Il “no” della Corte alle azioni esecutive che abbiano ad oggetto un credito di valore economico minimo e di natura esclusivamente patrimoniale (Corte di Cassazione, sez. III Civile, 3/3/2015, n. 4228)

Redazione 03/03/15
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Il Caso: creditrice, il cui credito è stato estinto mediante pagamento effettuato con assegno circolare ricevuto dalla creditrice, presenta un reclamo per il mancato pagamento di interessi sul capitale per un periodo di 15 giorni e pari a una somma di circa 30 euro.

 

 

La Corte stabilisce che l’interesse a proporre l’azione esecutiva quando abbia ad oggetto un credito di natura esclusivamente patrimoniale, non connesso ad interessi giuridicamente protetti di natura non economica, non può ricevere tutela giuridica se l’entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell’interesse stesso.

 

 

Inoltre, la Corte riprende la nozione di “abuso del processo”, comprendendo in esso anche il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo.

 

Alla base di tale principio vengono richiamati i principi costituzionali di correttezza e buona fede nel rapporto obbligatorio ex art. 2 Cost. (regola che viene violata quando il creditore aggravi ingiustificatamente la posizione del debitore) e la garanzia del processo giusto e di durata ragionevole di cui all’ art. 111 Cost., la quale esclude, che possa ritenersi “giusto” il processo che costituisca esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale.

 

 

 

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 3 Marzo 2015, n. 4228

(Omissis)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 marzo 2008 il tribunale di Bergamo – sezione distaccata di Treviglio – ha accolto l’opposizione proposta da Ina Assitalia s.p.a. avverso l’esecuzione presso terzi iniziata da F.S.E., a seguito di notifica di precetto per il pagamento della somma di Euro 17.854,94 notificato il 1 marzo 2007 e di pignoramento in data 9 maggio 2007. Qualificata l’opposizione – con la quale è stato dedotto che il credito azionato era stato estinto mediante pagamento effettuato con assegno circolare ricevuto dalla creditrice in data 26 marzo 2007 – come opposizione ex art. 615 c.p.c., il tribunale, ritenuta pacifica la circostanza del pagamento, ha inoltre osservato che:
a) non erano dovute le somme richieste per ulteriori costi e spese relativi ad altra procedura esecutiva per lo stesso credito promossa presso il tribunale di Milano, sezione distaccata di Cassano d’Adda, con pignoramento presso terzi notificato il 20 marzo 2007, conclusasi negativamente, perchè in caso di esito negativo dell’esecuzione le spese debbono essere liquidate dal competente giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 95 e 632 c.p.c. e non possono essere “autoliquidate” dal creditore procedente; anzi la formulazione della relativa pretesa costituiva violazione del dovere di correttezza del creditore e violazione di precetti deontologici da parte del difensore che imponeva la trasmissione degli atti al competente consiglio dell’Ordine;
b) quanto agli interessi maturati tra la data di notifica del precetto (1 marzo 2007) e la data del pagamento (assegno emesso il 15 marzo e ricevuto dal creditore il 26 marzo 2007), pari a una somma compresa tra 12 e 21 Euro, a parte che si trattava di importo oggettivamente simbolico, comunque, in ossequio ai principi di correttezza e proporzionalità, non si giustificava l’avvio di una procedura esecutiva per il pagamento dell’intero credito, di cui il creditore avrebbe dovuto dare atto nel corso della procedura;
c) la pretesa relativa al pagamento delle spese di notifica del precetto, al diritto di disamina della relata, al c.a.p. e all’iva, formulata solo nelle conclusioni del procedimento di opposizione all’esecuzione, oltre ad essere sfornita di prova, non essendo stato prodotto l’atto di precetto, doveva essere formulata con il precetto stesso, per consentire al debitore di prenderne cognizione e in adempimento del divieto di frazionabilità del credito e di aggravamento della posizione del debitore con una pluralità di azioni esecutive per lo stesso credito.

La F. ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi ai quali resiste Ina Assitalia.

 

Motivi della decisione

1. Il primo motivo censura la qualificazione giuridica dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendosi che l’atto con il quale si deduca l’integrale estinzione del debito, anche se oggettivamente l’estinzione sarebbe solo parziale, dovrebbe essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi ovvero, non essendo certamente estinto il credito per interessi maturati tra notifica del precetto e consegna dell’assegno circolare recante l’intera somma dovuta, come controversia ex art. 512 c.p.c. ovvero sulla riduzione del pignoramento. Inoltre la ricorrente critica con lo stesso motivo l’accoglimento dell’opposizione anche relativamente ai costi della notifica del precetto e ai diritti di esame della relata, oltre agli accessori, basata sulla rilevata mancanza di prova della pretesa per omessa produzione dell’atto di precetto, mentre il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto accedere direttamente al fascicolo dell’esecuzione nel quale doveva essere contenuto tale atto, dovendosi in caso contrario dichiarare la nullità o l’improcedibilità dell’intera procedura.

