In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (TAR Bari, n. 379/2013)

Redazione 15/03/13
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DECRETO COLLEGIALE

Vista la domanda depositata in data 31 gennaio 2013 da Palazzo Fonte, rappresentato e difeso dagli avv.ti ************************ e ****************, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari

per la correzione

della sentenza n. 1948 del 15 novembre 2012, pronunciata da questa Sezione sul ricorso r.g. n. 723/2012;

Relatore il dott. ****************** e udito nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 per la parte ricorrente il difensore avv. *****************, su delega dell’avv. ************************;

Vista la sentenza n. 1948 del 15 novembre 2012, con cui questa Sezione ha dichiarato improcedibile il ricorso r.g. n. 723/2012, proposto da Palazzo Fonte per l’ottemperanza della sentenza n. 18878/2009 del Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Lavoro, ponendo le spese di lite a carico dell’INPS;

Vista l’istanza di correzione ex art. 86 cod. proc. amm.;

Rilevato che con la menzionata istanza parte ricorrente chiede la correzione della sentenza n. 1948/2012 per omessa indicazione, nel dispositivo della stessa, della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari nell’atto introduttivo;

Visto l’art. 86, comma 1 cod. proc. amm. che consente la correzione anche di “omissioni”;

Ritenuto che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 86 cod. proc. amm. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione (cfr., con riferimento al procedimento di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., Cass. civ., Sez. III, 13 aprile 2012, n. 5894 e Cass. Civ., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037);

Ritenuto, conseguentemente, che la predetta istanza possa essere accolta;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, accoglie l’istanza ex art. 86 cod. proc. amm. e, per l’effetto, è disposta nei termini che seguono la correzione della sentenza n. 1948/2012, che rimane così modificata:

– a pagina 5, al rigo 16 dopo le parole “oltre accessori di legge” è inserito: “da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari”.

La Segreteria provvederà alla annotazione di cui all’art. 86, comma 3 cod. proc. amm. nei sensi indicati.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013

Redazione