Il piano attuativo quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia (Cons. Stato n. 26/2013)

Redazione 10/01/13
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FATTO e DIRITTO

Il sig. I. A. richiedeva al Comune di Macerata Campania il rilascio di concessione per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un fondo di sua proprietà di 1907 mq, censito al fg. 2 particella 87 e sito nel territorio comunale alla via Albano.

Ad un iniziale diniego opposto dall’Amministrazione in ordine alla suindicata richiesta ( atto prontamente impugnato dall’interessato con un primo ricorso innanzi al Tar per la Campania ) faceva seguito da parte del Sindaco del predetto Comune il rilascio della concessione edilizia n.47 del 10 maggio 1994 per l’edificazione di una parte del suolo in questione.

Lo I. con un secondo ricorso impugnava in parte qua detto titolo abilitativo, precisamente nella parte non satisfattiva, lì dove l’Amministrazione in sostanza poneva un vincolo di inedificabilità sulla residua parte dell’area di che trattasi .

Successivamente, l’attuale appellante richiedeva al Comune di Macerata Campania, sempre in ordine all’area di che trattasi, il rilascio di un ulteriore titolo ad aedificandum in relazione alla residua superficie (907 mq), rispetto a quella interessata dall’intervento assentito con la citata concessione n. 47/94 .

A tale istanza faceva riscontro la nota sindacale del 21 luglio 1994 prot. n. 5478 di trasmissione del parere della Commissione edilizia del 18 luglio stesso 1994 reso in senso sfavorevole in ragione della rilevata esistenza del citato vincolo di inedificabilità.

Anche tale ultimo diniego veniva gravato dall’interessato innanzi al tribunale territoriale campano che con sentenza n. 759/2011 dichiarava improcedibile il primo ricorso e respingeva il secondo e terzo gravame.

Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto è insorto il sig. I. che ha affidato al proposto appello le seguenti censure:

Violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato: error in iudicando : erronea e falsa applicazione dell’art. 17 del Piano di Fabbricazione vigente del Comune di Macerata Campania. Manifesta illogicità., contraddittorietà ed insufficienza della motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.;

Erronea interpretazione dell’art. 17 del Piano di Fabbricazione.

L’intimato Comune non risulta costituito in giudizio.

All’odierna camera di consiglio la causa, previo avviso alle parti, viene trattenuta in decisione per la sua definizione con sentenza semplificata ex art.60c.p.a.

Tanto premesso, la Sezione è chiamata in sostanza a pronunciarsi sulla legittimità o meno di un diniego di edificazione motivato con la necessità della preventiva presentazione ( e approvazione ) di un piano di lottizzazione.

La quaestio iuris qui in rilievo prende le mosse da una vicenda in cui l’interessato con riferimento ad un appezzamento di terreno ad uso residenziale dell’estensione di mq 1907, deputato ad ospitare una progettata costruzione si è visto rilasciare la concessione edilizia per una parte di detta area ( precisamente 1000 mq ) e negato però il titolo abilitativo per l’ulteriore edificazione della restante parte del suolo.

Più specificatamente in ordine al diniego all’appellante è stato opposto il motivo ostativo rappresentato dall’esistenza di un vincolo di in edificabilità sulla restante parte dell’area de qua (907 mq) in ragione della previsione di cui all’art. 17 del vigente Piano di fabbricazione del Comune che subordina l’assentibilità di costruzioni su lotti aventi superficie superiore a 1000 mq all’operatività di uno strumento urbanistico attuativo.

Parte appellante, con i due mezzi d’impugnazione , invoca a sostegno della illegittimità dell’opposto diniego, il principio più volte affermato in giurisprudenza per cui l’esigenza di un piano di lottizzazione o particolareggiato ai fini del rilascio di concessione edilizia si pone solo allorchè si tratta di edificare per la prima volta una zona non ancora urbanizzata, mentre non è necessario alcun piano esecutivo quando, come nel caso di specie, la zona è pressoché totalmente edificata e dotata delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

Secondo l’istante all’Amministrazione va imputato di non aver compiuto una adeguata attività istruttoria in ordine alla situazione riguardante il grado di edificazione e urbanizzazione della zona e, sotto tale profilo, il diniego si appaleserebbe illegittimo.