Il motivo è infondato.

E’ orientamento pacifico che la negazione, da parte dell’intimato, della spettanza di uno o più dei crediti indicati nel precetto integra la contestazione, sia pure limitata al quantum” del diritto del creditore ad agire in via esecutiva e, pertanto deve essere qualificata esclusivamente come opposizione all’esecuzione (cass. n. 9698 /2011; 5515/2008; 7886/2003; 16569/2002). La conferma di tale orientamento, non essendo state indicate specifiche ragioni per discostarsene, comporta l’assorbimento di ogni altra censura relativa alla qualificazione dell’opposizione da parte del giudice del merito come opposizione all’esecuzione.

Nè può configurarsi nella specie, in cui pacificamente non si è mai aperta la fase della distribuzione, una controversia inquadrabile nelle previsioni di cui all’art. 512 c.p.c..

2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell’art. 1218 c.c., la ricorrente contesta le affermazioni del giudice del merito secondo cui l’importo degli interessi dalla data di notifica del precetto al pagamento (pari a Euro 12,71 ovvero ad Euro 21,68) deve ritenersi meramente simbolico e le spese di notifica del precetto (Euro 6,05) e i relativi diritti di disamina (Euro 16 che, con gli accessori, arrivano ad Euro 34,76 ovvero ad Euro 43,73) avrebbero dovuto essere indicate in precetto. Nessuna norma autorizza il giudice ad eliminare un credito, qualunque ne sia l’entità, pena la violazione dell’art. 24 Cost., e le spese di notifica del precetto, con i relativi diritti di disamina della relata, non potevano essere indicati nell’atto di precetto perchè non conosciuti prima che la notifica stessa fosse stata eseguita, tanto che in tale atto era contenuta la riserva “oltre alle spese di notifica del presente atto e successive occorrende.” L’onere di diligenza gravante anche sul debitore imponeva che, ricevuto il precetto, fosse chiesto al creditore quali fossero le ulteriori somme dovute. Comunque l’onere della prova dell’esatto adempimento gravava sul debitore.

Il terzo motivo, che prospettando questioni connesse può essere congiuntamente esaminato, deducendo la violazione degli artt. 496 e 546 c.p.c., critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che la trascrizione nell’atto di pignoramento presso terzi dell’atto di precetto, con l’indicazione del credito esistente alla data di notifica del precetto stesso (e cioè l’intera somma capitale) aumentato della metà, avesse la portata di una richiesta di pagamento dell’intersa somma indicata, in relazione alla quale c’era stato riconoscimento stragiudiziale dell’adempimento, e non invece delle sole somme corrispondenti agli interessi legali sul capitale, per il periodo dalla notifica del precetto al pagamento, e alle spese di notifica del precetto con conseguenti diritti e accessori. Rileva la ricorrente, inoltre, che comunque era onere del debitore richiedere la riduzione del pignoramento se avesse ritenuto che aveva ad oggetto l’intero credito indicato nell’atto di precetto.

 

I motivi non sono fondati.

Il credito oggetto del procedimento di esecuzione è certamente quello di Euro 17.854,94 esposto nell’atto di precetto, notificato il 1 marzo 2007, riportato ai sensi dell’art. 546 c.p.c. nell’atto di pignoramento presso terzi notificato il 9 maggio 2007 avverso il quale la debitrice ha proposto opposizione con ricorso notificato l’11 luglio 2007.

Correttamente il tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, ha accolto l’opposizione in ordine a tale credito rilevando che all’udienza del 20 giugno 2007, fissata per raccogliere la dichiarazione del terzo pignorato, la creditrice aveva dichiarato di aver ricevuto il 27 marzo il pagamento, con assegno circolare, dell’intero credito riportato nel precetto stesso.

Quanto alle ulteriori somme richieste dalla creditrice appare altresì corretta l’affermazione del tribunale secondo la quale le spese di notifica del precetto e quelle di disamina della relata, pari rispettivamente ad Euro 6,05 e ad Euro 16,00 oltre a IVA e CAP, essendo determinabili anteriormente alla notifica stessa, dovevano essere indicate in precetto e non richieste nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di opposizione all’esecuzione.

L’accoglimento dell’opposizione, relativamente al credito per interessi sul capitale per il periodo tra la notifica del precetto (1 marzo 2007) e la spedizione (15 marzo 2007) ovvero la ricezione dell’assegno circolare (pari rispettivamente ad Euro 12,71 o 21,68) con il quale la debitrice ha saldato il suo debito, è stato invece motivato col rilievo che si tratta di un importo oggettivamente simbolico e comunque tale da non giustificare un’esecuzione intrapresa per un importo di oltre diciassettemila euro. La prima argomentazione è condivisibile e, stante il suo carattere logicamente e giuridicamente assorbente, giustifica il rigetto del ricorso.

