Il termine per impugnare i regolamenti di determinazione delle tariffe e delle tasse dovute per la gestione di servizi locali decorre dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione (TAR Lombardia, Milano, n. 701/2013)

Redazione 15/03/13
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FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 12.2.2002, con la quale sono state approvate nuove tariffe per la tassa rifiuti solidi urbani, in regime transitorio a decorrere dal 1 gennaio 2002.

La Società TI & TI, proprietaria di due immobili a uso alberghiero siti in Figlino Serenza, alla via XXV Aprile, numeri civici 5 e 14, ne ha dedotto la illegittimità in quanto: a) non avrebbe alcun valore l’esito della votazione della Giunta; b) la delibera anticiperebbe il regime transitorio che prevede l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la cosiddetta “tariffa Ronchi” al primo gennaio 2002, ponendosi in contrasto con la normativa di settore e la circolare del Ministero delle Finanze del 17 febbraio 2000 che, invece, avrebbero fatto decorrere l’applicabilità della predetta tariffa al più presto dal 1 gennaio 2003; c) violerebbe l’art. 49 del D.lgs. n. 22/97 e il complesso delle altre disposizioni vigenti che disciplinano i criteri di commisurazione della tariffa; d) sarebbe affetta da difetto di istruttoria e di motivazione.

Il ricorso deve essere dichiarato tardivo e, quindi, irricevibile.

Secondo la costante giurisprudenza del giudice amministrativo, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, Il termine per impugnare i regolamenti di determinazione delle tariffe e delle tasse dovute per la gestione di servizi locali decorre dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale, sul presupposto della immediata lesività dei regolamenti in questione e della loro conseguente autonoma impugnazione rispetto ai successivi provvedimenti di accertamento e riscossione dei corrispettivi. Ciò risponde alla regola generale secondo cui gli atti di natura normativa secondaria, in quanto aventi destinatari indeterminati, non vanno notificati personalmente ai fini della decorrenza del termine per impugnare (Cons. Stato sez. VI 6 aprile 2010, n. 1918).

Nel caso di specie la delibera impugnata risulta essere rimasta affissa all’albo pretorio del Comune di Figlino Serenza per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 13 febbraio 2002 ed è stata impugnata quasi un anno dopo quando il termine decadenziale di sessanta giorni per la proposizione del ricorso in via giurisdizionale era ampiamente decorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Condanna la ******à ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00, oltre IVA e c.p.a.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013

Redazione