In base al principio del tempus regit actum, la disciplina procedimentale sopravvenuta si applica alle fasi in itinere, mentre rimangono fermi gli atti già emanati a seguito di fasi procedimentali esaurite

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La sentenza che segue afferma il principio che la normativa procedimentale sopravvenuta va applicata alle fasi procedurali non esaurite .

Nella fattispecie, in seguito a una precedente sentenza del 2008, che aveva annullato il diniego di autorizzazione paesaggistica pronunziato dal Comune su di un progetto di lottizzazione edilizia, è sopravvenuto il nuovo testo dell’articolo 146 del D.Lgs. n.42/2004, modificato a partire dal 31 dicembre 2009, in forza del quale la determinazione sull’assenso paesaggistico da parte dell’Ente Locale deve essere preceduta dal parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza.

Pertanto, nella rinnovazione procedimentale seguita alla sentenza del 2008, il Comune avrebbe dovuto applicare la sopravvenuta disciplina ordinaria e far precedere il nuovo provvedimento finale di diniego dal parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza,in quanto , a seguito dell’annullamento dell’originario diniego paesaggistico e dell’obbligo di rinnovazione con la garanzia della partecipazione procedimentale, il procedimento non poteva considerarsi concluso e, di conseguenza, andava nuovamente attivato, con l’assunzione della determinazione finale, richiedente necessariamente,per espressa previsione normativa, il parere preventivo della Soprintendenza

Sentenza collegata

39814-1.pdf 131kB

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Avv. Iride Pagano

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