L’interesse a proporre l’azione esecutiva, infatti, quando abbia ad oggetto un credito di natura esclusivamente patrimoniale, nemmeno indirettamente connesso ad interessi giuridicamente protetti di natura non economica, non diversamente dall’interesse che deve sorreggere l’azione di cognizione, non può ricevere tutela giuridica se l’entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell’interesse stesso. Per tale ragione neppure appare fondato il sospetto che la lettura dell’art. 100 c.p.c. che la Corte ritiene di condividere si ponga in violazione dell’art. 24 Cost., che, tutelando il diritto di azione non esclude certamente che la legge possa richiedere, nelle controversie meramente patrimoniali, che per giustificare l’accesso al giudice il valore economico della pretesa debba superare una soglia minima di rilevanza, innanzi tutto economica e, quindi, anche giuridica. Poichè la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata ben può la legge, esplicitamente o implicitamente, limitare il ricorso al giudice per far valere pretese di natura meramente patrimoniale, tenendo anche conto che il numero delle azioni giudiziarie non può non influire, stante la limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, che è bene protetto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della CEDU (come interpretato dalla Corte di Strasburgo e quindi comprensivo non solo della fase del giudizio di cognizione ma anche i connessi procedimenti esecutivi, dovendo la ragionevolezza valutarsi con riferimento all’intero periodo intercorrente dalla data di proposizione del giudizio di cognizione a quella dell’effettivo soddisfacimento della pretesa).

D’altra parte è noto che nella giurisprudenza di questa Corte è da tempo utilizzata la nozione di abuso del processo. In tal senso sono di grande rilievo le argomentazioni con le quali le sezioni unite (sentenza n. 23726 del 2007) nell’affermare che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo ha giustificato tale principio con il richiamo a due principi:

a) la regola di correttezza e buona fede, che specifica all’interno del rapporto obbligatorio la necessità di soddisfare gli “inderogabili doveri di solidarietà”, il cui adempimento è richiesto dall’art. 2 Cost., regola che viene violata quando il creditore aggravi ingiustificatamente la posizione del debitore;
b) la garanzia del processo giusto e di durata ragionevole di cui al novellato art. 111 Cost., la quale esclude, innanzi tutto, che possa ritenersi “giusto” il processo che costituisca esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, che segna il limite, oltrechè la ragione dell’attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi, mentre l’effetto inflattivo che deriverebbe dalla moltiplicazione di giudizi si pone in contrasto con la “ragionevole durata del processo”, per l’evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata.

Più di recente si è anche affermato (sentenza n. 9488/2014), in ipotesi di frazionamento soggettivo delle azioni giudiziarie (ravvisabile ove più soggetti promuovano contemporaneamente distinte cause di identico contenuto nei confronti dello stesso soggetto, con identico patrocinio legale, e quindi connesse per l’oggetto e il titolo) che tale comportamento costituisce un abuso del processo, idoneo a gravare sia lo Stato che le parti dell’aumento degli oneri processuali, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti e all’eventuale lievitazione dei costi a carico della parte soccombente e alle stesse conclusioni si è pervenuti nel caso in cui (sentenza n. 6664/2013) ottenuto con un primo precetto il pagamento spontaneo della somma intimata, accettata senza riserve, venga effettuata la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di una ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del precedente.

3. Ripercorrendo la fase stragiudiziale e il contenuto degli atti del primo procedimento di esecuzione presso terzi promosso per lo stesso credito di cui è causa, davanti al tribunale di Milano – sezione distaccata di cassano d’Adda – in relazione al quale era stato richiesto stragiudizialmente il pagamento di diritti e il rimborso delle spese, la ricorrente, con il quarto motivo, contesta l’affermazione del tribunale secondo la quale il creditore avrebbe agito in violazione del dovere di buona fede e che il proprio difensore abbia violato il dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. e agli artt. 6, 8 e 40 del codice deontologico dell’avvocatura.

Il quinto motivo, deducendo violazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, artt. 632 e 310 c.p.c. critica l’affermazione del giudice del merito secondo cui in caso di esisto negativo del pignoramento le spese della procedura esecutiva rimarrebbero a carico del creditore procedente, osservando che nella specie, il primo pignoramento negativo era stato provocato dall’inadempimento della debitrice a cui carico avrebbero dovuto rimanere le relative spese e che in caso contrario, applicando analogicamente il principio dettato dall’art. 632 c.p.c. per il diverso caso di estinzione della procedura esecutiva, si verificherebbe una violazione dell’art. 24 Cost.

I motivi non sono ammissibili. Infatti, il credito relativo alle spese del diverso procedimento esecutivo è estraneo al procedimento esecutivo di cui si tratta, nel quale l’intimazione di pagamento contenuta nel precetto aveva ad oggetto crediti di natura diversa.

Nè è censurabile in questa sede l’esercizio del potere di segnalazione del comportamento del difensore della creditrice al competente ordine professionale per l’ipotizzata violazione di precetti deontologici.

Il ricorso, in conclusione deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese con Euro 1.785,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

(Omissis)

Redazione