Il principio di esecutorietà degli atti amministrativi impone alla P.A. di portare ad effettiva attuazione i propri provvedimenti (Cons. Stato n. 2565/2013)

Redazione 10/05/13
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SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 908 del 2013, proposto dalla signora ******, rappresentata e difesa dall’avvocato *****************, con domicilio eletto presso lo studio legale ***************, in Roma, via Cosseria, 2;

contro

il Comune di Casamassima, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati **************** La Gala e *****************, con domicilio eletto presso lo studio legale ***************, in Roma, via Cosseria, 2;

le signore N.A. e C.M., non costituite in giudizio nel presente grado;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE III, n. 2132/2012, resa tra le parti, concernente ricorso avverso silenzio rifiuto dell’amministrazione comunale in relazione all’esecuzione di un provvedimento sanzionatorio edilizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamassima;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013, il Cons. **************** e uditi, per le parti, gli avvocati ******* e ********;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il T.a.r. per la Puglia, con la sentenza in epigrafe, respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 1089 del 2012 (notificato il 5 luglio 2012), proposto dalla signora ****** avverso il silenzio serbato dal Comune di Casamassima sulle istanze presentate il 14 febbraio 2012 ed il 29 maggio 2012, volte a portare a completa esecuzione l’ordinanza n. 105 del 21 ottobre 2011, col quale il capo del servizio tecnico comunale aveva ingiunto alle signore A.N. e M.C. di ridurre allo stato pristino le opere abusive dalle stesse realizzate sull’immobile sito in ***********, via De Giosa, n. 32, confinante con la casa di abitazione sita al numero civico 40 della stessa via, sulla quale la ricorrente era titolare del diritto di usufrutto.

Il procedimento sanzionatorio-repressivo era stato avviato su segnalazione della stessa ricorrente (del 22 settembre 2009) ed era sfociato nella menzionata ordinanza di demolizione, dopo una prima ordinanza di demolizione n. 23 del 19 marzo 2010, seguita dal diniego di sanatoria del 16 agosto 2011, basato sui rilievi della particolare ubicazione dell’immobile (centro storico, zona A) e della violazione del parametro urbanistica-edilizio relativo alla superficie coperta.

Le opere abusive consistevano, primariamente, nella realizzazione, al primo piano, di un vano abusivo mediante chiusura del terrazzo e retrospetto, a forma quadrilatera irregolare (dimensioni interne dei lati: m 3,98, m. 5,71 e m. 3,80; altezza utile interna: sotto trave m 2,60 e sotto il tavolato del sottotetto m 2,80).

L’adito T.a.r. fondava la statuizione di rigetto sui seguenti rilievi:

– avverso l’ordinanza di ripristino oggetto della richiesta di ottemperanza risultava essere stato proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e di conseguenza, trattandosi di un provvedimento sub iudice, non sussisteva l’obbligo di provvedere in capo al Comune;

– il Comune aveva, comunque, avviato le attività prodromiche all’esecuzione dell’ordinanza di ripristino, con la richiesta, da parte del responsabile del servizio tecnico, della disponibilità economica per effettuare l’impegno di spesa, in data 7 febbraio 2012, e con la richiesta alla Regione Puglia di poter accedere al fondo stanziato a tal fine dall’Amministrazione regionale.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello la ricorrente soccombente, censurando l’erroneità della motivazione richiamante la rilevanza decisiva della proposizione di un ricorso straordinario, in quanto il Comune, a fronte della mancata sospensione dell’esecutorietà del provvedimento di ripristino, a norma dell’art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001 era tenuto a provvedere alla demolizione delle opere abusive che, peraltro, recavano un grave pregiudizio all’immobile oggetto del diritto di usufrutto di essa appellante.

L’appellante assumeva inoltre che la nota n. 9882 del 31 luglio 2012 del responsabile del servizio tecnico si sostanziava in una generica istanza di accesso al fondo di rotazione regionale e non si riferiva alla demolizione delle opere abusive de quibus, sicché, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., non le si poteva attribuire valenza di atto prodromico all’esecuzione dell’ordine di demolizione, né poteva ritenersi credibile che il Comune non avesse a disposizione la somma necessaria da anticipare (con successiva rivalsa) per eseguire la demolizione (ca. 9.000,00 Euro, giusta relazione di stima dello stesso responsabile del servizio tecnico), così come il Comune era rimasto inattivo ad adottare l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione.

L’appellante chiedeva dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado.

3. Si costituiva in giudizio l’appellato Comune, resistendo, mentre non si sono costituite in giudizio le originarie controinteressate.

