Inammissibile il ricorso del condannato che chiede l’indulto dopo avere ottenuto la sospensione condizionale della pena (Cass. pen., n. 49864/2013)

Redazione 11/12/13
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Motivi della decisione

1. Con il ministero del difensore l’imputata E.T. impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che confermata in punto di responsabilità la decisione del Tribunale di Parma, con cui e stata dichiarata colpevole del reato di concorso in abusivo esercizio continuato della professione di medico odontoiatra (decisione appellata per il solo trattamento sanzionatorio)- ha sostituito ex art. 53 L. 689/1981, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l’inflitta pena detentiva (tre mesi di reclusione) con la corrispondente pena pecuniaria di euro 3.420,00 di multa.
2. Con il ricorso si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione per omessa applicazione dell’indulto concesso con L. 31.7.2006 n. 241, causa estintiva della pena sollecitata nella discussione del giudizio di appello. La Corte felsinea non soltanto non si è pronunciata su tale richiesta difensiva, ma è incorsa in palese travisamento dei fatti di causa, ritenendo esaurita l’illecita condotta della T. il 2.6.2006, data riportata nell’imputazione ascritta alla ricorrente e posteriore a quella di efficacia del condono prevista dalla legge n. 241/2006 (reati commessi fino a tutto il 2.5.2006).
In realtà le emergenze dibattimentali attestano che l’attività abusiva del correo dell’imputata, che costei -quale odontoiatra abilitata- ha consentito (sia con l’assumere la carica di responsabile sanitaria dello studio dentistico, sia con l’assicurare la sua presenza nello stesso studio), è cessata prima del 2.5.2006 (verosimilmente nel febbraio 2006 nessun intervento medico essendo stato svolto (come avrebbe riferito la p.o. V.M. nel giorno 1.6.2006, in cui i carabinieri del N.A.S. di Parma hanno sottoposto ad ispezione lo studio gestito dal sedicente dentista C.F.
3. L’ impugnazione è inammissibile.
Il ricorso di E.T. deve in limine, al di là di ogni analisi sulla validità degli enunciati critici espressi sulla sentenza impugnata, essere dichiarato inammissibile per palese difetto di interesse dell’imputata ai sensi dell’art. 568 co. 4 c.p.p.
3.1. Analoghe conclusioni si impongono per la partecipazione all’odierno giudizio di legittimità della costituita parte civile Ordine O. di P. Il generico indiretto interesse della parte civile ad ottenere con sollecitudine una pronuncia definitoria del giudizio di merito in cui è intervenuta non è, infatti, giuridicamente tutelato nell’odierna sede, osservando che un siffatto interesse (rectius controinteresse al ricorso dell’imputata) è nel caso di specie eliso dal giudicato già formatosi su responsabilità penale e risarcitoria dell’imputata (con connessa azionabilità della pretesa risarcitoria), in epoca anteriore alla stessa sentenza di appello contro cui ricorre la T. (che ha impugnato le sentenze di primo e di secondo grado sempre e solo in punto di trattamento sanzionatorio e non di commissione del fatto reato fonte del risarcimento del danno liquidato alla parte civile). Con l’ulteriore inferenza, per tanto, che alcun onere può essere posto a carico della ricorrente per le spese di costituzione e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che nessuna specifica attività difensiva ha svolto, né avrebbe avuto titolo a svolgere, per contrastare la pretesa autodifensiva dell’imputata in tema di mancata applicazione del beneficio del condono della pena. Profilo della regiudicanda al quale la parte civile era ed è rimasta affatto estranea (arg. ex Cass. S.U. 28.1.2004 n. 5466, Gallo, rv. 226716).
3.2. Quanto al ricorso della T. la mancanza di interesse all’impugnazione discende dal fatto che la prima sentenza di merito ha concesso all’imputata la sospensione condizionale della pena inflittale per il reato di cui all’art. 348 c.p.
Ora non è revocabile in dubbio che l’indulto è istituto incompatibile con la già riconosciuta sospensione della pena ex art. 163 c.p., i cui effetti estinguono il reato, laddove l’indulto estingue soltanto la pena, si che questo non può essere applicato ad una pena la cui esecuzione sia stata condizionalmente sospesa. Con recente decisione sui rapporti tra i due istituti le Sezioni Unite di questa S.C. hanno fissato il principio secondo cui con la sentenza di condanna non possono essere contestualmente applicato l’indulto e disposta la sospensione della pena, quest’ultimo beneficio prevalendo sul secondo (Cass. 5.U., 15.7.2010 n. 36837, P.G. in proc. ******, rv. 247940).
E’ evidente, infatti, che -quando ricorrano simultaneamente i presupposti per la concessione sia della sospensione condizionale della pena sia dell’indulto (volendo, in tesi, supporre questi ultimi sussistenti per la T. ai sensi della legge 241/2006)- il primo beneficio debba, anche in ossequio al canone normativo dettato dall’art. 183 co. 2 c.p. sul concorso di cause estintive del reato e di cause estintive della pena, prevalere sul secondo, chiaramente meno favorevole all’imputato. Non foss’altro perché l’indulto è applicabile sulle sole pene suscettibili di esecuzione e tali non possono certo considerarsi quelle ricadenti nell’area del beneficio regolato dall’art. 163 c.p.
D’altronde è perfino superfluo aggiungere che un simile interesse non assume neppure carattere potenziale, se correlato all’eventuale infausto decorso (per commissione di nuovo reato; per violazione degli obblighi del condannato: artt. 165 c.p.) del termine di prova ex art. 163 c.p., condizionante -impedendola- la definitiva estinzione del reato ex art. 167 c.p. ln tal caso il condannato, come osservano le Sezioni Unite, può chiedere in qualunque momento, mediante incidente esecutivo ai sensi dell’art. 672 c.p.p., l’applicazione del provvedimento di clemenza al giudice dell’esecuzione.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della equa somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 novembre 2013

Redazione