Il ricorso nei giudizi elettorali (TAR N. 04642/2011)

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Nei giudizi elettorali, anche se l’onere del ricorrente di specificare i motivi di gravame va valutato con minor rigore (stante l’impossibilità per l’interessato di prendere visione integrale del materiale e dovendosi necessariamente rimettere alle indicazioni provenienti da terzi, le quali non sempre sono precise ed esaurienti), tuttavia, ai fini dell’ammissibilità del ricorso sotto il profilo di una sufficiente specificazione dei motivi, occorre quantomeno l’indicazione della natura e delle caratteristiche essenziali dei vizi dedotti, delle sezioni in cui le irregolarità si sono verificate e del numero (ancorchè approssimativo) delle schede contestate.

Invero, la giurisprudenza amministrativa ha consolidato l’orientamento interpretativo secondo cui con il ricorso elettorale devono essere specificate le censure avverso l’atto di proclamazione degli eletti, poichè non può consentirsi che doglianze generiche (o meramente ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi) conducano ad un’amplissima istruttoria ed alla conseguente proposizione di motivi aggiunti.

Infatti, in materia elettorale, il Legislatore non ha previsto una giurisdizione di tipo obiettivo (tendente cioè ad accertare quale sia stato comunque l’effettivo responso della competizione elettorale) ma di tipo soggettivo, in quanto anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, ha inteso dare rilievo al principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico (che ha uno specifico rilievo nella materia elettorale), prevedendo la giurisdizione di legittimità del Giudice Amministrativo e il rigoroso termine di decadenza di trenta giorni, entro il quale gli atti vanno posti in contestazione e decorso inutilmente il quale i risultati elettorali diventano inattaccabili (per la parte che non è stata oggetto di tempestiva contestazione).

Sentenza collegata

36226-1.pdf 154kB

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Cassano Giuseppe

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