Installazione antenna telefonica in mezzo alla piazza: legittima se l’area sia l’unica in grado di assicurare nel territorio comunale la necessaria copertura di rete (ons. Stato n. 3575/2013)

Redazione 03/07/13
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Fatto e diritto

1. La società Ericsson impugnava davanti al Tar Emilia Romagna, sede di Parma, l’atto del Comune di San Polo d’**** con il quale le era stata negata l’autorizzazione alla installazione di una stazione radio base per il servizio pubblico di telefonia in piazza Matteotti n. 5 con la seguente motivazione in quanto: “..l’area individuata per l’installazione risulta in contrasto con il Programma delle Installazioni”.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.
Con ordinanza n. 247/2010 il Tar respingeva l’istanza cautelare ritenendo che la ricorrente non avesse provato che la localizzazione all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato precludesse l’integrale copertura del servizio sull’intero territorio comunale.
Il Consiglio di Stato, Sezione III, con ordinanza n. 1275/2011, accoglieva l’appello cautelare ritenendo che il provvedimento impugnato fosse “prima facie” illegittimo per violazione dell’art. 10 bis legge 241/1990 e successive modificazioni, invitando l’amministrazione comunale ad esaminare più specificatamente alcuni aspetti tecnici della istanza presentata dalla società.
A seguito di tale pronuncia, il Comune comunicava alla ricorrente, ex art. 10 bis della legge 241 del 1990, con atto in data 26.4.2011, gli elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ribadendo quanto già espresso nel primo provvedimento di diniego.
La società Ericsson riscontrava la nota del Comune in data 13 maggio 2011.
Seguiva un atto di diffida della stessa società ricorrente nei confronti del Comune recante la data del 7.6.2011.
Infine, con il provvedimento denominato “Atto Unico” in data 12.7.2011, il responsabile dello sportello unico attività produttive non autorizzava la Ericsson Telecomunicazioni all’installazione dell’impianto per telefonia mobile, richiamando la delibera del consiglio comunale n. 52 del 26.6. 2002, rilevando che nonostante l’impossibilità di installare gli impianti nelle zone definite sensibili, tali aree non avevano un’estensione tale da precludere una adeguata copertura del territorio, ribadendo la disponibilità comunale ad accettare altre zone di localizzazione alternative.
Avverso tale ultimo provvedimento la società di telecomunicazioni depositava davanti al Tar motivi aggiunti deducendo plurimi vizi di legittimità.
Ai motivi aggiunti replicava la difesa del Comune di San Polo d’****.
2. Il Tar riteneva che il ricorso principale avverso il primo diniego dovesse essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse in relazione alla sopravvenienza dell’”Atto Unico” del 12.7.2011, impugnato con motivi aggiunti; riteneva quindi tale ultimo atto esente dalle censure dedotte respingendo il ricorso per motivi aggiunti.
Nell’atto di appello la società Ericsson Telecomunicazioni ripropone alcune delle censure dedotte in primo grado con i motivi aggiunti chiedendo il loro accoglimento.
Si è costituito il Comune sostenendo la infondatezza dell’appello e la conferma della sentenza.
In vista della udienza di trattazione la appellante ha depositato una ulteriore memoria difensiva.
3. Con sentenza n 807/2013 questo Consiglio di Stato ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato territoriale della Emilia-Romagna, intendendo verificare la idoneità delle aree alternative proposte dal Comune per assicurare la copertura programmata da Ericsson e nel contempo di accertare se, come sostenuto dalla società, l’area indicata da Ericsson fosse l’unica in grado di assicurare nel territorio comunale la necessaria copertura di rete.
Effettuata la istruttoria da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in contraddittorio con le parti, alla pubblica udienza del 7 giugno 2013 la causa, dopo la discussione orale da parte del difensore della società appellante, è stata nuovamente trattenuta in decisione.
4. L’appello merita accoglimento.
La sezione ritiene di assorbire alcune censure, pur ampiamente sviluppate dalla appellante, concentrando l’esame sul terzo motivo dedotto in appello il quale ha riguardato tra l’altro i caratteri e i limiti della pianificazione urbanistica da parte comunale in materia di impianti di telefonia mobile.
In generale, in fattispecie analoghe, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ripetutamente posto in rilievo che la selezione dei criteri di insediamento degli impianti da parte delle amministrazioni a vario titolo interessate, deve tener conto della nozione di “rete di telecomunicazione”, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile (c.d. “cellulare”), che, alla debolezza del segnale di antenna, associa la necessità di un rapporto di contiguità delle singole stazioni radio base.
Infatti il servizio pubblico di comunicazione mobile è preordinato a consentire a tutta la popolazione, sia residente che in transito sul territorio dei singoli comuni, di potere essere adeguatamente servita nelle diverse condizioni di comunicazione, in movimento o fissa, entro e fuori dagli edifici, entro e fuori dal centro abitato, in tutte le ore del giorno e della notte e anche negli orari di massima concentrazione del traffico.
