Il partecipante al concorso può accedere ai curriculum degli altri partecipanti (Cons. Stato n. 731/2013)

Redazione 08/02/13
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FATTO

L’appellante, Prof. associato di medicina interna della facoltà di medicina dell’Università degli studi di Bari, svolge attività assistenziale presso l’Ospedale Policlinico di Bari come responsabile della struttura operativa semplice “ambulatorio di geriatria e immuno-allergologia geriatrica”.

In tale qualità ha partecipato alla procedura indetta con avviso prot. n. 3994/V-5-D del 13.7.2011 finalizzata al provvisorio conferimento per l’anno accademico 2011-2012 dell’incarico di Direttore della struttura complessa di geriatria, incarico conferito al Prof. **********à, Associato di medicina interna, con delibera del Consiglio di facoltà del 3.10.2011 e successivo provvedimento del Direttore Generale del Policlinico n. 54 del 19.1.2012.

La Dott.ssa V., premesso di aver impugnato l’atto conclusivo del procedimento con ricorso n. 67/2012 al TAR Bari, ha, quindi, inoltrato domanda di accesso ai documenti riguardanti i titoli dichiarati dal ******** nel suo curriculum, meglio elencati nell’istanza dell’11 novembre 2011, a seguito di precedente istanza di accesso, parzialmente evasa dall’Amministrazione.

Con provvedimento del 9.12.2011, l’Amministrazione metteva a disposizione dell’interessata atti a suo dire diversi da quelli richiesti e, pertanto, l’odierna appellante proponeva ricorso al TAR Puglia avverso il diniego di accesso.

Con la sentenza n. 936/2012 appellata, il ricorso veniva dichiarato inammissibile, ritenendo soddisfatto il diritto di accesso con i documenti rilasciati e, comunque, “l’inesistenza della documentazione ulteriore richiesta”, nonché mancante la prova della “concreta rilevanza e strumentalità della documentazione richiesta rispetto all’esperibilità dell’azione” .

Propone appello la dott.ssa V. ribadendo la diversità tra la documentazione richiesta e quella rilasciata e criticando la sentenza perché non ha ritenuto esistente l’interesse all’accesso, avendo ella viceversa fornito prova della pendenza del ricorso n. 67/2012 al TAR Bari.

Eccepisce anche l’inammissibilità della costituzione in giudizio del prof. Sabbà, non essendo portatore di un diritto alla riservatezza, ex art. 22 comma 1, lett. c) l. 241/90.

Resistono sia l’Azienda che il Prof. Sabbà.

Alla Camera di Consiglio del 30 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in giudizio.

 

DIRITTO

1.L’appello merita accoglimento, con assorbimento della questione relativa all’ammissibilità della costituzione in giudizio del Prof. Sabbà e delle eccezioni dallo stesso sollevate, tenuto conto, preliminarmente, che sussiste l’interesse all’accesso esercitato dall’appellante: a prescindere dalla proposizione del ricorso al TAR (di cui aveva comunque documentato la pendenza), la Dott.ssa V., in quanto partecipante alla procedura selettiva, vanta il diritto a conoscere gli atti relativi al curriculum degli altri partecipanti, atti in relazione ai quali non vi è alcuna contrapposta esigenza di riservatezza (Consiglio Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3147).

3. L’appellante lamenta il mancato rilascio dei provvedimenti di istituzione e affidamento al Dott. Sabbà della struttura semplice “********** e ******************” del Policlinico di Bari, in nessun modo richiamati nella rilasciata delibera n. 1355 del 31.10.2000 e scheda allegata, recante l’attribuzione in favore del Prof. Sabbà e di altri docenti della Facoltà di Medicina dell’Ateneo barese della “retribuzione di posizione variabile”, conseguente alle attività medico assistenziali svolte nel periodo 2000-2003.

A nulla vale l’eccezione dell’Azienda secondo cui poiché l’attribuzione della “retribuzione di posizione variabile” presuppone logicamente e giuridicamente il conferimento dell’incarico apicale sarebbe irrilevante l’accesso ai richiesti provvedimenti. Analogamente, non è dimostrato l’assunto dell’Azienda, fatto proprio dal TAR, della previsione di tacite proroghe dell’incarico.

Viceversa, l’istanza di accesso relativamente a tali atti appare ammissibile, in quanto la titolarità di struttura semplice era requisito essenziale per l’ammissione alla procedura selettiva, a norma dell’art. 6, comma 1, del regolamento dell’Università di Bari del 25.5.1999, e la ricorrente aveva interesse al rilascio dei richiesti documenti, che implicitamente l’Azienda afferma essere esistenti, sebbene l’interessata non ne abbia indicati gli estremi.

Vero è che sarebbe inammissibile un diritto di accesso esercitato in maniera generica ed indifferenziata, chiedendo all’Amministrazione di svolgere un’attività di indagine e ricerca o un’attività valutativa ed elaborativa, ma non può considerarsi generica la richiesta della ricorrente che indica precisamente quale sia il contenuto degli atti, ignorandone soltanto gli estremi, ma consentendone agevolmente all’Amministrazione l’identificazione.

3. Quanto al provvedimento richiesto al punto 3) dell’istanza di accesso, relativo al conferimento al dott. Sabbà dell’incarico di Direttore del Centro di assistenza e ricerca per le “malattie rare” del Policlinico di Bari, la documentazione fornita non corrisponde a quella richiesta.

Dalle delibere della Giunta regionale n. 2485/ 2009 e n. 2238/2003, non risulta il conferimento dell’incarico al Prof. Sabbà; né convince la motivazione del primo Giudice secondo cui essendo il Centro, ora identificatosi con quello per la “telangectasia emorragica ereditaria”, attualmente in carico all’U.O. di Geriatria del Policlinico di Bari, si giustificherebbe l’assenza di un formale provvedimento di nomina come Direttore del Prof. Sabbà, già responsabile dell’Unità di geriatria di riferimento.

Si osserva che dalla Delibera di Giunta regionale n. 2485 del 15.12.2009, risulta che il Centro è “attualmente in carico” all’U.O. di Geriatria, diretta dal contro interessato, ma svolgendo attività cliniche diverse, con separazione di compiti, personale e attrezzature, ben potrebbe essere affidato a diverso responsabile.

La richiesta di accesso, pertanto, non può dirsi soddisfatta, con la mera esibizione della delibera regionale, richiedendosi, semmai, un motivato diniego.

4.In conclusione, essendo stati posti a disposizione della ricorrente documenti in parte diversi rispetto a quelli richiesti, e comunque non idonei a soddisfare integralmente la domanda, l’impugnazione va accolta e, conseguentemente, va ordinato all’Azienda di rilasciare all’interessata copia degli atti di cui alla richiesta di accesso, non ancora esibiti, entro il termine di giorni trenta, o a motivarne il diniego e/o l’inesistenza, con avvertenza che in caso di inerzia perdurante si provvederà, su istanza, alla nomina di Commissario ad acta.

Le spese possono compensarsi tra le parti, in considerazione dell’avvenuto parziale rilascio degli atti richiesti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari di rilasciare all’interessata copia degli atti, non ancora esibiti, di cui alla domanda di accesso entro il termine di giorni trenta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2012

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