Il meccanismo della c.d. prededuzione, previsto dall’art. 73, comma 11, T.U.E.L., trova applicazione anche nell’ipotesi del c.d. “dissolvimento” della originaria coalizione (Cons. di Stato N. 08978/2011)

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E’ questo il principio con cui il CdS, SEZ. V, con sentenza 21 giugno 2012 n. 3672, ha respinto il gravame proposto per la riforma della sentenza del TAR Lecce.

In particolare, per il massimo organo delle Giustizia amministrativa, nel caso di elezioni per la formazione di un Consiglio comunale tenutesi in due turni, il meccanismo della prededuzione previsto dall’art. 73, comma 11, del T.U.E.L. opera a valle del riparto dei seggi fra le liste e prende a base i gruppi originari presentatisi al primo turno, in modo che ciascun candidato sindaco non eletto riceva il seggio di consigliere a carico della propria lista (o gruppo di liste) a lui collegate nel primo turno elettorale.

Si tratta di un congegno che si attiva al momento della individuazione delle persone fisiche chiamate a ricoprire l’ufficio di consigliere comunale.

La diversa ed antecedente fase della procedura di proclamazione, invece, incentrata sulla ripartizione dei seggi fra le liste apparentate in vista del ballottaggio, è disciplinata dal differente meccanismo enucleabile dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 73 del T.U.E.L.: la ripartizione dei seggi, in questo caso, va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti successivi al primo turno, sicché le diverse liste finiscono, a tal fine, per essere considerate come un unico nuovo gruppo, senza distinzione fra quelle originarie e quelle apparentatesi successivamente

In conclusione, per il CdS il meccanismo della c.d. prededuzione, previsto dall’art. 73, comma 11, T.U.E.L., trova applicazione anche nell’ipotesi del c.d. “dissolvimento” della originaria coalizione, atteso che in tal modo non si intacca il principio della attribuzione del premio di maggioranza ai fini della migliore governabilità dell’ente: il consigliere proclamato in virtù della prelazione legale, infatti, è estratto dalle liste che, al secondo turno, hanno appoggiato il sindaco vincitore condividendo con lui il programma politico; anzi, trattandosi dei candidati sindaci di lista (o di coalizione), che, pur non eletti, hanno operato la scelta di apparentamento, sono maggiormente rappresentativi dell’in idem sentire politico istituzionale rispetto al sindaco eletto.

Nella specie, delle cinque liste che sostenevano lo stesso candidato sindaco al primo turno, due sole avevano sostenuto il candidato sindaco ammesso al ballottaggio, mentre le altre tre avevano conservato una posizione neutrale. Secondo la sentenza in rassegna, anche in tal caso, e cioè nel caso di dissolvimento dell’originaria coalizione, trova applicazione il meccanismo della c.d. prededuzione, previsto dall’art. 73, comma 11, T.U.E.L., con riferimento alla coalizione originaria.

E’ stata pertanto ritenuta illegittima la decisione dell’Ufficio elettorale che aveva stabilito che il seggio di un candidato dovesse essere detratto solo dalle 3 liste che nel turno di ballottaggio non avevano effettuato alcun collegamento, anziché da tutte le 5 liste che, al primo turno, lo avevano appoggiato.

Sentenza collegata

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Matranga Alfredo

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