Incarichi professionali (TAR Veneto, n. 1171/2013)

Redazione 15/10/13
Scarica PDF Stampa

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 500 del 1999, proposto da:
Ordine degli Architetti Provincia Treviso – (Tv), rappresentato e difeso dagli avv. *************************, ***************, *************, con domicilio eletto presso ************************* in Venezia, *********, 3593;

contro

Comune di Crocetta del Montello ( TV)– in persona del sindaco pro tempore ;

nei confronti di

B. Giampaolo;

sul ricorso numero di registro generale 1232 del 1999, proposto da:
Ordine degli Architetti Provincia Treviso – (Tv), rappresentato e difeso dagli avv. *************************, ***************, *************, con domicilio eletto presso ************************* in Venezia, *********, 3593;

contro

Comune di Crocetta del Montello (TV)– in persona del sindaco pro tempore

nei confronti di

B. Giampaolo;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 500 del 1999:
della delibera assunta dalla giunta comunale di Crocetta del Montello ( TV) n. 238 del 1998, pubblicata nell’Albo Pretorio il 17 dicembre 1998, con la quale è stato conferito, tra l’altro, all’attuale controinteressato l’incarico per la redazione della variante parziale al PRG per la sistemazione della zona artigianale D.1.1.;
quanto al ricorso n. 1232 del 1999:
della delibera del Consiglio comunale n. 14 del 15 febbraio 1999 di approvazione ( rectius adozione) variante cartografica al PRG per la sistemazione della zona artigianale D 1.1, in uno con l’adozione della variante predisposta dall’attuale controinteressato;
della determina dirigenziale, n. 305 del 31 dicembre 1998, con allegata convenzione, con la quale è stato affidato al geometra ************ l’incarico per la redazione della variante.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritiene il Collegio che per ragione di connessione i due ricorsi devono essere riuniti.
Le formali obiezioni circa la tempestività dei presenti ricorsi sono state, anche con riferimento ai rilievi della ricorrente, debitamente fugate, così che gli stessi risultano essere stati ritualmente introdotti.
All’udienza del giorno 6 giugno 2013 i ricorsi : n. 500/1999 e n. 1232 del 1999, sono stati trattenuti in decisione.
Ritiene il Collegio, per ragioni di economia processuale, opportuno esaminare per primo il ricorso rubricato al n. 500/1999 con il quale il Consiglio dell’Ordine degli architetti della Provincia di Treviso ha censurato la delibera di giunta del comune di Crocetta del Montello – (Tv) n. 238 del 1998, pubblicata nell’Albo Pretorio il 17 dicembre 1998, con la quale è stata adottata la variante cartografica al PRG per la sistemazione della zona artigianale D.1.1., ed affidato, all’attuale controinteressato, l’incarico per la redazione tecnica del progetto.
Il ricorrente, ente pubblico associativo a partecipazione necessaria, esponenziali della particolare categoria professionale, è legittimato ed ha interesse al ricorso.
Sostiene il ricorrente che l’originario affidamento per la realizzazione degli elaborati tecnici relativi alla variante parziale al PRG per la sistemazione della zona artigianale D.1.1. ad un geometra contrasterebbe con l’art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che puntualmente precisa le competenze per tale categoria professionale.
In buona sostanza il ricorrente rileva che i geometri sono, ai sensi della legge professionale, competenti per la progettazione di manufatti e nelle connesse attività di vigilanza e direzione, soltanto se di modesta valenza, ossia attività che non implicano soluzioni di problemi tecnici di significativa rilevanza, come quello affidato ed in questa sede censurato.
Osserva il Collegio.
La competenza professionale dei geometri, a mente dell’art. 16 del RD 274/1929 non comprende, invero, la progettazione urbanistica, ma, di contro, neppure gli art. 51 e 52 del RD 23 ottobre 1925 n. 2537 (regolamento delle professioni di ingegnere e architetto) prevedono esplicitamente tale esclusiva competenza in capo ai professionisti laureati.
Ciò perché il problema della progettazione urbanistica si è posto solo con l’introduzione del piano regolatore generale (art. 7 della legge 1150/1942), che al proprio interno prevede, sia la zonizzazione del territorio, sia la localizzazione di opere pubbliche.
La giurisprudenza che ha affrontato la questione ha ritenuto di dover distinguere le evenienze affidate legittimamente al professionista diplomato secondo il grado obiettivo di difficoltà della concreta progettazione urbanistica.
Mentre infatti la redazione di uno strumento di programmazione generale è un’attività complessa che richiede sicuramente adeguate ed approfondite conoscenze tecniche collegate certamente al grado di preparazione di ingegneri e architetti (e urbanisti), come confermato dall’art. 5 comma 1 lett. c) della legge 2 marzo 1949 n. 143 (tariffa professionale di ingegneri e architetti), nella ipotesi di varianti semplificate è però necessario distinguere a seconda del contenuto e della complessità dell’intervento professionale.
“… se la variante semplificata ha finalità solo localizzative (ossia riguarda l’inserimento o lo spostamento di un’opera pubblica all’interno di un quadro urbanistico già definito) la complessità delle valutazioni tecniche è molto minore e non giustifica la riserva a favore dei professionisti laureati …” ( T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-02-2010, n. 864).
Nel caso di specie l’incarico è stato definito dall’organo comunale come mera variante cartografica, le cui modifiche costituiscono prestazioni tecniche elementari che non alterano lo strumento urbanistico.