La giurisprudenza ha rilevato che l’assimilazione, per effetto dell’ art. 86 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse.
E’ stato anche rilevato che la determinazione, da parte delle amministrazioni locali, di limiti di localizzazione degli impianti non può tradursi in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche che l’art. 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, da introdursi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro della Salute (cfr. Cons. Stato, VI, 3 marzo 2007, n. 1017; 5 giugno 2006, n. 3332; 5 agosto 2005, n. 4159; 20 dicembre 2002, n. 7274; 3 giugno 2002, n. 3095; cfr. anche Corte Cost. sentenza n.336 del 27 luglio 2005).
È pur vero che ai sensi dell’art. 8, co. 6, legge n. 36 del 2001 “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” ma, al riguardo, la giurisprudenza ha più volte affermato che da tale previsione debbono discendere regole comunali ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo specifico a livello locale, per il particolare valore paesaggistico e ambientale o storico-artistico di certe porzioni del territorio, ovvero per la presenza di siti che, per la loro destinazione d’uso, possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche, non potendo comunque imporsi un generalizzato divieto di installazione in identificate zone urbanistiche de l territorio comunale (Cons. Stato, VI, 15 luglio 2010, n. 4557; cfr. anche Corte Cost. sentenza n.336 del 27 luglio 2005).
5. Nel caso in esame la relazione tecnica acquisita a seguito della istruttoria disposta dalla Sezione, effettuata in contraddittorio, con le parti evidenzia che il Comune ha utilizzato, nella delibera n.52/2002, come criterio prevalente ai fini della individuazione di aree “sensibili” in cui non allocare gli impianti, quello della generica lontananza dal centro abitato in evidente contrapposizione con le esigenze tecniche già sopra rappresentate, che implicano, nella progettazione delle aree di copertura radioelettrica, la necessità di trovarsi alla minore distanza dalla sorgente del traffico di comunicazione elettronica e la allocazione nella prossimità delle aree in cui sono concentrati gli edifici, nel cosidetto “clutter” di tipo urbano, ove maggiore è la richiesta del traffico di trasmissioni.
La relazione tecnica ha poi evidenziato, con riferimento alle aree alternative indicate dal Comune, che le stesse non sono idonee in quanto “..non contribuiscono a realizzare un sufficiente grado di qualità del servizio UMTS nell’area centrale del Comune e non consentano di effettuare una copertura conforme ai vincoli della Licenza ministeriale, nelle aree attualmente non servite”.
Infine, per quanto riguarda la domanda posta nella sentenza istruttoria se “l’area indicata da Ericsson sia l’unica in grado di assicurare nel territorio comunale la necessaria copertura di rete”, la relazione tecnica acquisita ha ritenuto: ”..che la posizione dell’impianto radiante indicata da Ericsson possa ritenersi la più ragionevole in relazione ai costi e ai molteplici vincoli che limitano e obbligano ogni installazione di questo tipo”.
6. Ritiene quindi la sezione che il Comune di San Polo D’****, nel pronunciarsi con atto prot. 5083 del 12.7.2011 sulla domanda presentata dalla società appellante per la realizzazione della stazione radio base per telefonia in piazza Matteotti 5/a, (Fg.12 mapp.117) non poteva limitarsi al mero richiamo della regolamentazione comunale, posta dalla delibera del consiglio comunale n.52 del 26 giugno 2002, attribuendo ad essa assoluto valore cogente e non derogabile, ma doveva valutare i concreti aspetti tecnici collegati alla istanza, tenendo conto delle specifiche esigenze rappresentate, di connettività sul territorio e di sviluppo della rete di telecomunicazione di cui la Ericcson s.p.a. è gestore, che implicavano, come da verifica effettuata, la realizzazione dell’impianto radio base nel sito indicato di piazza Matteotti n.5/a in quanto unico a consentire la efficace copertura dell’intero territorio comunale secondo i criteri indicati dalla licenza di esercizio UMTS.
7. Conclusivamente, assorbiti gli altri motivi dedotti, l’appello merita accoglimento, con riferimento al terzo motivo e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, l’atto unico del 12.7.2011 deve essere annullato, i motivi aggiunti al ricorso di primo grado accolti con ogni conseguenza quanto all’obbligo del Comune di rilasciare il titolo autorizzatorio richiesto.
8. Spese ed onorari seguono la soccombenza come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata accoglie l’appello, accoglie i motivi aggiunti al ricorso di primo grado, annulla il diniego impugnato di cui all’atto unico del 12.7.2011.
Condanna il Comune di San Polo D’**** alle spese ed onorari del giudizio che liquida nella misura di euro 3.000,00 (tremila) a favore della società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione