Illegittima partecipazione per aver presentato referenze bancarie non inerenti alla società (Cons. di Stato N.01014/2012)

Lazzini Sonia 27/07/12
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Le dichiarazioni bancarie devono riguardare soltanto il soggetto partecipante alla gara

anche la società di persone ha una sua soggettività giuridica ( oltre che una contabilità separata ed un autonomo bilancio di esercizio) che avrebbe dovuto comportare la riferibilità soltanto alla società partecipante delle referenze bancarie da esibire a comprova del requisito partecipativo predetto

Le dichiarazioni prestate dalla Banca di Roma ed esibite in sede di gara dalla aggiudicataria non si riferivano, come più volte detto, né alla società né al socio accomandatario, di tal che sono risultate assolutamente incongrue, nel caso in esame, rispetto alle finalità di garanzia perseguite dalla richiamata disposizione normativa. Le stesse si riferivano, infatti, alla sola persona fisica del socio accomandante ( che come è noto non ha responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte nell’interesse della società, ma risponde limitatamente alla quota conferita) nonché ad altro soggetto giuridico

Passaggio tratto dalla decisione numero 1014 del 23 febbraio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la prescrizione del bando di gara ( punto 6) per la concessione dell’area demaniale di che trattasi secondo cui “la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica può essere fornita mediante idonee dichiarazioni bancarie e/o nel caso di società attraverso i bilanci degli ultimi tre esercizi” è coerente sul piano contenutistico con le previsioni normative applicabili ratione temporis ai fatti oggetto della presente controversia ( art. 13 d.lgs. 24 luglio 1992 n. 358, nel testo risultante dalla modifica recata dall’art. 11 del d. lgs 20 ottobre 1998 n. 402). La stessa prescrizione non lasciava adito a dubbi sul fatto che le dichiarazioni bancarie dovessero riguardare soltanto il soggetto partecipante alla gara, e cioè nella specie la società in accomandita Già Già Ricorrente di Ricorrente 2 Alessandra & C. e che non fossero ammesse dichiarazioni equipollenti in favore di soggetti diversi.

Le dichiarazioni prestate dalla Banca di Roma ed esibite in sede di gara dalla aggiudicataria non si riferivano, come più volte detto, né alla società né al socio accomandatario, di tal che sono risultate assolutamente incongrue, nel caso in esame, rispetto alle finalità di garanzia perseguite dalla richiamata disposizione normativa. Le stesse si riferivano, infatti, alla sola persona fisica del socio accomandante ( che come è noto non ha responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte nell’interesse della società, ma risponde limitatamente alla quota conferita) nonché ad altro soggetto giuridico ( e cioè alla ditta Ricorrente 2 Alessandra, corrente in Roma alla piazza S. Paolo alla Regola n. 34) che, per quanto possa presumersi far capo al socio accomandatario, è soggetto giuridico ben distinto da quest’ultimo, di guisa che le garanzie a tale ditta prestate non possono ritenersi equipollenti a quelle che avrebbero dovuto specificatamente riguardare il soggetto partecipante, e che in concreto non sono state prestate.

A conclusioni non diverse conduce il rilievo dell’appellante secondo cui, essendo la società appellante di nuova costituzione, la stessa non avrebbe potuto dimostrare di possedere il requisito economico finanziario richiesto dalla lex specialis di gara se non a mezzo di referenze bancarie riferite alle persone dei soci. A parte il fatto che nel caso concreto le referenze non hanno riguardato specificatamente la persona del socio illimitatamente responsabile ( ma una diversa ditta individuale a quest’ultimo riferibile corrente in Roma alla piazza S. Paolo alla Regola n. 34) è a dirsi che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, anche la società di persone ha una sua soggettività giuridica ( oltre che una contabilità separata ed un autonomo bilancio di esercizio) che avrebbe dovuto comportare la riferibilità soltanto alla società partecipante delle referenze bancarie da esibire a comprova del requisito partecipativo predetto. Non rileva in altri termini la mancanza, nelle società di persone, del requisito afferente l’autonomia patrimoniale perfetta ( che costituisce un proprium delle società di capitali), ai fini della imputabilità delle garanzie patrimoniali ai suoi soci anziché alla società, per quanto le condizioni patrimoniali dei primi ( soprattutto se appartenenti alla categoria dei soci illimitatamente responsabili) non siano evidentemente irrilevanti nella determinazione del soggetto garante ( nel caso di specie, la banca) di rilasciare la dichiarazione di garanzia in favore della società istante in funzione propedeutica all’auspicato ruolo di partner contrattuale della amministrazione aggiudicatrice.

Alla luce delle brevi considerazioni che precedono appare corretta la gravata sentenza nella parte in cui ha rilevato, in via preliminare ed assorbente, la fondatezza della censura di primo grado relativa alla illegittima della partecipazione alla gara della aggiudicataria in ragione delle evidenziate carenze della documentazione offerta a comprova di un requisito partecipativo essenziale.

Sentenza collegata

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