Illegittima revoca aggiudicazione con escussione provvisoria richiesta fatturato sproporzionato

Lazzini Sonia 24/03/14
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Violato il principio di proporzionalità: richiedere un fatturato sproporzionato comporta un illegittimo annullamento di aggiudicazione (e anche l’escussione della cauzione provvisoria non risulta corretta)

 

La revoca dell’aggiudicazione e l’implicita esclusione dalla gara della ricorrente (a cui hanno fatto seguito altresì l’escussione della cauzione provvisoria, la segnalazione all’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici e la denuncia alla competente Procura della Repubblica) si fondano sul fatto che, in sede di verifica del possesso dei requisiti di ammissione, sarebbe emerso che la ditta “Lo Ricorrente”, a differenza di quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione, non ha conseguito nel triennio 2009-2011 un fatturato annuo di almeno 5 milioni di Euro (come previsto al punto j) del fac-simile di domanda, a cui rinviava il punto III.2.2. del bando di gara). La ditta ha infatti conseguito un fatturato superiore a 5 milioni di Euro solo nel 2009, mentre negli altri due anni ha conseguito un fatturato di circa 4,4 milioni di Euro (anno 2010) e di circa 4,5 milioni di Euro (anno 2011). E’ invece fondata la censura con cui si deduce la violazione del principio di proporzionalità. In effetti, in disparte la natura ricognitiva di principi già immanenti nel sistema (opzione che appare preferibile) o del tutto innovativa della disposizione introdotta nell’art. 41 D.Lgs. n. 163/2006 dalla L. n. 135/2012, è evidente che l’intimata Università, avendo preteso che i concorrenti avessero maturato un fatturato globale di almeno 5 milioni di Euro in ciascuno degli anni ricompresi nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, ha in sostanza preteso il possesso di un requisito di capacità economico-finanziaria pari a oltre 3 volte il valore complessivo dell’appalto. Ne consegue, in assenza di specifiche peculiarità del servizio che richiedano la sussistenza in capo all’aggiudicatario di requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria più elevati del consueto, la chiara sproporzione del requisito in parola a fronte del valore del presente contratto (importo complessivo a base d’asta € 4.682.640,00, importo annuo presunto pari a circa 936.000 €). Al riguardo, si rileva l’apoditticità delle affermazioni della difesa erariale a proposito della particolare complessità del servizio per cui è causa. Il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque accolti, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e della successiva aggiudicazione dell’appalto in favore della controinteressata.  Poiché nelle more il contratto non è stato stipulato, l’interesse della ditta ricorrente riceve soddisfazione in forma specifica in conseguenza dell’annullamento dei predetti provvedimenti (fatto salvo il potere dell’Università di verificare, prima della stipula, la sussistenza in capo alla ricorrente degli altri requisiti di legge) (sentenza  numero 8 del 8 gennaio 2014 pronunciata dal Tar Marche, Ancona).

Sentenza collegata

40608-1.pdf 112kB

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Lazzini Sonia

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