Massima |
Nel termine procedura, in relazione al permesso di soggiorno rilasciato a colui che richiede asilo politico per la durata della procedura occorrente, deve essere inclusa anche l’eventuale fase relativa alla impugnazione giurisdizionale della pronuncia negativa della Commissione centrale. |
1. Premessa
Con la decisione in commento i giudici del Consiglio di Stato hanno precisato che, in relazione al permesso di soggiorno, nel termine utilizzato di “procedura” per il richiedente l’asilo politico, deve includersi anche l’eventuale procedura circa l’impugnazione giurisdizionale della pronuncia negativa della Commissione centrale.
2. Conclusioni
Nella decisione in oggetto si legge testualmente che “la questione del significato attribuibile al termine “procedura” di cui all’art. 1, co. 2, del d.P.R. 15 maggio 1990 n. 136, secondo il quale al richiedente asilo politico è rilasciato “un permesso di soggiorno temporaneo valido sino alla definizione della procedura” (analogamente “per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente” dispone l’art. 11, co. 1, lett. a, del successivo d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394) è stata risolta dalla Sezione con la recente sentenza 23 maggio 2011 n. 3091.
In particolare, con tale pronuncia è stato osservato come l’art. 5 dello stesso regolamento disponga testualmente che il richiedente al quale non sia riconosciuto dalla Commissione centrale (…) lo status di rifugiato deve lasciare il territorio dello Stato (…) salvo che venga ad esso concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo” e come, dunque, sembri chiaro che il procedimento amministrativo si concluda con la decisione della Commissione centrale e, di contro, che l’eventuale impugnazione giurisdizionale appartenga ad una procedura diversa. Conseguentemente, si è ritenuto che il cit. art. 1, comma 2, vada inteso nel senso che il permesso temporaneo vale sino alla decisione della Commissione e non oltre, salva la possibilità di ottenere un nuovo permesso “ad altro titolo”.
3. Giurisprudenza
A seguito della decisione negativa sul riconoscimento dello status di rifugiato, il Questore è quindi tenuto a revocare il permesso di soggiorno temporaneo rilasciato su richiesta dell’interessato per “richiesta asilo politico” e ad ordinare, contestualmente, l’espulsione dello straniero (cfr. art. 12, commi 1 e 2, del D.P.R. 31.8.1999, n. 394);.
Sussiste la giurisdizione ordinaria non solo per le controversie concernenti i dinieghi di riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche per quelle concernenti i consequenziali provvedimenti di revoca del permesso di soggiorno temporaneo, in attesa della definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, posto che, in tali casi, il Questore si limita a prendere atto delle determinazioni della Commissione e a disporre le dovute misure consequenziali, con scelta vincolata e non eludibile, in base al disposto di cui al citato art. 15, comma 5, del DPR n. 303 del 2004.
T.A.R. Trentino-Alto Adige Bolzano, 29 dicembre 2008, n. 422
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli
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