Inosservanza modalita e orari di conferimento dei rifiuti (Sent. N. 100419)

Redazione 21/02/12
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI MILANO

9° SEZIONE CIVILE

Avv. *****************

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile avente ad oggetto “opposizione a sanzione amministrativa ex legge 24 novembre 1981, n. 689”, iscritto in data 22.09.11 al n. 74543/11 R.G. e deciso all’udienza del giorno 16.01.12

TRA

*** ***

Ricorrente

E***

Resistente

CONCLUSIONI

Il ricorrente assente concludeva come da ricorso.

La parte resistente, come da memoria di costituzione in atti.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 22.09.11, la ricorrente proponeva ricorso avverso l’Ordinanza Ingiunzione di pagamento n. 16620/2011/8/1/1 senza data e notificata in data 7.09.11, con riferimento al verbale n. 06244021 – 0 – elevato in data 26.09.08 da AMSA SpA, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 100,00, per la violazione dell’art. 4, del Regolamento ******, per inosservanza dell’Ordinanza Sindacale in ordine alle modalità e orari di conferimento dei rifiuti, accertata in Milano via ******* di *****, altezza del civico 19.

Nei motivi a sostegno del ricorso l’opponente ha eccepito che il civico n. 19, riferito nell’Ordinanza quale luogo della violazione, è punto di raccolta rifiuti di quattro stabili con diversi numeri civici; di avere fatto presente questa realtà più volte al Comune di Milano, ma senza esito alcuno, anche al fine di ottenere che, in occasione della verifica e previa chiamata mediante campanello ivi posizionato di proposito, si potesse procedere insieme al controllo dei rifiuti al fine di attribuire la violazione al civico ed eventualmente al condomino davvero responsabile.

Ha chiesto, pertanto, l’annullamento del verbale per non essere stata lei il trasgressore della violazione per cui è causa

Il GdP, con decreto ritualmente notificato alla ricorrente e alla parte resistente nelle rispettive sedi, disponeva la comparizione delle parti per l’udienza del 16.01.12.

Nelle more del giudizio si costituiva pare opposta la quale nelle controdeduzioni depositate ha chiesto il rigetto del ricorso, atteso che parte ricorrente “non avrebbe fornito alcuna prova contraria in merito alla violazione contestata”.

All’udienza stabilita la ricorrente si riportava ai motivi del ricorso, mentre parte opposta, benché costituita, non compariva.

Il GdP, sentita la ricorrente, esaminati gli atti, ritenuta esaustiva la fase istruttoria, decideva la causa, leggendo il dispositivo della presente sentenza, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 534/90.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Parte ricorrente, già in sede di audizione da lei richiesta all’Autorità che ha emesso l’atto opposto, ha spiegato le ragioni della sua opposizione che, tuttavia, non sono state ritenute sufficienti per l’annullamento del verbale.

Va osservato, in merito, che anche nell’occasione dell’audizione, così come in questa, parte opposta non ha ritenuto di esprimere alcunché in termini di prova della supposta fondatezza della sua pretesa sanzionatoria, se non una generica affermazione di “avere trovato riscontri cartacei riferibili alla ricorrente” che, tuttavia, non ha prodotto nemmeno in fotografia.

Si vuol dire che, nonostante copiosa Giurisprudenza del Giudice di Legittimità, ormai definitivamente consolidata in ordine alla titolarità dell’onere della prova, ancora si insiste perché sia il cittadino a subirlo, laddove, invece, ciò è onere preciso e specifico di parte opposta: “…si denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2700 cod.civ…. Si deduce che con la sua motivazione la sentenza ha sostanzialmente attribuito all’opponente l’onere di provare di non avere commesso l’infrazione, mentre in sede di giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione la prova dell’illecito grava sull’Amministrazione, che non la ha fornita. In proposito va premesso che con l’opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell’Amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell’onere della prova, rispettivamente dall’Amministrazione e dall’opponente (da ultimo Cass. 26 maggio 1999, n. 5095; 10 febbraio 1999, n. 1122), con la conseguenza che spetta all’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa punitiva, mentre sono a carico di quest’ultimo i fatti impeditivi (Cass. 14 aprile 1999, n. 3741).” (Cass. n. 3837/2001).

Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, né possono ritenersi tali, come controdedotto da parte opposta, “i riscontri cartacei riferibili alla ricorrente”, ma non prodotti nemmeno in fotografia, né il semplice richiamo alla natura di “interesse pubblico dell’attività di raccolta dei rifiuti e ai regolamenti che il Comune si è dato per favorire la gestione e promuovere il recupero, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità” (ndr. … segue poi il richiamo a Direttive Comunitarie, a giudizio di questo giudice, citate a sproposito, perché non attengono al merito dell’accertamento e alla legittimità delle modalità di accertamento, bensì alla opportunità e necessità del recupero).

Si vuol dire che, non solo parte opposta non ha fornito alcuna prova della fondatezza della sua pretesa sanzionatoria, ma ancora non ha recepito che è sin dall’origine di questo tipo di accertamento che il suo agire è illegittimo.

L’accertamento, con le modalità sino ad ora eseguite, quella cioè di un accertamento “inaudita altera parte”, cioè senza contraddittorio e comunque senza alcun controllo da parte dell’utente della corrispondenza alla realtà della verifica che si assume essere stata fatta sul posto, è senza alcun dubbio illegittima e tutti i verbali redatti con questa procedura, a giudizio di questo giudice, sono nulli.

I regolamenti che l’Ente si è dato per facilitare la raccolta dei rifiuti attengono ai tempi e ai luoghi di raccolta che potevano e possono rendere più agevole per lui il prelievo; e ciò attiene all’organizzazione che la politica gestionale dell’Azienda AMSA, nella sua libera determinazione, si è data e nella quale nessuno, nemmeno il giudice, può interferire, ma va detto, tuttavia, che, quando tale organizzazione viene ad interferire e a incidere su i diritti dei cittadini che a quella organizzazione non hanno partecipato nemmeno a livello consultivo con gli organismi politico/sociali posti sul territorio proprio in loro rappresentanza, ecco che allora le conseguenze di quella organizzazione autonomamente e legittimamente stabilita – cioè i verbali elevati senza la presenza del responsabile del Condominio o di un suo delegato – vanno tutte annullati perché illegittimamente elevati.

Reiterare in questi comportamenti può ingenerare nel cittadino il dubbio che questi accertamenti potrebbero essere il frutto della necessità di Cassa che l’Ente può avere in determinati periodi dell’anno; proprio per evitare tali insinuazioni e per rispetto della trasparenza, sarebbe auspicabile una modifica di quella organizzazione che l’Ente nella sua libera gestione politico/aziendale ha e potrebbe diversamente darsi.

Nel caso di specie e nel merito, poiché l’Ente impositore non ha fornito alcuna prova della sua pretesa sanzionatoria, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento dell’Ordinanza ingiunzione opposta.

La soccombenza in giudizio comporta anche la condanna alle spese che si liquidano in parte dispositiva.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano della IX^ sezione civile, in assenza di parte opponente, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto come in narrativa, così provvede:

  • Accoglie il ricorso proposto dalla sig.ra *** *** avverso l’Ordinanza Ingiunzione di pagamento n. 16620/2011/8/1/1 senza data, con riferimento al verbale n. 06244021 – 0 – elevato in data 26.09.08 da AMSA SpA, che annulla e, per l’effetto,

  • Condanna parte opposta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 37,00;

  • Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Milano il giorno 16 gennaio 2012

Il dispositivo della presente sentenza è stato letto ai presenti nella pubblica udienza del giorno 16.01.12 ed in pari data è stato depositato in Cancelleria.

Il Cancelliere Il Giudice di Pace

Avv. *****************

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