In realtà, più che limitarsi alla mera definizione formale relativa all’incarico, così come rappresentata dalla resistente, è necessario, invece, valutare quello che concretamente risulta essere stato affidato in sede di incarico professionale.
Nel caso in questione, la disamina degli atti prodotti evidenzia che l’incarico professionale affidato al geometra è consistito nella individuazione di tratti di strada per il collegamento viario di una zona produttiva e nella ridistribuzione della stessa area artigianale al fine di razionalizzarne l’uso, nonchè della nuova individuazione della fascia di massima tutela.
In altre parole il comune ha inteso rimodulare una significativa area comunale, sia sotto il profilo viario, che con riferimento ad insediamenti artigianali, nonché determinare le fasce di rispetto che si sostanziano nella individuazione delle distanze minime a protezione del nastro stradale dall’edificazione e coincidono, dunque, con le aree esterne al confine stradale finalizzate alla eliminazione o riduzione dell’impatto ambientale.
In buona sostanza, quindi, l’incarico riguarda un’attività professionale che richiede e necessita per il suo esatto adempimento adeguate e complesse cognizioni tecniche che non possono certo limitarsi a quelle proprie del tecnico diplomato.
Si è trattato, quindi, di incarico complesso ed articolato che ha richiesto sinanche i pareri del Genio civile e della ULSS.
Tale articolata e complessa attività professionale avrebbe dovuto, quindi, essere necessariamente affidata ad un tecnico laureato né, di contro, è sufficiente una non corretta, ovvero elusiva rappresentazione definitoria per alterare la sostanza dell’intervento così da utilizzare professionalità normativamente non adeguate.
Per tali motivi il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Successivamente il ricorrente ha anche impugnato, sia la delibera del Consiglio comunale n. 14 del 15 febbraio 1999 di approvazione ( rectius adozione) variante cartografica al PRG per la sistemazione della zona artigianale D 1.1, nei termini formulati dalla delibera di giunta già cassata, che la determina dirigenziale, n. 305 del 31 dicembre 1998, con allegata convenzione, con la quale è stato affidato al geometra ************ l’incarico per la redazione della variante.
Tali ulteriori provvedimenti, costituiscono, all’evidenza, la necessaria e diretta conseguenza dell’atto di giunta, come detto, già annullato dal Collegio.
Nel caso in questione emerge, dall’obiettivo dato fattuale, un chiaro, palese, stretto ed inscindibile legame logico-giuridico che cementa tra loro gli atti censurati e consente di rilevare che la cassazione dell’atto presupposto assume significativa valenza anche e, soprattutto, nei confronti di tali atti che dal primo ricavano la loro ragione esistenziale.
Si può dire che il rapporto tra tutti gli atti in sequenza, in questa sede censurati, evidenzia una loro relazione diretta e necessaria, nel senso che i secondi costituiscono il naturale sviluppo e completamento del primo, anche perchè la loro adozione non ha comportato alcuna valutazione di nuovi ed ulteriori interessi rispetto a quelli originariamente scrutinati con il provvedimento presupposto.
Quindi, nel caso di specie, la proposizione di una autonomo ricorso, consente solo di ravvisare, senz’altro e senza ulteriori disamine, la chiare ed univoca manifestazione di interesse alla caducazione dei diversi e successivi atti, atteso che il riferito legale teleologico-funzione comporta, necessariamente, che all’annullamento dell’atto presupposto conseguano affetti imprescindibili ed automatici anche per gli atti conseguenti e connessi al primo.
In altri termini il riconosciuto vizio dell’atto presupposto si ripercuote, per i motivi sopra indicati, sull’atto/i presupponente/i proprio in virtù del vincolo che lega gli stessi, per cui il venir meno dell’atto originario ha un effetto travolgente, proprio dell’invalidità derivata, di quelli a valle nei termini propri dell’invalidità ad effetto caducante, considerato che gli atti in esame hanno la loro unica ragione nel genetico collegamento con quello annullato ( Con.St., sez. V, 7 febbraio 2000, 672).
Ne consegue che l’eliminazione automatica di tali atti dal mondo giuridico rende il ricorso conseguentemente proposto improcedibile in conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’annullamento dell’originario provvedimento travolge automaticamente quelli conseguenti che ripetono dal primo, come nel caso di specie, l’imprescindibile presupposto della loro esistenza, costituendo gli stessi una evenienza meramente confermativa della originaria determinazione ormai cassata.
Per tali motivi il ricorso rubricato al n. 500/1999 va accolto, nei termini di cui in motivazione, mentre quello rubricato al n. 1232/1999 va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 550/1999, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe censurato, a ciò consegue la caducazione automatica della delibera del Consiglio comunale n. 14 del 15 febbraio 1999 di approvazione ( rectius adozione) variante cartografica al PRG per la sistemazione della zona artigianale D 1.1 e della determina dirigenziale, n. 305 del 31 dicembre 1998, con allegata convenzione, con la quale è stato affidato al geometra ************ l’incarico per la redazione della variante.
Dichiara improcedibile il ricorso n. 1232/1999 per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 2.500,00 ( duemilacinqucento), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013

Redazione