In caso di revoca dei contributi pubblici alla società beneficiaria sottoposta al concordato preventivo è competente il giudice ordinario (Cons. Stato, n. 5151/2012)

Redazione 28/09/12
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per la Campania dichiarava inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso n. 5569 del 2011, proposto dalla Omniafiltra Cartiera del Torano s.p.a. in liquidazione, avverso il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 maggio 2011 (e gli atti presupposti, connessi e consequenziali), con il quale erano state revocate le agevolazioni finanziarie concesse alla Omniafiltra Cartiera del Torano s.p.a. (un’impresa specializzata nella produzione di carte tecniche ad uso industriale) ai sensi della L. 19 dicembre 1992, n. 488, con precedente decreto n. 127409 del 5 agosto 2003 per un programma di sviluppo, di industrializzazione e di formazione denominato SIRMAS CAT (Sistema di Riutilizzo Materiale di Scarto da **************).

Il decreto di revoca era basato sul rilievo che la società beneficiaria era stata sottoposta a procedura di concordato preventivo (dichiarata aperta dal Tribunale di Napoli con decreto n. 8 dell’8 luglio 2010) e che erano dunque venute meno le condizioni di ammissione al beneficio, tra cui i requisiti della sussistenza, in capo alle imprese beneficiarie, di uno stato di pieno e libero esercizio e della loro mancata sottoposizione a liquidazione volontaria o a procedure concorsuali, come da circolare n. 1034240 del 11 maggio 2001 richiamata nell’impugnato decreto di revoca.

L’adito T.a.r., nel dichiarare il difetto della propria giurisdizione, rilevava che nel caso di specie la revoca era determinata non dal riscontro postumo della presenza di un vizio originario di legittimità o dal sopravvenuto contrasto del finanziamento con l’interesse pubblico, bensì in considerazione di circostanze comunque riconducibili alla sfera del destinatario, atte ad incidere sull’esecuzione del rapporto; di conseguenza, l’atto impugnato non poteva ricondursi all’esercizio di poteri di autotutela, ma alla presa d’atto di un mutamento delle condizioni incidenti sugli obblighi assunti dall’impresa beneficiaria e sulle modalità di utilizzazione del finanziamento, sicchè lo stesso veniva ad incidere sulla posizione di diritto soggettivo alla conservazione del finanziamento.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria ricorrente, deducendo l’erronea declinatoria di difetto della giurisdizione, conseguente all’erronea omessa qualificazione dell’impugnato decreto di revoca come atto di autotutela radicante la giurisdizione del giudice amministrativo, avendo il Ministero successivamente constatato la mancanza di uno dei requisiti necessari all’ottenimento del beneficio.

L’appellante chiedeva dunque, in riforma dell’appellata sentenza, l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, riproponendo nel merito i motivi del ricorso di primo grado.

3. Si costituivano le parti appellate, resistendo.

4. All’odierna udienza camerale (ex artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, cod. proc. amm.) la causa veniva trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato e deve essere respinto.

Secondo l’orientamento costante delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo:

– la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale – salvo quando il contributo o la sovvenzione sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione sia demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti indicati dalla legge stessa – la legge attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di attribuire il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, e dunque la posizione del richiedente è di interesse legittimo;

– la fase successiva alla concessione del contributo, in cui (salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità per il suo contrasto con il pubblico interesse) il privato è titolare di un diritto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento agli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.

Ne deriva che, qualora l’amministrazione – come nel caso di specie, di sottoposizione dell’impresa beneficiaria a un concordato preventivo, sopravvenuta all’erogazione del finanziamento -, nel revocare il contributo o nel dichiararne la decadenza, non compie alcuna valutazione discrezionale rispetto alla quale il privato possa invocare posizioni di interesse legittimo, ma si limita ad accertare il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge, la tutela del privato ha luogo dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria (v. sul punto, in fattispecie analoga di fallimento dell’impresa beneficiaria, Cass. Civ., Sez. Un., 20 luglio 2011, n. 15867).

Prendendo atto del richiamato orientamento della Corte di Cassazione (successivo all’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo), s’impone la conferma dell’appellata sentenza declinatoria del difetto di giurisdizione amministrativa, con impedimento all’ingresso delle questioni di merito.

6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 3473 del 2012), lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Redazione