Individuazione dei termini di impugnazione della sentenza, errore del difensore di fiducia (Cass. pen., n. 46348/2013)

Redazione 20/11/13
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Osserva

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo rigettava la richiesta di remissione in termini proposta da S..B. ai fini dell’impugnativa della sentenza emessa nei suoi confronti dal Gup del Tribunale di quella stessa città il 12/07/2012.
2. Avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv. **************, che ha dedotto violazione od erronea applicazione dell’art. 175 cod. proc. pen., sul rilievo che, alla luce della rielaborazione dei presupposti normativi nel caso fortuito e della forza maggiore alla luce di una interpretazione giurisprudenziale di legittimità, anche a Sezioni Unite, la negligenza dell’imputato poteva ben sostanziare gli estremi della forza maggiore.
Anche l’imputato ha proposto un proprio ricorso per cassazione facendo richiamo a recente sentenza di questo Giudice di legittimità, che ha provveduto in fattispecie analoga (sentenza Sez. 2 n. 11572 del 29/02/2012). Argomenta che esso istante aveva esercitato il potere di vigilanza sul difensore, appositamente sollecitandolo all’impugnativa; quest’ultimo era, però, incorso nell’errore di considerare il periodo di sospensione feriale nel computo dei termini del deposito, che era, invece escluso dalla giurisprudenza, ma non dalla legge.
3. Il ricorso – unitariamente considerate le due impugnazioni – è destituito di fondamento. Ed invero, l’orientamento interpretativo largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, esclude che possa integrare il caso fortuito o la forza maggiore, che possono legittimare la restituzione nel termine, l’errore del difensore di fiducia nell’individuazione dei termini di impugnazione della sentenza, causato da ignoranza della legge processuale (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 1801 del 30/11/2012, dep. 15/01/2013, Rv. 254211 proprio in identica fattispecie in cui era stata dedotta la mancata conoscenza, da parte del difensore, dell’interpretazione della L. n. 742 del 1969, assolutamente consolidata in giurisprudenza, che esclude l’applicabilità della sospensione dei termini feriali a quelli di redazione della motivazione della sentenza; cfr., pure, id. Sez. 2, n. 18886 del 24/01/2012 Cc. Rv. 252812; Sez. 4, n. 23337 del 15/04/2011, Rv. 250694; id. Sez.. 3, n. 17964 dell’08/04/2010, Rv. 247158; v. anche Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, Rv. 233419).
Né pare pertinente il richiamo ad una recente pronuncia di questa Corte regolatrice (Sez. 2, n. 11572 del 29.2.2012) che riguarda fattispecie tutt’affatto diversa. In quell’occasione la Suprema Corte aveva rilevato che il giudice a quo non aveva valutato se la leggerezza del difensore – che non si era accorto di aver ricevuto l’avviso di deposito di sentenza, facendo così decorrere i termini dell’impugnativa – potesse configurare evento imprevedibile per le parti private, titolari di autonomo potere d’impugnazione e, pertanto, aveva rimesso gli atti al giudice di appello perché effettuasse una siffatta valutazione.
Ad ogni modo, reputa questo Collegio di dover aderire all’orientamento interpretativo di cui si è detto, tenuto peraltro conto che le nozioni di caso fortuito e forza maggiore postulano inevitabilità ed imprevedibilità, che, nel caso di specie, non sono configurabili tanto più che di eventuale disattenzione od errore tecnico del difensore deve farsi carico il cliente, in ragione di elementari presupposti di culpa in eligendo ed in vigilando. Non può inoltre sfuggire, in siffatta valutazione, che nella fattispecie la configurabilità degli ineludibili parametri dell’inevitabilità e dell’imprevedibilità è resa quanto mai problematica dalla circostanza che la parte è titolare di un autonomo potere di impugnativa, che avrebbe ben potuto esercitare una volta accortasi della persistente inerzia del difensore (tanto più nel caso di specie in cui, per via della previsione di un termine lungo di deposito, la parte beneficiava di un più ampio termine per l’impugnativa).
4. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione