Insufficiente la ricevuta del servizio on line delle Poste: in caso di notifica serve la “ricevuta di ritorno” (Cass. n. 19387/2012)

Redazione 08/11/12
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Premesso in fatto

***** propone istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 21 dicembre 2011, con la quale il Tribunale di Pescara (nella causa proposta dalla stessa D. nei confronti della S. SpA al fine di sentire dichiarare la nullità dell’iscrizione ipotecaria effettuata in suo danno in data 26 maggio 2011, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, con la consequenziale statuizione di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e condanna della convenuta al risarcimento dei danni) ha accolto l’eccezione di incompetenza sollevata dalla S. SpA ed ha rimesso le parti dinanzi al Giudice di Pace di Pescara.
La società ********* non si è difesa.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali, qualificata l’azione della ricorrente come opposizione agli atti esecutivi, ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione.

 

Considerato in diritto

1.- Il ricorso è inammissibile.
Trova applicazione al caso di specie il principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui <<La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. l40 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero
fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982. >> (Cass. S.U. n. 627/08).
2.- Il ricorso per regolamento di competenza risulta essere stato notificato dal procuratore della ricorrente, ai sensi della legge n. 53 del 1994 e dell’autorizzazione n. 153 del 14 dicembre 2011 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, mediante invio di copia conforme a mezzo dei servizio postale con raccomandata spedita dall’Ufficio Postale di Pescara Centro.
L’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione non è stato allegato al ricorso, né risulta depositato successivamente.
La destinataria S. SpA non ha svolto attività difensiva.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter cod. proc. civ., ma nulla ha detto riguardo alla notificazione del ricorso. L’avviso di ricevimento non è stato depositato unitamente a tale memoria né con altro atto fino all’adunanza tenutasi il 19 ottobre 2012.
Giova aggiungere che non può tenere luogo del detto avviso di ricevimento, al fine di comprovare l’avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste Italiane in data 27 gennaio 2012 ed allegato al ricorso: l’indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non fa fede della consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall’avviso di ricevimento come da avvertenza espressamente risultante dallo stesso foglio.
Poiché non è consentita la concessione di un termine per il deposito né ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che, come detto,l’intimata non ha svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Roma, 19 ottobre 2012.

Redazione