Impugnazione decreto Presidente del Consiglio dei Ministri – Azione di rivalsa per violazione della Cedu e giurisdizione (TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 378/2012)

Redazione 24/05/12
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Sentenza 

sul ricorso numero di registro generale 231 del 2011, proposto da:

Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via V. Veneto, 42;

 

contro

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

 

 

per l’annullamento

 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.1.2011, notificato il 25.1.2011, con il quale è stato ordinato al Comune di Reggio Calabria, debitore in solido con la Regione Calabria, di versare in favore dello Stato la somma di Euro 3.376.320,00;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 111 del 20 aprile 2011, di rigetto della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato e quella del C.S., IV, n. 3785 del 31 agosto 2011, di reiezione dell’appello proposto dal Comune di Reggio Calabria avverso la prima;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

Con sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo – rese sul ricorso n. 43662/98 ******** c/ Italia – del 17 maggio 2005, divenuta definitiva il 12 ottobre 2005, e del 6 marzo 2007, divenuta definitiva il 9 luglio 2007, lo Stato Italiano è stato condannato a pagare ai signori ******** la somma di € 3.370.000,00 a titolo di equa soddisfazione per la violazione dell’art. 1, protocollo addizionale 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha autorizzato il pagamento della relativa somma di € 3.376.320,00 (comprensiva di interessi) con provvedimento n. 136 dell’8 ottobre 2007 (mandati di pagamento in pari data nn. 141, 142, 143 e 145).

 

A seguito di ciò, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto in data 12 gennaio 2011, ha esercitato il diritto di rivalsa dello Stato – ai sensi dell’art. 16 bis della legge n. 11/2005, nel testo introdotto dall’art. 6 della legge n. 34/2008, autenticamente interpretato dall’art. 42 ter del D.L. n. 207/2008, conv. dalla legge n. 14/2009 – nei confronti del Comune di Reggio Calabria – debitore in solido con la Regione Calabria – ordinando allo stesso di versare la somma di € 3.376.320,00 con imputazione al capo X, capitolo 2368, articolo 6, del bilancio statale.

 

Con atto notificato il 23 marzo 2011 e depositato il 7 aprile 2011, il Comune di Reggio Calabria impugna il predetto D.P.C.M. in data 12 gennaio 2011, deducendo i seguenti motivi: I) Violazione dell’art. 11 delle disp. prel. cod. civ.; II) Violazione dell’art. 16 bis, comma 9, della legge n. 11/2005 e succ. modif. Sopravvenuta carenza di potere; III) Violazione dell’art. 16 bis, comma 5, della legge n. 11/2005 e succ. modif.. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta; IV) Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità; V) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento ed ingiustizia manifesta; VI) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

 

Il Comune ricorrente conclude, anche con successiva memoria, per l’accoglimento del gravame.

 

Per la Presidenza del Consiglio si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo nel merito la piena legittimità del provvedimento impugnato e chiedendo la reiezione del ricorso.

 

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 9 maggio 2012.

 

E’ preliminare ed assorbente l’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla difesa dello Stato.

 

L’eccezione va accolta.

 

L’art. 16 bis della legge n. 11/2005 e succ. modif. dispone, nei commi da 5 a 9, quanto segue:

 

“5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

 

6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:

 

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l’obbligato sia un ente territoriale;

 

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

 

c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

 

7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell’entità del credito dello Stato nonché l’indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

 

8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l’obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell’intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell’ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione dell’entità del credito dello Stato e l’indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

 

9. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma”.

 

In base a tali disposizioni, lo Stato ha “diritto” di rivalersi – sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati responsabili delle relative violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo – degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese nei suoi confronti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

 

La qualificazione formale di “diritto”, operata dall’art. 16 bis, citato, della pretesa di rivalsa dello Stato trova conferma anche sul piano sostanziale, giacché la legge non attribuisce allo Stato alcuna potestà autoritativa relativamente a detta rivalsa, ma individua direttamente presupposti e contenuto del relativo rapporto obbligatorio, che insorge in buona sostanza ex lege.

 

In senso contrario non può neppure invocarsi il valore di titolo esecutivo riconosciuto al provvedimento di determinazione del dovuto anche in assenza di “intesa” dell’ente interessato, giacché tale valore attiene, facilitandola, alla fase di realizzazione in concreto del diritto (si pensi agli atti sicuramente “privati”, ai quali è riconosciuto valore di titolo esecutivo, quali gli assegni e le cambiali), mentre l’insorgere di quest’ultimo avviene direttamente per legge, non secondo il canone pubblicistico (potestà – interesse legittimo), ma attraverso quello obbligatorio (credito – debito).

 

Né detto provvedimento esecutivo può limitare il diritto del preteso debitore di contestare la sussistenza dei presupposti di legge della rivalsa, innanzi al giudice dei diritti soggettivi, cioè l’A.G.O.

 

In relazione a quanto precede, il ricorso in esame deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (cfr. C.S., ord., IV, 31 agosto 2011, n. 3785).

 

In considerazione della novità della questione e del fatto che si tratta di controversia tra enti pubblici, sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale munita di giurisdizione l’autorità giudiziaria ordinaria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione