Il vicino che vuole impugnare il titolo edilizio rilasciato a terzi deve farlo al momento dell’inizio dei lavori (Cons. Stato n. 433/2013)

Redazione 24/01/13
Scarica PDF Stampa

FATTO

I sigg. T. F. e L. G., proprietari di immobili siti in Comune di Castello di Cisterna, , strada statale 7 bis, impugnavano innanzi al Tar per la Campania la concessione edilizia n.11/2000 e la successiva variante n.37/2000 rilasciate dal predetto Comune in favore del Sig. ********** per la realizzazione di un opificio industriale, deducendo il contrasto con la normativa urbanistica recata dalle NTA del PRG.

L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n. 10090/2004 in accoglimento di apposita eccezione sollevata ex adverso, dichiarava il ricorso irricevibile perché tardivamente proposto.

Gli interessati hanno proposto appello avverso tale decisum, deducendo, con un unico, articolato motivo la erroneità delle statuizioni rese dal primo giudice.

Secondo parte appellante, il momento identificativo cui ancorare la piena conoscenza dei titoli edilizi rilasciati a terzi è quello dell’ultimazione dei lavori che nella specie sarebbe avvenuta successivamente alla notifica del ricorso di primo grado, sicchè l’assunto del primo giudice cha ha rilevato la tardività del gravame in relazione alla fase iniziale dei lavori è del tutto errato e la pronuncia di rito va dunque riformata.

Nel merito le concessioni rilasciate al controinteressato **** sono illegittime dal momento che nella specie risulterebbe violato l’art.27 delle NTA del vigente PRG che consente per l’area interessata l’edificazione solo previo intervento urbanistico preventivo e non in via diretta , fatti salvi i casi di lotti direttamente accessibili da vie , piazze o aree pubbliche e nella specie il lotto interessato alla costruzione de qua , ricadente in zona D2 non ha accesso diretto da vie, piazze o aree pubbliche .

Inoltre il fabbricato autorizzato è posto ad una distanza dalla sede stradale costituita dalla s.s. 7 bis inferiore ai trenta metri previsti quale fascia di rispetto dalle norme tecniche di attuazione del PRG

Pur evocati, né il Comune di Castello di Cisterna nè il controinteressato si sono costituiti in giudizio.

All’udienza pubblica del 13 novembre 20132l la causa viene introitata per la decisione definitiva.

 

DIRITTO

L’appello è infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.

La pronuncia di rito di prime cure che ha rilevato la non tempestività del proposto gravame si appalesa, ad avviso di questa Sezione, esatta.

Questo Consiglio di Stato ha avuto più volte modo di statuire che ai fini della tempestiva impugnazione del titolo ad aedificandum rilasciato a terzi , l’effettiva, piena conoscenza dell’atto autorizzativo deve essere ancorata all’ultimazione dei lavori oppure al momento in cui la costruzione realizzata è tale che non si possono avere dubbi in ordine alla portata dell’intervento (Sez. IV 28 gennaio 2011 n.678; idem 28 giugno0 2011 n.5346 ) .

Questa impostazione ha peraltro ricevuto significative eccezioni e/ o correzioni nei casi in cui, come quello all’esame, il solo inizio dei lavori renda palese la lesività dell’opera in relazione allo stato di fatto e di diritto dell’area di intervento ( cfr, di recente, Cons Stato Sez. IV 16 luglio 2012 n.4132).

Così, quando, come nella fattispecie, si deduce la non edificabilità dell’area interessata alla autorizzata costruzione, una siffatta circostanza fa sì che il vicino legittimato a contestare il titolo edilizio rilasciato a terzi deve insorgere al momento dell’inizio dei lavori, giacchè viene in rilevo una ipotesi costruttiva che di per sé è idonea a concretizzare la conoscenza di un profilo lesivo ( Cons. Stato Sez. IV 10 dicembre 2007 n. 6342).

Ora, tornando al caso di specie, come ben evidenziato dal giudice di prime cure, a fronte di concessioni rilasciate nel luglio e nell’ottobre del 2000 per la costruzione su area per la quale è vietata l’edificazione diretta e perché non è possibile per lo stato dei luoghi rispettare il limite minimo delle distanze, gli interessati originari ricorrenti ( ora appellanti ) insorgono giudizialmente solo ad ottobre e novembre del 2001 , in un momento temporale cioè ( e la circostanza è avvalorata da numerosi elementi documentali) in cui i lavori di realizzazione dell’opificio in questione erano stati da tempo avviati e pressoché ultimati nella parte strutturale.

Stando così le cose, l’azione di contestazione giudiziale deve considerarsi essere intervenuta ben al di là dei termini decadenziali previsti dall’art.21 u.c. della legge n.1034/1971.

Le conseguenza di natura processuale che il giudice di prime cure ha tratto, vanno quindi pienamente condivise, dovendosi confermare la decisone di irricevibiltà del ricorso introduttivo della controversia perché tardivamente proposto.

Non occorre pronunciarsi sulle spese in assenza di costituzioni in giudizio delle parti intimate.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta..

Nulla spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2012

Redazione