Illegittima soppressione di casella di posta elettronica di un professionista e danno risarcibile

Redazione 21/07/11
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REPUBBLICA ITALIANA

GIUDICE DI PACE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di ********** ******************* ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo il 13.10.2010 al n. 3505/10 di R.G.

promossa

DA

P. M. I.P.

ATTORE

CONTRO

T. I. AVV. N. T.

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento del danno.

Conclusioni dell’attore: accertata la responsabilità di ********* per i disservizi causati, condannarla al pagamento di complessivi E. 2.465,00.= od alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese di lite.

Conclusioni della convenuta T.: rigettarsi la pretesa attorea con vittoria di spese.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato l’avvocato M. P. ha convenuto in giudizio *********, lamentando:

  1. la ritardata attivazione del servizio “Internet 20 Mega”;

  2. la ritardata riparazione delle caselle di posta elettronica dello studio; guasto protrattosi dal 24.12.20009 al 06.09.2010;

  3. la sospensione del servizio della propria casella elettronica dal 24.12.2009 al 4.03.2010;

  4. la sospensione del servizio di altri 2 indirizzi di posta elettronica dello studio dal 4.03.2010 al 6.09.2010.

Sostiene l’attore di avere aderito ad un’offerta di miglioramento del servizio T., pervenutagli da tale K. C. in data 5.11.2009, ma di avere ottenuto solo i disservizi sopra elencati.

Costituendosi in giudizio ********* ha chiesto il rigetto di ogni domanda attorea, ritenendo di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Acquisita la copiosissima documentazione e la testimonianza del dirigente del Servizio T., *****, sentite le conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione in data 7.06.11, con termine di 30 giorni per il deposito di memorie conclusive.

Motivi della decisione

La pretesa attorea è fondata e viene accolta, anche se in misura ridotta rispetto al petitum.

In data 9.11.09 l’avvocato M. P. inviava a chi aveva fatto la nuova proposta contrattuale, K. C., una mail del seguente tenore: “Le comunico che accetto l’offerta come sotto illustrata – LINEA+INTERNET 20 MEGA -, ricordandole però che: i numeri delle mie due utenze non debbono cambiare ovvero deve rimanere lo 0422/****** e lo 0422/****** per il fax. L’indirizzo email deve rimanere m****.p*********@s****.p*********.1**.it” (Doc. n° 5 attore). In data 22.12.2009 l’attore informava la signora C. – presso T. di Milano – che la suddetta casella di posta elettronica non era più accessibile. Terminava la lettera con questa frase: “Ho richiamato il 1** alle ore 16 di oggi ove la Vs. operatrice N. ha cercato di riattivarmi il mio indirizzo di posta elettronica, ma alla fine mi ha comunicato che ciò è impossibile. Tale impossibilità gli era stata anticipata da un tecnico T., “G. di Pordenone”, il quale gli aveva riferito che “la nuova linea internet veloce, non supporta il vecchio indirizzo di posta elettronica”. Seguiva la diffida alla riattivazione. (Doc. n° 9). Seguivano altre lettere ed altre diffide (Doc. N° 10).

Il teste S., sul punto, alla domanda: “E’ vero che T. Spa ha comunicato all’avvocato P. che mediante l’attivazione del servizio A**** Posta 1 sarebbe stato possibile ripristinare le caselle di posta elettronica (3 nota del giudice)”, ha dichiarato: “Si è vero, ma la comunicazione è stata data nel Giugno 2010”. Vale a dire almeno 6 mesi dopo le giuste rimostranze dell’attore, il quale si duole di molti altri disguidi e disservizi.

Al giudice è sufficiente questo per accogliere la domanda, riducendola ad E. 2.500,00.=

T. si era impegnata, non solo a fornire un nuovo servizio più veloce, ma a lasciare inalterate le tre caselle di posta elettronica attivate dallo studio professionale e di cui, ovviamente, lo stesso necessitava per i normali rapporti di lavoro. Evidentemente nessuno di T. aveva avvisato la signora K. C., concentrata nella vendita, che il nuovo servizio avrebbe compromesso l’esistente.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Treviso, definitivamente giudicando,

Condanna

T. I. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore e come in atti domiciliata, a pagare all’avvocato M. P. del Foro di Treviso la somma di E. 2.500,00.= omnia ed alle spese della presente causa che liquida in E. 2.000,00.= oltre ad IVA e CPA di cui E. 700,00.= per onorari.

 

Treviso, lì 21.07.2011

IL GIUDICE DI PACE

Dr. *******************

Redazione