Infortunio in itinere: spetta l’indennizzo anche in caso di lesioni provocate da uno scippo nel percorso casa-lavoro (Cass. n. 11545/2012)

Redazione 10/07/12
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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Perugia, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di B.E., proposta nei confronti dell’INAIL, avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità temporanea e della relativa rendita conseguente all’infortunio in itinere occorsole sulla strada del rientro a casa a seguito di una aggressione avvenuta a fini di scippo che le aveva provocato varie lesioni.

La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale il fatto doloso di un’altra persona aveva interrotto il nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa- ufficio e gli eventi negativi, ad essi connessi.

Avverso questa sentenza la B. ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.

Resiste con controricorso l’INAIL.

Motivi della decisione

Con l’unica censura la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del TU n. 1124 del 1965 e art. 41 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, pone, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito: “vero che ai fini della tutela previdenziale dell’infortunio in itinere rilevano pure i fatti dannosi e imprevedibili ed atipici purchè indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato”.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che il motivo in esame con il quale si deducono contemporaneamente violazione di legge e vizi di motivazione è solo in parte ammissibile.

Infatti la censura non è esaminabile in relazione al dedotto vizio di motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l’ammissibilità della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di motivazione che non si traduce in una pluralità di quesiti – pur negata da alcune sentenze di questa Corte (Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e 23 luglio 2008 n.20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n. 5471, Cass. 31 marzo 2009 n. 7770 e da ultimo Cass. SU 5 luglio 2011 n. 14661) – vi è di contro il rilevo assorbente che manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. 1 ottobre 2007 n. 2063) che si deve sostanziare in una sintesi riassuntiva omologa al quesito di diritto (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063. Nè del resto può demandarsi a questa Corte di estrapolare dai vari quesiti di diritto e dalla parte argomentativa quali passaggi siano riferibili al vizio di motivazione e quali al violazione di legge, diversamente sarebbe elusa la ratio dell’art. 366 bis c.p.c.. Tanto, d’altro canto, corrisponde alla regola della specificità dei motivi del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 4. Nè è consentito a questa Corte di sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione di fatto sottesa alla censura (Cass. 23 marzo 2005 n. 6225).

Pertanto in difetto della relativa specificazione la denuncia deve considerarsi per come limitata alla deduzione del solo vizio di violazione di legge (Cass. 9 marzo 2009 n. 5624).

Nel merito la censura è fondata.

Questa Corte, infatti, ha affermato condivisibilmente che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore “in itinere” ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo (Cass. 14 febbraio 2008 n. 3776).

La Corte del merito non si è attenuta a tale principio in quanto ha ritenuto che tra prestazione lavorativa ed evento sussisteva esclusivamente coincidenza cronologica e topografica, sicchè nessun nesso eziologico poteva configurarsi tra evento ed esecuzione della prestazione.

La sentenza impugnata va, conseguentemente, questa con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Ancona che si atterrà al principio sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte di Appello di Ancona.

Redazione