Imposta di registro: non dovuta se l’immobile non compare nell’atto di compravendita del terreno e anche se è abitato dal contribuente (Cass. n. 17830/2012)

Redazione 17/10/12
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Svolgimento del processo

La controversia promossa da G. C., M. G., M. F., V. A. contro l’Agenzìa delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento del ricorso proposto dalla Agenzia contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria di Agrigento n. 11 del 16/1/1990. ll ricorso proposto da G. C., M. G., M. F., – Rg. 5078/2011 – si articola in due motivi; il ricorso proposto dalla V. RG. 10189/2011 – si articola in due motivi. Resiste in entrambi con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/9/2012 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. ll P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

 

Motivi della decisione

Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. le distinte impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza vanno riunite.
Con primo motivo G. C., M. G., M. F., assumono la violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, la violazione del principio del giudicato interno e la insufficiente motivazione.
Con secondo motivo i ricorrenti assumono la violazione dell’art. 24 del d.P.R. 131/86 laddove la CTC non ha tenuto conto che il fabbricato oggetto di imposizione era stato espressamente escluso dall’atto di vendita; nonché la insufficiente motivazione su fatto controverso.
La V. con primo motivo di ricorso assume la omessa e insufficiente motivazione della decisione: la CTC avrebbe omesso di considerare la circostanza che dall’atto di compravendita del 22/12/1983 era stato espressamente escluso il fabbricato, realizzato in data anteriore dalla V. e dalla stessa abitato come documentato dal certificato di residenza e dalla bollette relative alle utenze Enel Sip ed acqua potabile.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.P.R. 131/86. La CTC nell’affermare che l’accertamento erariale “doveva tenere conto della situazione riscontrata” avrebbe violato i principi espressi da questa Corte in materia di imposta di registro (Sez. 5, Sentenza n. 19954 del 14/10/2005), secondo cui la presunzione di trasferimento, all’acquirente dell’immobile, delle relative accessioni e pertinenze – posta dall‘art. 24, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 – non opera quando dall’atto di vendita siano espressamente escluse le une o le altre ovvero emergano concreti elementi per identificare nell’acquirente l’artefice della costruzione o della destinazione pertinenziale, con contestuale rinuncia dell’alienante al diritto di accessione.
Inammissibili per difetto di autosufficienza sono le censure di ultrapetizione e di violazione del giudicato interno in assenza della trascrizione del contenuto degli atti dai quali desumere gli assunti vizi. ‘
Fondate sono le censure di violazione di legge e di insufficiente motivazione.
Nel condividere i principi affermati da questa Corte con le sentenze (Sez. 5, n. 19954 del 14/10/2005; Sez. 5. n. 9493 del 21/04/2010) si rileva che la CTC, pur dando atto della presenza di un contratto preliminare del 1976 e del successivo atto di compravendita del 1983, afferma che “l’accertamento erariale doveva tener conto della situazione riscontrata” senza alcuna motivazione in ordine alla circostanza che, dall’atto pubblico era espressamente escluso il fabbricato esistente, nonché degli ulteriori elementi addotti dalla V. a sostegno del proprio assunto.
Consegne da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, alla CTR della Sicilia.

 

P.Q.M.

la Corte, riunito al presente il ricorso R.G. n. 10189, li accoglie nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, alla CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma, 27/9/2012.

Redazione