Il rup è il motore del sub procedimento di valutazione della congruità dell’offerta sospette(Cons. di Stato N.01467/2012)

Lazzini Sonia 06/11/12
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Il RUP ha doverosamente manifestato alla stazione appaltante le sue perplessità in ordine alla conformità dell’offerta lasciando a quest’ultima le determinazioni finali.

Occorre in ultimo soffermarsi sulla questione adombrata, nell’atto di appello avverso il dispositivo della sentenza (si vedano in particolare le pagine n. 11-12), relativa all’incompetenza del responsabile del procedimento ad esprimere un giudizio definitivo sul carattere anomalo o meno delle offerte, trattandosi di attività di competenza della commissione giudicatrice

Con specifico riferimento al ruolo del responsabile del procedimento, va ricordato che il regolamento, all’art. 121, comma 2, prevede, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la sospensione della seduta pubblica da parte del soggetto che presiede la gara e la comunicazione al responsabile del procedimento; quest’ultimo procederà alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 86, comma 5, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita.

Il successivo comma 4 precisa che il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall’articolo 88, comma 3, del codice. Nel caso di selezione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è l’art. 121, comma 9, a disciplinare il procedimento e ad individuare gli organi competenti.

Per queste ragioni non v’è dubbio che il responsabile del procedimento nell’attuale sistema costituisce il “motore” del sub-procedimento di valutazione di congruità delle offerte sospette di anomalia. Conseguentemente non sussiste il paventato vizio di incompetenza del RUP con riferimento all’attività da questi compiuta nella fase di valutazione della congruità dell’offerta sospettata di anomalia perché, nel caso di specie, il RUP ha doverosamente manifestato alla stazione appaltante le sue perplessità in ordine alla conformità dell’offerta lasciando a quest’ultima le determinazioni finali.

ECCO IL COMMENTO ALLA CONFERMATA SENTENZA DI PRIMO GRADO

La commissione deve tener conto del ruolo del Rup nella verifica della congruità dell’offerta

Non va dimenticato che, nel sistema del Codice dei contratti pubblici, il RUP è configurato quale motore e guida dell’intero procedimento, in ogni sua fase, ed è dotato, oltre che di poteri di impulso, anche dei compiti di organizzazione e direzione dell’attività di carattere istruttorio, nonché di verifica e controllo delle varie attività poste in essere

Tale ruolo, riconosciuto, come detto, in ogni fase del procedimento, deve trovare esplicazione anche in una fase cruciale quale quella di verifica della congruità dell’offerta.

nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria l’obbligo di motivare in modo completo ed approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo in ordine all’offerta, che determini il venir meno l’aggiudicazione.

Non è, invece, richiesta una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia che confermi la disposta aggiudicazione, giacché in tal caso la motivazione può anche essere espressa per relationem, mediante rinvio alle giustificazioni fornite dal concorrente

Il RUP ha espresso una valutazione di segno indubbiamente negativo in ordine alla congruità dell’offerta e l’organo decidente non ha esplicitato alcun giudizio in ordine alle indicazioni fornite.

Nel caso di specie è dato rilevare, innanzi tutto, che il decreto dirigenziale che ha disposto l’approvazione della graduatoria delle offerte, pur contenendo un richiamo alle giustificazioni fornite, non esprime alcuna valutazione in ordine alle stesse, limitandosi ad alla mera rilevazione dell’esistenza di esse.

Una valutazione positiva, certamente, potrebbe ritenersi implicita nel fatto stesso dell’approvazione della graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice.

Rimane, tuttavia, la circostanza per la quale non è stata esplicitata una valutazione di congruità dell’offerta, pur alla stregua del mero richiamo delle giustificazioni fornite, che è evidentemente cosa diversa dall’approvazione della graduatoria formata dalla Commissione, nella quale non è implicita alcuna valutazione di congruità.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 7458 del 20 settembre 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

Vi è un altro aspetto ugualmente rilevante.

Il RUP ha espresso una valutazione di segno indubbiamente negativo in ordine alla congruità dell’offerta e l’organo decidente non ha esplicitato alcun giudizio in ordine alle indicazioni fornite.