La tesi difensiva sostenuta con i due mezzi d’impugnazione (che possono essere unitariamente trattati) non può essere condivisa.

Osserva il Collegio che l’indirizzo giurisprudenziale fatto valere dall’appellante è di per sé ineccepibile solo che nella specie non appare applicabile.

E’ ben noto alla Sezione il principio più volte affermato secondo il quale una concessione edilizia può essere rilasciata in assenza del piano attuativo richiesto dalle norme di piano regolatore (o di p.d.f.) quando ( e solo quando ) in sede di istruttoria l’Amministrazione accerti che la zona in cui si inserisce il suolo destinato alla realizzanda costruzione sia pressoché completamente edificata, tale da rendere superflua un’opera di lottizzazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1 agosto 2007 n. 4276; Sez. V, 5 ottobre 2011 n. 5450) e, con riferimento al caso che ci occupa, ben può essere che il contesto urbanistico in cui si va collocare l’ulteriore costruzione risulti sufficientemente edificato.

Nondimeno a fronte della situazione rappresentata dalle deduzioni formulate dall’interessato ben può configurarsi un’altra situazione in base alla quale pur in presenza di un avanzato stato di urbanizzazione, non può escludersi l’esistenza in capo all’Amministrazione di un apprezzamento tecnico discrezionale volto a richiedere la predisposizione di un preventivo piano

esecutivo.

Invero, come altresì più volte affermato da questo Consiglio di Stato l’esigenza di un piano di lottizzazione quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia s’impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo , allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e quindi anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già urbanizzate che richiedono però una più dettagliata pianificazione ( in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV 1 ottobre 2007 n. 5043; Sez. V 1 dicembre 2003 n. 7799 e 6 ottobre 2000 n. 5326 ).

In particolare, la necessità di un piano attuativo può rendersi indispensabile quando s’invera un’ipotesi in cui per effetto di una edificazione disomogenea ci si trovi di fronte ad un situazione che esige un piano attuativo idoneo a restituire efficienza all’abitato , riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona (Cons. Stato, Sez. IV, 15 maggio 2002 n. 2592). Tale evenienza può per esempio verificarsi allorchè debba essere completato il sistema di viabilità secondaria nella zona o quando debba essere integrata l’urbanizzazione esistente garantendo il rispetto dei prescritti standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l’armonico collegamento con le zone contigue già asservite all’edificazione.

Se quelle testè descritte sono le ragioni e le finalità connesse all’esigenza di prescrivere la predisposizione e presentazione di un preventivo piano esecutivo, appare ragionevole scorgere una siffatta ratio nella disposizione di tipo limitativo recata dall’art. 17 del Piano di fabbricazione del Comune di Macerata Campania che subordina l’edificazione interessante un lotto di terreno superiore ai 1000 mq alla presentazione di un piano di lottizzazione.

Le condizioni di fatto rappresentate dall’appellante e che pure in un situazione di tipo “ordinario” sarebbero sufficienti a giustificare il rilascio del titolo ad aedificandum non valgono dunque a veder assentito in via diretta l’intervento de quo proprio perché ad esso osta una previsione di natura regolamentare che legittimamente impone al richiedente il titolo ad aedificandum un adempimento progettuale- documentale, allo stato, insussistente

Siffatta previsione, in definitiva si pone quale espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale dell’Ente tradotto in una norma che non è irrazionale, non si pone in contrasto con i canoni dottrinari e giurisprudenziali vigenti in tema di pianificazione dell’assetto del territorio e neppure si rivela ingiustamente restrittiva dello jus aedificandi riconosciuto al titolare del diritto dominicale.

In forza delle suestese considerazioni l’appello deve considerarsi infondato e, come tale, va respinto.

Non occorre pronunziarsi sulle spese di causa in assenza di costituzione dell’intimato Comune.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Nulla spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2011

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