Incidente stradale: riconosciuta l’assistenza giornaliera futura (Cass. n. 12910/2012)

Redazione 24/07/12
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Svolgimento del processo

T.F. convenne dinanzi al Tribunale di Terni A. A. e la S.A.I. Assicuratrice Industriale s.p.a. per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito di un incidente stradale allorchè era stata investita dall’auto condotta dal medesimo A., mentre attraversava una strada.

Il Tribunale di Terni affermava il concorso di colpa della T. nella misura dell’80% e condannava i convenuti A. e S.A.I. al risarcimento del 20% dei danni quantificati in complessive L. 74.200.000, oltre accessori.

Avverso tale sentenza proponeva appello la T..

La Corte distrettuale di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, affermava la responsabilità dell’ A. nella misura del 40%.

Proponeva ricorso per cassazione T.F.. La Corte accoglieva il terzo motivo del ricorso e cassava la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della medesima Corte d’Appello.

Con il suddetto motivo la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c., e deduceva che il giudice d’appello avrebbe dovuto, una volta elevata la percentuale della colpa dell’ A., procedere all’adeguamento dell’importo del danno, quantomeno calcolando la maturata svalutazione.

La Corte, nel ritenere fondato tale motivo, rilevava che a fronte di una richiesta della T. di condanna dei convenuti ad una somma di danaro superiore a quella liquidata dal giudice di primo grado avrebbe dovuto, una volta elevata la percentuale della colpa del convenuto A. (dal 20 al 40%) nella produzione dell’evento, procedere all’adeguamento dell’importo del danno ed all’aggiornamento della svalutazione, circostanza questa non verificatasi.

La Corte d’Appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, condannava la S.A.I. e A.A., in solido, a pagare a T.F., in conseguenza dell’elevazione della percentuale della colpa dello stesso A., la somma di Euro 38.434,72, oltre interessi di mora sulla sorte rivalutata dal 9 novembre 1990 al saldo e svalutazione monetaria dal 27 aprile 1995 alla data della sentenza. Dichiarava interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità.

Propone ricorso per cassazione T.F. con due motivi e presenta memoria.

Parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso T.F. denuncia “nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) per violazione dell’art. 394 c.p.c., in relazione all’art. 345 c.p.c., violazione dell’art. 2909 c.c.”.

Assume la ricorrente che nel giudizio di rinvio, alla luce dell’art. 394 c.p.c., commi 1 e 2, e in applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1, essa poteva chiedere il risarcimento degli ulteriori danni maturati e sofferti dopo la pronuncia della sentenza impugnata.

La sentenza di merito aveva riconosciuto alla ricorrente un compenso per assistenza giornaliera futura sino al 9 novembre 2000. Essendo sopravvissuta a tale data, ne è scaturito un ulteriore danno che può essere chiesto e liquidato anche nel giudizio di rinvio; la formazione del giudicato esula dalla fattispecie in esame, dato che la richiesta del danno è conseguenza di un fatto successivo alla sentenza.

Il motivo deve essere accolto.

Sebbene nel giudizio di rinvio le parti non possano rendere conclusioni diverse da quelle assunte nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle norme di cui all’art. 394 c.p.c., comma 1, e art. 345 c.p.c., comma 1, (in particolare con riferimento ai principi volti ad assicurare l’effettività della tutela dei diritti e la ragionevole durata del processo), non può ritenersi nuova la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata (Cass., 18 marzo 2008, n. 7256).

Nel caso in esame la sentenza d’appello aveva riconosciuto il diritto della T. all’assistenza fino al 9 novembre 2000, data finale presuntiva della sua sopravvivenza.

Essendo invece la T. ancora in vita dopo la suddetta data il giudice del rinvio ha errato nel non liquidare il danno ulteriore.

Con il secondo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 5) per contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia (spese di lite)”.

Sostiene parte ricorrente che la decisione in ordine alle spese di causa è illegittima atteso che secondo la sentenza nel caso vi sarebbe reciproca soccombenza laddove la decisione finale è stata di accoglimento della domanda e di condanna dei convenuti ad un maggior risarcimento del danno in favore dell’attrice.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dunque accolto con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;

cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Redazione