Improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente (Cons. Stato n. 3343/2013)

Redazione 19/06/13
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FATTO

Il presente giudizio concerne le vicende occorse allo stabilimento industriale della Sanofi-Aventis s.p.a., società farmaceutica, in seguito ad un incidente mortale di un dipendente ed il ferimento di altri quattro, ivi occorso il 10 giugno 2010.
In conseguenza del suddetto incidente, qualificato come “rilevante” ai sensi dell’art. 3, lett. f), del d.lgs. n. 334/1999 (“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”), la ARPA Puglia effettuava verifiche concernenti il sistema di gestione della sicurezza all’interno del sito produttivo, ai sensi del citato d.lgs. n. 334/1999.
Le verifiche conducevano ad un ordine di sospensione per 15 giorni di alcune linee produttive, emesso dalla Regione Puglia con ordinanza in data 18 ottobre 2011.
Tale provvedimento era impugnato dalla società farmaceutica davanti al TAR Puglia – sez. staccata di Lecce, con ricorso nel quale erano formulate censure di violazione del d.lgs. n. 334/1999, incompetenza, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento ed irragionevolezza, formulate dalla società ricorrente.
Il TAR adito respingeva il ricorso.
Tale pronuncia veniva appellata davanti a questo Consiglio di Stato dalla medesima società.
Si costituivano in resistenza tanto l’Arpa quanto la Regione.
Disposta la sospensione dell’esecutività della sentenza su concorde richiesta delle parti, all’udienza del 18 dicembre 2012, fissata per il merito, la causa veniva rinviata al 18 giugno 2013, nuovamente su richiesta delle parti costituite, motivata dalla pendenza di ulteriori accertamenti sul sistema di gestione della sicurezza, inerenti i fatti alla base del provvedimento di sospensione impugnato.
L’esito degli ulteriori accertamenti ispettivi veniva acquisito agli atti del giudizio mediante deposito documentale effettuato dall’Arpa in data 29 aprile 2013.
Quindi, in data 10 giugno 2013 l’appellante Sanofi-Aventis ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado, con richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza del TAR.
La causa è stata infine trattenuta in decisione all’udienza fissata.

 

DIRITTO

In conformità alla dichiarazione dell’appellante Sanofi-Aventis, sopra citata, il Collegio deve dare atto essersi verificata la causa di improcedibilità per carenza di interesse dalla stessa dedotta.
Risulta in particolare da detta documentazione che con nota della Regione Puglia n. 1161 del 12 marzo 2013 (Servizio rischio industriale dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche), ha dato atto di quanto segue: “Per quanto sopra accertato e riferito da ARPA, questo Servizio deve ritenere ad oggi cessate le motivazioni a supporto della sospensione delle attività, disposto con nota prot. 1261 del 18.10.2011”, vale a dire con il provvedimento di sospensione.
Tanto rilevato in fatto, va ricordato che secondo il prevalente e preferibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa (C.d.S., sez. III, 14 marzo 2013 n. 1534; sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3256; 24 ottobre 2012 n. 5450) la valutazione di sopravvenuta carenza di interesse non è rimessa alla esclusiva valutazione del ricorrente, ma deve essere accertata dal Collegio obiettivamente e con il dovuto rigore, al fine di evitare che la conseguente dichiarazione di improcedibilità si risolva in una elusione dell’obbligo di pronunciare sulla fondatezza della domanda proposta.
Ora, gli sviluppi procedimentali avutisi nelle more di questo giudizio d’appello depongono nel senso invocato dalla Sanofi-Aventis. Quest’ultima ha infatti ottenuto una formale dichiarazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza alla vigente normativa, risultando dunque sotto questo profilo mutato l’assetto dei rapporti con la competente autorità amministrativa all’origine della presente controversia, traendo essa origine dall’iniziale giudizio negativo su tale conformità alla base dell’ordine di sospensione impugnato.
Tuttavia, diversamente da quanto richiesto dalla Sanofi-Aventis, detta sopravvenuta carenza di interesse concerne tuttavia solo il presente appello e non già l’originario ricorso di primo grado, cosicché la dichiarazione di improcedibilità non può essere estesa a quest’ultimo e la sentenza del TAR non deve essere annullata senza rinvio.
L’appellante richiama a sostegno della propria istanza l’indirizzo di questo Consiglio di Stato che collega tali effetti alla carenza di interesse all’annullamento sopravvenuta nelle more del giudizio d’appello (in particolare C.d.S., sez. V, 19 aprile 2013, n. 2221; sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7000).
Nondimeno, come precisato da questa Sezione (sent. 14 dicembre 2011, n. 6539), a tanto non è possibile giungere allorché il difetto di interesse a coltivare l’impugnativa si verifichi nelle more del giudizio d’appello con riguardo alla posizione dell’appellante soccombente in primo grado. Sulla sua dichiarazione prevale l’interesse obiettivo alla conservazione della pronuncia di primo grado che ha statuito nel senso della legittimità del provvedimento impugnato, che dunque deve continuare a regolare il rapporto amministrativo in esso contenuto ed in relazione al quale la medesima parte soccombente non ha alcun potere di disporre degli effetti da essa conseguenti.
Potere che invece spetta alle parti resistenti vittoriose in primo, che tuttavia non hanno nel caso di specie manifestato alcun assenso alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in questione.
La conclusione cui si è ora pervenuti tanto più si impone nel caso di specie, in cui il provvedimento sopravvenuto ha accertato una conformità del sistema di gestione della sicurezza aziendale successiva a quella alla base dell’ordine di sospensione impugnato.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti, visto l’esito della vicenda sopra descritto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 

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