Come accennato nell’esposizione in fatto, le parti resistenti ritengono irrilevante la circostanza, in quanto, da un lato, al responsabile del procedimento non spetterebbe alcun ruolo nella fase di verifica dell’anomalia ed in quanto, dall’altro, nella relazione sarebbero state espresse valutazioni di esclusiva competenza della Commissione giudicatrice. Le controinteressate hanno, anzi, sottolineato che manca un’effettiva valutazione negativa in ordine alla congruità dell’offerta.

Riguardo al primo aspetto, rileva il Collegio che, al contrario di quanto ritenuto dalle resistenti, le norme vigenti assegnano al RUP un ruolo rilevante anche nella fase della verifica della congruità dell’offerta.

Non va dimenticato che, nel sistema del Codice dei contratti pubblici, il RUP è configurato quale motore e guida dell’intero procedimento, in ogni sua fase, ed è dotato, oltre che di poteri di impulso, anche dei compiti di organizzazione e direzione dell’attività di carattere istruttorio, nonché di verifica e controllo delle varie attività poste in essere.

Tale ruolo, riconosciuto, come detto, in ogni fase del procedimento, deve trovare esplicazione anche in una fase cruciale quale quella di verifica della congruità dell’offerta.

Il ruolo eminente del RUP anche in tale fase è, del resto, dimostrato dal recente Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (DPR 5 ottobre 2010 n. 207), che assegna ad esso una serie di compiti specifici anche con riferimento alla fase della verifica di congruità (si confrontino, in particolare, le previsioni dell’art. 121).

In conseguenza, non appare sostenibile la tesi secondo cui la relazione del RUP è un atto non avente alcun rilievo esterno, come affermato dall’Amministrazione resistente. Se anche si voglia qualificare tale atto come endoprocedimentale, ciò non toglie che esso acquisti comunque una sua rilevanza nell’ambito del procedimento e debba essere tenuto nella dovuta considerazione ai fini delle valutazioni da effettuarsi.

Se è esatto, pertanto, che ogni determinazione in ordine alla congruità dell’offerta spetta all’organo competente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, ciò non toglie che tale organo, nell’assumere le proprie decisioni, non può trascurare del tutto le indicazioni provenienti dal responsabile del procedimento, non facendone proprio menzione nel provvedimento che recepisce l’esito delle attività svolte dalla Commissione di gara.

Come si è detto, le resistenti evidenziano che il RUP si è occupato di aspetti riservati al giudizio della Commissione giudicatrice.

L’osservazione è condivisibile solo in parte, giacché, se è indubbio che il RUP si è occupato anche di aspetti relativi al merito dell’offerta dell’aggiudicatario, è anche vero che nella relazione è rinvenibile un’analisi attinente al corrispettivo della prestazione ed ai costi della stessa, con particolare riferimento al costo delle figure professionali impiegate. E proprio in relazione a tali aspetti il RUP, nonostante quanto sostenuto dalle controinteressate, ha espresso un chiaro giudizio negativo.

L’organo decidente non avrebbe dovuto esimersi dall’esaminare, perlomeno, tali aspetti, ai fini della decisione in ordine alla congruità dell’offerta.

Va aggiunto, a questo punto, che appare del tutto irrilevante la circostanza, evidenziata dalle resistenti, secondo cui la verifica di congruità non era imposta dalla legge, ma è stata disposta discrezionalmente dall’Amministrazione. Una volta assunta tale decisione discrezionale, ammessa dalla legge, l’Amministrazione non poteva, infatti, esimersi dal portare a termine il relativo procedimento mediante l’esplicitazione di una valutazione di congruità.

Risulta, infine, non esatta l’osservazione della difesa erariale secondo la quale la relazione del RUP non reca la sottoscrizione. La sottoscrizione, infatti, risulta apposta, unitamente all’indicazione del luogo (Roma) e della data (21 febbraio 2011).

Concludendo, sul punto, deve ritenersi la fondatezza del motivo di ricorso in esame.

Sentenza collegata

37748-1.pdf 171kB

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