Illeciti i contratti a progetto per assumere docenti scolastici (Cass. pen. n. 37379/2013)

Redazione 12/09/13
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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 24 settembre 2012 il Tribunale di Teramo condannava T.G. alla pena di Euro 23.954 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 28, comma 1, per essersi avvalso in una scuola privata di docenti assunti da due cooperative con contratto a progetto in violazione della L. n. 62 del 2000, art. 1, comma 4, lett. h), e del CCNL Scuola (omissis).

2. Ha presentato ricorso il difensore, adducendo sei motivi: il primo denuncia vizio motivazionale in relazione alla deposizione del teste D.G.G.; il secondo denuncia mancanza di motivazione relativa alla suddetta deposizione sotto il profilo dell’attendibilità, e in ordine comunque all’astratta configurabilità dell’ipotesi criminosa; il terzo denuncia manifesta illogicità della motivazione in ordine ancora a tale deposizione e alla produzione documentale effettuata dal pubblico ministero in udienza; il quarto motivo denuncia contraddittorietà della motivazione in ordine agli stessi elementi ed erroneità nella determinazione della pena; il quinto motivo denuncia vizio motivazionale in relazione all’art. 157 c.p.; il sesto motivo denuncia vizio motivazionale relazione all’omessa concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è parzialmente fondato.

Possono essere accorpati, come già emerge dalla loro rubricazione, i primi tre motivi, i quali contestano l’attendibilità e comunque l’incidenza dell’unica deposizione testimoniale, anche in riferimento alle produzioni documentali del PM. Si tratta evidentemente di una riproposizione degli esiti probatori, e quindi di una inammissibile doglianza fattuale, pur se apparentemente ricondotta al vizio di motivazione. Questo peraltro, evidentemente, non sussiste, avendo sinteticamente ma chiaramente motivato il Tribunale in ordine all’accertamento effettuato da D.G.G., in servizio presso l’ispettorato del lavoro di (omissis) – onde non vi era motivo alcuno di inattendibilità delle sue dichiarazioni -, sul fatto che l’imputato, in veste di legale rappresentante della UCIS S.r.l. che gestiva l’istituto scolastico privato “(omissis)”, si avvaleva di una serie di docenti che avevano stipulato contratti di lavoro parasubordinato (a progetto) con diverse società cooperative che si erano avvicendate negli anni, docenti che in realtà ricevevano gli incarichi di lavoro e la retribuzione dall’Istituto “(omissis)”, che così eludeva l’obbligo di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato al 75% dettato dal contratto collettivo.

I suddetti motivi vanno pertanto disattesi.

Il quarto motivo censura la sentenza per avere determinato la sanzione moltiplicando Euro 20 di ammenda per ogni lavoratore e per i giorni lavorativi, non potendo il numero dei lavoratori da prendere a base del conteggio essere quello risultante dall’elenco originariamente allegato al capo di imputazione. Anche questa censura è evidentemente fattuale, perchè attiene all’effettivo numero dei lavoratori coinvolti nella vicenda.

Il quinto motivo lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, che avrebbe dovuto ritenersi maturata quantomeno per l’anno 2006, non potendosi dubitare dell’autonomia delle condotte. Si è evidentemente in presenza di un reato permanente che si interrompeva alla fine di ogni anno scolastico (cfr. Cass. sez. 3^, 24 febbraio 2004 n. 25726).

Maturandosi la prescrizione per la contravvenzione in cinque anni, non si può non convenire con la doglianza per quanto concerne il primo anno scolastico interessato, cioè (omissis) – (omissis): poichè dal capo di imputazione emerge che il (omissis) doveva considerarsi come data di conclusione dell’anno scolastico, la condotta criminosa posta in essere durante tale primo anno era quindi già prescritta prima della sentenza, che è stata pronunciata il 24 settembre 2012.

Non vi era maturazione, invece, per gli anni successivi, per cui al riguardo il motivo è infondato. L’estinzione del reato quanto ai fatti commessi fino al (omissis) comporta l’annullamento della sentenza senza rinvio relativamente ad essi e la rideterminazione della pena per i restanti reati da parte del giudice di merito, con conseguente rinvio.

Infine, il sesto motivo è manifestamente infondato laddove lamenta mancanza di motivazione sull’omessa concessione di attenuanti generiche e beneficio della non menzione, poichè nelle sue conclusioni la difesa dell’imputato non aveva chiesto nè l’applicazione dell’art. 62 bis c.p., nè il suddetto beneficio.

In conclusione, la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente ai fatti commessi fino al (omissis) per maturata prescrizione che estingue il reato, con rinvio al Tribunale per la rideterminazione della pena conseguente, rigettandosi il ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fatti commessi fino ai (omissis) per essere il reato estinto per prescrizione e con rinvio al Tribunale di Teramo per la rideterminazione della pena per i residui reati. Rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.

Redazione