4. All’udienza camerale del 9 aprile 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. L’appello è fondato e merita accoglimento.

Contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., nella specie è rilevabile un’inerzia in senso tecnico dell’amministrazione comunale, dato che la stessa avrebbe dovuto ultimare il procedimento sanzionatorio avviato, adottando, a seguito dell’emanazione dell’ingiunzione di demolizione, i provvedimenti e gli atti materiali ulteriori, diretti a darvi piena attuazione.

Infatti, al dovere di concludere il procedimento, previsto dall’art.2, comma 1, L. n. 241 del 1990, si accompagna l’art. 21-quater della legge medesima, il quale dispone che “i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente”, sicché l’applicazione congiunta delle due disposizioni configura, in esplicazione del principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi – ossia, della loro idoneità ad essere eseguiti, direttamente e coattivamente, dall’amministrazione senza necessità di precostituire un titolo esecutivo giudiziale – un potere-dovere dell’amministrazione di portare ad effettiva attuazione i propri provvedimenti emessi al termine del procedimento.

Ovviamente, il sopra richiamato art. 21 quater va interpretato in connessione con le disposizioni del testo unico n. 380 del 2001 sull’obbligo di eseguire l’ordinanza di demolizione entro il termine di novanta giorni successivi alla sua notifica, decorso il quale l’amministrazione ha lo specifico dovere di emanare gli atti conseguenti e di porre in essere – a spese dell’inadempiente – l’attività materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto.

Ne deriva che a fronte di un’istanza tesa all’esercizio dei suoi poteri repressivi in materia edilizia, l’inerzia del Comune consente all’interessato di ricorrere avverso il suo silenzio.

Nel caso di specie, l’inerzia serbata dal Comune di Casamassima nell’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione n. 105 del 21 ottobre 2011 non è certamente scriminata dalla semplice impugnazione, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, del provvedimento ripristinatorio (o del precedente diniego dell’istanza di sanatoria), attesa la persistente esecutorietà dell’impugnato provvedimento, in assenza di un provvedimento cautelare di sospensiva.

Né possono ritenersi sufficienti agli asseriti atti prodromici posti in essere dal Comune (in particolare, la richiesta, in data 7 febbraio 2012, da parte del responsabile del servizio tecnico, della disponibilità economica per effettuare l’impegno di spesa, nonché la richiesta alla Regione Puglia di poter accedere al fondo di rotazione stanziato per la demolizione di opere abusive), trattandosi di atti ormai risalenti nel tempo e non avendo l’Amministrazione appellata provato l’effettiva indisponibilità dei fondi, peraltro di ridotta entità (Euro 9.000,00, giusta relazione del responsabile tecnico comunale) e comunque ripetibili dai responsabili dell’abuso con gli accessori di legge (v. art. 31, comma 5, D.P.R. n. 380 del 2001), occorrenti all’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione.

Per le esposte ragioni, in riforma dell’appellata sentenza, s’impone l’accoglimento del ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. proposto dall’odierna appellante avverso il silenzio serbato dal Comune sulle istanze del 14 febbraio 2012 e 29 maggio 2012, volte a portare ad effettiva esecuzione l’ordinanza n. 105 del 21 ottobre 2011 del capo del servizio tecnico del Comune di Casamassima.

In particolare, va dichiarato l’obbligo del Comune di Casamassima di portare a compimento il procedimento repressivo degli abusi edilizi commessi dalle originarie controinteressate, sfociato nella citata ingiunzione di demolizione, mediante l’adozione di tutti gli atti e le operazioni materiali all’uopo occorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

In caso di perdurante inerzia, decorso tale termine, provvederà all’adozione dei provvedimenti indicati il Commissario ad acta, che sin d’ora viene nominato nella persona del Prefetto di Bari, con facoltà di subdelega, entro l’ulteriore termine di trenta giorni.

Le spese per l’espletamento della funzione commissariale, che si liquidano sin d’ora in via provvisoria nella misura di Euro 2.000,00 (salva l’istanza di liquidazione di un compenso maggiore, a seconda dell’attività concretamente svolta), sono poste a carico delle responsabili dell’abuso, che sono parti di questo giudizio e che sono in via primaria tenute ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto.

6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 908 del 2013), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado (ricorso n. 1089 del 2012 T.a.r. Puglia – Bari), disponendo nei sensi e secondo le modalità di cui in motivazione; dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.

Pone a carico delle controinteressate in primo grado, signore N.A. e C.M., le spese per l’espletamento della funzione commissariale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013

Redazione