Verifica offerte anomale – il parere della pa è discrezionale _ sindacabile se manifesta illogicità, erroneità o del travisamento dei fatti _ motivazione rigorosa e analitica _ solo se l’offerta è ritenuta anomala _ in caso di offerta congrua, basta motivazione sintetica ed espressa “per relationem”
il giudizio della stazione appaltante su un’offerta presunta anomala costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto
la verifica di congruità dell’offerta è espressione di un potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante sindacabile entro rigorosi limiti segnati dalla manifesta illogicità, erroneità o del travisamento dei fatti, e si sostanzia in un giudizio globale e sintetico sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 dicembre 2010, n. 35031);
proprio in considerazione della descritta natura di siffatto giudizio, la motivazione, mentre deve essere rigorosa ed analitica nel caso di ritenuta anomalia dell’offerta, che ne implichi l’esclusione dalla gara, non deve essere altrettanto puntuale ed analitica nel caso di offerta ritenuta congrua, essendo sufficiente in tal caso anche una motivazione sintetica ed espressa “per relationem” alle giustificazioni rese dall’impresa interessata, non occorrendo che la determinazione si basi su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, n. 35031, cit.);
la verifica delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando invece ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile e, dunque, se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto, e il giudizio della stazione appaltante costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 22 settembre 2009, n. 5642);
nel caso di giudizio positivo l’Amministrazione non deve necessariamente fornire elementi certi in ordine all’attendibilità dell’offerta presentata da un concorrente, essendo sufficiente un giudizio di ragionevolezza sugli elementi di giustificazione forniti dall’impresa (cfr. Consiglio Stato, sez. V, n. 5642, cit.).
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