In violazione dei principi di trasparenza ed effettiva concorrenzialità fatti propri anche dall’ordinamento comunitario, la ditta ricorrente non è stata posta nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi indispensabili per la redazione di un’offerta c

Lazzini Sonia 05/11/11
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Offerta economicamente più vantaggiosa – art 83 del codice dei contratti_il bando di gara deve elencare i criteri di valutazione e precisare la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi _e anche gli eventuali sub criteri, sub pesi o sub punteggi, relativi a ciascun criterio . violazione trasparenza e concorrenzialità – gli offerenti non sono stati posti nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi di valutazione nel momento di predisposizione delle relative offerte

in violazione dei principi di trasparenza ed effettiva concorrenzialità fatti propri anche dall’ordinamento comunitario, la ditta ricorrente non è stata posta nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi indispensabili per la redazione di un’offerta concretamente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione

Osserva il Collegio che l’art. 83 del Codice appalti, con riferimento alle gare da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stabilisce che il bando di gara deve elencare i criteri di valutazione e precisare la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi (comma 2) e che anche gli eventuali sub criteri, sub pesi o sub punteggi, relativi a ciascun criterio, devono essere contenuti nel bando (comma 4).

Inoltre, va ricordato che la facoltà, attribuita alla Commissione giudicatrice dal citato comma 2, di fissare, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, i criteri motivazionali cui si sarebbe attenuta per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando, non è più prevista, in quanto il relativo periodo è stato soppresso dall’art. 1, comma 1, lett. u), del D. Lgs. 11 settembre 2008, n. 152.

In ogni caso, già prima di tale modifica, la Corte di Giustizia aveva più volte affermato che “per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, occorre che tutti gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa siano noti ai potenziali concorrenti al momento della preparazione delle loro offerte” (Corte CE, sentenza 24 novembre 2005 in causa C-331/04; nello stesso senso v. anche Corte CE, sentenze 25 aprile 1996, causa C-87/94, Commissione/Belgio, e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, Universale-Bau).

A ben vedere, ciò non si è verificato nella procedura concorsuale di cui trattasi: al momento della predisposizione dell’offerta le concorrenti non erano a conoscenza che l’assenza della pompa di calore avrebbe comportato l’automatica esclusione dalla gara. Quel sub criterio di valutazione, infatti, è stato fissato dalla Commissione di gara solamente dopo che il termine di presentazione delle offerte era già scaduto. Analoghe considerazioni valgono per le caratteristiche dei gruppi compressori, in relazione al parametro della qualità dei componenti.

Pertanto, in violazione dei principi di trasparenza ed effettiva concorrenzialità fatti propri anche dall’ordinamento comunitario, la ditta Ricorrente Frigotecnica Srl non è stata posta nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi indispensabili per la redazione di un’offerta concretamente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione.

Ugualmente fondato è il quarto motivo, con il quale la ricorrente principale lamenta eccesso di potere per arbitrarietà, perplessità ed illogicità in relazione al sub criterio “dati come prescritti”, introdotto dalla Commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio per la qualità dell’evaporatore / raffreddamento con accessori.

A tal riguardo, oltre a richiamare quanto già esposto sub 3 in relazione ai limiti dei poteri della Commissione di fissare sub criteri di valutazione, il Collegio osserva che il fascicolo qualità, nelle premesse, stabilisce che “i requisiti essenziali, così come riportati nel presente fascicolo valutazione della qualità sono vincolanti” e che “i valori numerici indicati devono essere rispettati a pena di esclusione” (cfr. doc. n. 8 della controinteressata).

Del tutto illogico e arbitrario appare, quindi, il sub criterio di valutazione riferito ai “dati come prescritti”, per effetto del quale la Commissione poteva attribuire 1 punto alle concorrenti i cui dati per la qualità dell’evaporatore/raffreddamento risultassero “come prescritti” (la Commissione ha attribuito 1 punto solo all’offerta della ditta contro interessata – cfr. doc. n. 6 del Comune, scheda C/b).

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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