ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale per un motivo, con il quale lamenta che la corte territoriale abbia compensato fra le parti le spese dei primi due giudizi di merito e di quello di cassazione.
3) Il ricorso principale appare manifestamente fondato.
La corte d’appello ha infatti totalmente omesso di considerare che la B. non agiva in giudizioiure proprio, ma iure hereditatis, e che pertanto l’interesse ad agire andava valutato con riferimento alla sfera giuridica del de cuius, affermatosi titolare di un diritto (al mantenimento dell’alloggio assegnatogli) non personalissimo e suscettibile di valutazione economica (quanto, ad es., ai danni derivati dalla messa in esecuzione dell’illegittimo provvedimento), e perciò astrattamente trasmissibile all’erede.
Va escluso, pertanto, che la corte del merito, non investita dalle parti in causa della domanda di accertamento dell’esistenza o meno del concreto diritto della B. a subentrare al padre nell’assegnazione dell’alloggio, fosse tenuta a compiere tale accertamento incidenter tantum(ovvero al solo fine della verifica della sussistenza della condizione dell’azione di cui all’art. 100 c.p.c.).
Va aggiunto, per completezza, che, dichiarando il difetto di interesse ad agire della B. , il giudice d’appello ha definito e chiuso il giudizio. Le successive argomentazioni contenute in sentenza in ordine all’infondatezza, nel merito, della domanda dalla stessa avanzata risultano quindi superflue e non formano capi della decisione suscettibili di passare in giudicato, sicché la ricorrente non era tenuta ad impugnarle. (Cass. SS.UU. nn. 2078/90, 5794/92, 3840/07).
Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del ricorso principale, con conseguente assorbimento di quello incidentale e rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 n. 1 e 5 e 380 bis c.p.c..
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non specificamente contrastate dal Comune controricorrente, che non ha depositato memoria.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
(Omissis)

 

 

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