Il gratuito patrocinio non esonera dal pagamento delle spese alla parte vittoriosa (Cass. n. 10053/2012)

Redazione 19/06/12
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. M.A. ha chiesto la correzione della sentenza di questa Corte n. 24267 del 27.10/30.11.2010, nella parte in cui è stato disposto rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 6.200,00 di cui Euro 6.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, assumendo che l’importo per cui vi è condanna andava posto a carico dell’erario.

2. Il Comune di Curinga, in questa sede, non ha svolto alcuna attività.

3. Il ricorso, che ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 2, va trattato in camera di consiglio, appare destinato ad essere rigettato per un duplice ordine di considerazioni.

4. Innanzitutto – a voler seguire la prospettazione di parte ricorrente, secondo cui l’errore materiale sarebbe conseguente all’”omesso esame della documentazione presente in atti circa l’intervenuta ammissione della M. al gratuito patrocinio – ricorrerebbe nella fattispecie, non già l’errore materiale di cui all’art. 287 c.p.c., bensì un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Invero solo l’errore del giudice che si estrinseca nell’erronea manifestazione della volontà – di tipo ostativo – è rimediabile in sede di correzione, mentre l’errore consistente, ove commesso dalla Corte di Cassazione, nell’erronea percezione degli atti di causa (e in particolare nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), va dedotto, sempre che l’evento su cui cade non abbia costituito un punto controverso, impugnando la sentenza, che ne sia affetto, per revocazione ex art. 391 bis e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

5. In ogni caso la pretesa di far carico all’Erario le spese dovute alla controparte appare infondata.

Sulla questione della presunta idoneità del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a tenere indenne l’imputato o altra parte ammessa anche rispetto alle spese legali della controparte vittoriosa, questa Corte ha già avuto modo di evidenziarcene l’espressione l’onorario e le spese agli avvocati di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 107, non contempla altri avvocati che quelli officiati dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio (Cass. pen., Sez. V, 17/07/2008, n. 38271). Invero lo Stato è tenuto a corrispondere solo le spese necessarie alla difesa della parte ammessa al beneficio, in quanto si sostituisce a questi – considerate le loro precarie condizioni economiche – per garantirne un diritto primario previsto dall’art. 24 Cost., comma 3, non estendendosi l’obbligo dello Stato alla tutela di diritti ulteriori”.

Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, osservando che la memoria della ricorrente non oppone alcun specifico argomento che valga a superare il già assorbente rilievo della deducibilità come errore revocatolo (e non già come errore materiale ex art. 287 c.p.c.) dell’eventuale “omesso rilevamento” del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio e neppure offre spunti convincenti che valgano a contrastare l’ulteriore profilo, evidenziato dal relatore, dell’inidoneità di detto provvedimento a tener indenne la parte ammessa al beneficio dal pagamento delle spese processuali liquidate in favore della controparte risultata vittoriosa.

A quest’ultimo riguardo pare utile aggiungere quanto segue.

Il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131 – regolando gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario e prevedendo che “relativamente alle spese a carico della parte ammessa” alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario – dispone che vengano anticipati dall’erario “gli onorari e le spese dovuti al difensore”, con una disposizione “parallela” a quella contenuta nel precedente art. 107 (che, disciplinando gli effetti dell’ammissione al beneficio nel procedimento penale, pone a carico dell’erario in via di anticipazione “l’onorario e le spese agli avvocati”). Orbene già il raffronto tra il tenore della disposizione di cui all’art. 131 con quella di cui al precedente art. 107 – che, riguardando il processo penale, è intesa a comprendere tra le spese anticipate dall’erario sia l’onorario e le spese del difensore dell’imputato ammesso al beneficio, sia l’onorario e le spese di altro avvocato officiato della difesa di soggetto diverso dall’imputato (danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile, civilmente responsabile per la pena pecuniaria) ammesso al beneficio – evidenzia che, nel processo civile, “gli onorari e le spese”, di cui si fa carico lo Stato, sono esclusivamente quelli dovute al difensore della parte ammessa al beneficio.

L’inequivocità del rilevato dato letterale trova, del resto, riscontro nel tenore del d.P.R. cit., art. 74, comma 2 che, nel prevedere l’istituzione del beneficio, dispone che “è assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”; con il che – mentre, sotto il profilo meramente letterale, appare chiaro che l’impegno dello Stato è riferito al “patrocinio” della parte ammessa al beneficio – sotto il profilo logico, la circostanza, che la concessione del beneficio risulti condizionata alla preventiva valutazione della “non manifesta infondatezza” delle ragioni della parte istante, convalida il convincimento che l’obbligo dello Stato non si estende alla tutela di diritti di terzi, quale la parte vittoriosa, nei cui confronti l’assistito dal beneficio risulti soccombente con condanna al pagamento delle spese processuali.

In definitiva va affermato il seguente principio di diritto:

l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito dal beneficio sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perchè “gli onorari e le spese” di cui all’art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese – si impegna ad anticipare.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso.

Redazione