In vacanza con scorta di hashish: no condanna per spaccio (Cass. pen. n. 34758/2012)

Redazione 11/09/12
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Svolgimento del processo

P.M.L. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish grammi 48,07 circa.

Il giudice di appello, richiamando per relationem la decisione del primo giudice, riteneva dimostrata la detenzione illecita dai dato quantitativo della droga, in grado di consentire il confezionamento di 161,7 dosi medie: quantitativo incompatibile con l’uso personale in ragione del fatto che il prevenuto era un assuntore occasionale.

Con il ricorso si contesta l’affermazione di responsabilità, evidenziando come la corte si fosse limitata a valorizzare negativamente il solo dato quantitativo, senza però considerare il contesto complessivo della vicenda e le circostanze dell’accertamento il P. era stato sorpreso in alta montagna in divisa da sci, mentre si confezionava uno spinello; era in montagna per una settimana bianca da solo; aveva reddito sufficiente, come da dichiarazione dei redditi.

In definitiva si contesta la mancata considerazione, oltre al dato quantitativo, delle circostanze oggettive e soggettive tali da non consentire di dimostrare con certezza la destinazione ad un uso non esclusivamente personale.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Anche di recente è stato affermato che, in n tema di illeciti in materia di sostanze stupefacenti, il superamento dei limiti massimi indicati nel decreto ministeriale cui fa riferimento il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis, lett. a), non costituisce una presunzione assoluta in ordine alla condotta di “spaccio” del detentore, ma occorre valutare anche altre circostanze che siano indicative di un uso non esclusivamente personale dello stupefacente detenuto, giacchè tale superamento non vale ad invertire l’onere della prova – che è a carico dell’accusa- in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente ad un uso non esclusivamente personale: in questa prospettiva, pur a fronte del superamento dei limiti tabellari, il giudice deve valutare globalmente, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella norma, se le “modalità di presentazione” e le “altre circostanze dell’azione” siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Sezione 6, 26 ottobre 2011, *******).

In altri termini, il mero superamento dei limiti quantitativi stabiliti nei decreto ministeriale quando si tratti di un quantitativo particolarmente importante: e nel caso di specie non si è in presenza di un quantitativo così definibile, trattandosi del resto di hashish non può fondare la presunzione “assoluta” della destinazione illecita, giacchè, pur in presenza di date “quantità”, superiori ai limiti quantitativi massimi stabiliti dal decreto ministeriale, l’ipotesi della destinazione “ad un uso non esclusivamente personale” ben può essere smentita, ad esempio, sulla base di “altre circostanze dell’azione” (tra le quali rientrano anche l’eventuale stato di tossicodipendenza o anche solo l’uso abituale di droga), e ciò soprattutto se il superamento della soglia è modesto.

Con la precisazione che, ovviamente, a fronte a quantitativi “di rilievo” e di molto superiori alla “soglia”, la destinazione ad uso personale può essere ritenuta solo quando si sia in presenza di emergenze probatorie che spieghino in modo realmente concludente le ragioni per cui l’agente si sia indotto a detenere, per uso personale, stupefacente che eccede i bisogni di un breve arco temporale (cfr. Sezione 4, 15 aprile 2009, Lahsoumi ed altro).

Nella specie, a fronte di un quantitativo affatto esorbitante, i giudici di merito non hanno in alcun modo valutato il contesto oggettivo e soggettivo della vicenda, arrivando alla condanna solo attraverso una considerazione presuntiva assoluta di un dato, appunto quantitativo, inidoneo a giustificare al di là di ogni ragionevole dubbio il giudizio sulla destinazione illecita.

La decisione va annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Redazione