Il decreto di irreperibilità pronunciato in seguito ad incompleti accertamenti prodromici alla emissione del medesimo è nullo (Cass. pen. n. 10180/2013)

Redazione 04/03/13
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Svolgimento del processo

1. C.I., ********* e S.A. sono stati giudicati dal Tribunale di Roma per vari reati fallimentari e ritenuti responsabili: il C. dei capi A, C, D, E, FI, G, H, M – ritenuta l’ultima ipotesi assorbita nel capo G – del procedimento penale numero 20.300-02 e dei capi A e B del procedimento penale numero 29.496-04 (condanna a otto anni di reclusione); Si. C.M. del reato di cui al capo C del procedimento penale numero 3465-99 (condanna ad anni quattro e mesi sei di reclusione chiusa parentesi; S.A. del reato ascrittogli nel procedimento penale numero 20.300-02 (condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione).

2. La Corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado assolvendo il C. dal reato di cui al capo G perchè il fatto non sussiste e dichiarando non doversi procedere in ordine al delitto di cui al capo H per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione; di conseguenza ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni sei di reclusione. Per quanto riguarda i coimputati S.A. e Si.Ca.Mo. ha rideterminato le pene rispettivamente in anni tre e mesi tre di reclusione ed in anni quattro di reclusione, tenuto conto per il primo del ruolo subordinato nella vicenda e per il secondo della vetustà dei fatti e delle conseguenze che le vicende per cui si è proceduto hanno avuto sul suo patrimonio.

3. Contro la sentenza propongono ricorso per cassazione tutti e tre gli imputati per i seguenti motivi:

4. *********:

a. erronea applicazione dell’art. 110 c.p., e *******., art. 223, nonchè manifesta illogicità della motivazione. Il Si., che risponde di bancarotta a titolo di concorso esterno, avrebbe secondo l’ipotesi accusatoria ricevuto finanziamenti da parte della società fallita ********************** pur non possedendo sufficienti requisiti in termini di consistenza patrimoniale e di redditualità, tale da meritare simile credito; lamenta la difesa che la Corte d’appello non abbia tenuto conto del fatto che le società facenti capo all’imputato erano proprietarie di cospicui cespiti immobiliari, dal valore superiore alle somme erogate dalla ALIFIN. Lamenta poi che una parte del finanziamento, pari a 16 milioni e mezzo, e cioè quasi la metà del finanziamento per sorte capitale, era stata restituita, con ciò evidenziando la mancanza di finalità distruttive. Si lamenta, infine, carente risposta alle censure formulate dall’appellante in ordine alla insussistenza della condotta di concorso.

b. Erronea applicazione della *******., art. 232, e mancanza di motivazione; secondo la difesa la condotta ascritta all’imputato andava riqualificata come ricettazione fallimentare, ma sul punto la Corte d’appello non avrebbe speso alcuna parola.

c. Erronea applicazione dell’articolo 219 della legge fallimentare e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte distrettuale ha ritenuto la applicabilità dell’aggravante speciale prevista dall’articolo 219 anche alle ipotesi di bancarotta impropria contemplate dalla L. Fall., art. 223.

d. Erronea applicazione dell’art. 62 bis c.p., e mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche con riferimento alla restituzione di quasi metà del prestito erogato ed alla transazione intervenuta con gli organi concorsuali, oltre alla lontananza dei fatti nel tempo ed ai non gravi precedenti penali.

5. S.A. ha proposto due ricorsi a mezzo dei propri difensori lamentando i seguenti vizi:

a. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta ritualità degli accertamenti prodromici alla emissione dei decreti di irreperibilità e degli stessi decreti di irreperibilità con riferimento anche alla interpretazione della normativa che regolamenta la tenuta dell’anagrafe AIRE. La Corte d’appello, omettendo l’esame del certificato storico anagrafico dell’imputato, affermava che il S. risultava residente ad (omissis) (dove la notifica non era andata a buon fine perchè risultante trasferito) e che non aveva mai fatto le dichiarazioni di legge per il cambio di residenza. Ragion per cui doveva ritenersi valida l’emissione del decreto di irreperibilità, non essendo possibile risalire alla residenza dai certificati anagrafici. Lamenta la difesa che l’indagine sia stata condotta dai giudici solamente all’anagrafe ordinaria e non invece presso il registro dell’anagrafe della popolazione residente all’estero, nel quale risultavano invece annotati tutti i successivi trasferimenti. Nella certificato ordinario, in particolare, risulta sempre e solo la prima residenza all’estero del cittadino italiano, mentre i successivi cambi di residenza sono annotati per legge sono presso l’anagrafe dei residenti all’estero. I giudici, quindi, avrebbero dovuto acquisire un certificato dell’aire e non un semplice certificato dell’anagrafe comunale. Dunque, il mancato reperimento dell’imputato e di peso da un errore degli organi giudicanti, dovute alla consultazione di una registro sbagliato ed anche ove vi fosse stato un ritardo nelle registrazioni da parte dell’ufficio, di ciò non si potrebbe fare carico all’imputato, il quale aveva tutti i diritti di essere ricercato nella proprie residenze come dichiarate all’anagrafe dei residenti esteri.

b. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento ai decreti di irreperibilità emessi dal pubblico ministero, al fine di notificare all’imputato l’avviso ex art. 415 bis c.p.p., per violazione dell’art. 169 c.p.p., commi 1 e 4, e per incompletezza delle ricerche dell’imputato ai sensi degli artt. 159 e 160 c.p.p., da cui deriva la nullità dell’avviso dell’art. 415 bis c.p.p., dell’avviso dell’udienza preliminare e di tutti gli atti dell’udienza preliminare medesima, ivi compreso il decreto che dispone il giudizio le successive sentenze ed i relativi giudizi di primo secondo grado; con questo motivo di ricorso si estendono ai primi decreti di irreperibilità emessi dal pubblico ministero i motivi a sostegno della precedente censura, evidenziando un ulteriore profilo di invalidità e cioè la violazione degli artt. 169 e 159 c.p.p., per aver omesso ogni ulteriore ricerca dell’indagato, anche fuori del territorio nazionale, una volta ricevuto la relazione di mancata notifica della diffida ex art. 169 c.p.p..

c. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento al decreto di irreperibilità emesso dal tribunale di Roma il 06/03/2003, al fine di notificare all’imputato il decreto che dispone il giudizio, per violazione dell’art. 169 c.p.p., commi 1 e 4, nonchè per incompletezza delle ricerche dell’imputato ai sensi degli artt. 159 e 360 c.p.p., da cui deriva la nullità della sentenza di primo grado ed il giudizio di primo grado per omessa citazione a giudizio dell’imputato ai sensi degli artt. 179 e 185 c.p.p., e tutti gli atti successivi. Lamenta la difesa che il GUP non abbia mai emesso il decreto di irreperibilità per la notifica del decreto che dispone il giudizio, trasmettendo gli atti al tribunale senza la notifica del predetto decreto di rinvio a giudizio. Il tribunale disponeva l’effettuazione della diffida ex art. 169 c.p.p., che veniva effettuata sulla base dell’accertamento anagrafico erroneo operato dai carabinieri sull’anagrafe ordinaria; di conseguenza, all’udienza del 06/03/2003 il collegio dichiarava la irreperibilità dell’imputato, disponendo i relativi accertamenti, con ordine alla cancelleria di acquisire il certificato anagrafico. Tale certificato veniva rilasciato dal Comune di Roma il 07/10/2003 e cioè cinque mesi dopo l’emissione del decreto di irreperibilità da parte del tribunale, con ciò invertendo l’ordine logico che prevede prima l’effettuazione delle ricerche e poi, in caso di esito negativo, l’emissione del decreto di irreperibilità. Ne consegue, secondo la difesa, la omissione di una corretta citazione a giudizio dell’imputato ai sensi dell’art. 179 c.p.p., da cui discende la nullità della sentenza e dell’intero giudizio di primo e secondo grado.

d. Mancanza, erroneità, illogicità della motivazione in ordine alla aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Prescrizione del reato. In primo luogo la difesa eccepisce la non applicabilità dell’aggravante di cui alla *******., art. 219, nel caso di bancarotta impropria; inoltre ritiene che l’aggravante del danno di rilevante gravità non sia stata contestata e comunque che in fatto l’aggravante non sia stata applicata, essendo stata la pena determinata esclusivamente sulla base dell’aggravante contestata (cioè quella di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall’art. 216).

e. Omessa motivazione su elemento oggettivo con riferimento all’acquisto delle quote di Eur Verde Srl ed omessa motivazione sull’elemento soggettivo per tutti i reati contestati, per i quali la difesa aveva dedotto in appello che il S. era una mera festa di legno, non consapevole degli intenti distrattivi del C..

f. Omessa motivazione sulla bancarotta documentale; in particolare sulle deduzioni difensive in ordine alla cessazione della carica di amministratore della Immobiliare Spalato a far data dal 26/02/1992, mentre invece l’imputazione dell’omessa tenuta delle scritture contabili si riferiva ad un periodo successivo al marzo 1993, quando era succeduto nell’incarico il signor V.F.C..

g. Mancanza e manifesta contraddittorietà di motivazione con riferimento alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.; anche su questo punto la Corte avrebbe inspiegabilmente omesso di motivare la immeritevolezza dell’imputato a beneficiarne, ritenendolo comunque contraddittoriamente meritevole di uno sconto di pena stante il ruolo marginale nella vicenda.

6 – C.I. ha esposto i seguenti motivi di ricorso:

a. inosservanza dell’art. 37 c.p.p., comma 1, quale risultante a seguito della sentenza numero 283 del 14/07/2000 della Corte costituzionale; in subordine questione di legittimità costituzionale del predetto art. 37, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Afferma la difesa che il giudice R. nelle vesti di giudice sostituto del giudice delegato del fallimento della società ALIFIN aveva a suo tempo disposto la revoca dell’imputato dalla carica di amministratore unico della società “azienda agricola di CORBARA”, ritenendolo responsabile degli episodi di cattiva gestione, poi ricompresi nelle contestazioni di cui ai capi G) ed M) della rubrica. L’imputato proponeva dichiarazioni di ricusazione presso la competente Corte d’appello di Roma, la quale dichiarava istanza inammissibile; tale ordinanza veniva impugnata con ricorso per cassazione e questa Corte, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 36 e 37 c.p.p., rigettava il ricorso con sentenza del 05/01/1999. Nelle more del presente procedimento è successivamente intervenuta la sentenza della Corte costituzionale numero 283 del 2000 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 37 nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. La difesa del ricorrente eccepiva la nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione degli artt. 36 e 37, ma il collegio respingeva l’eccezione, ritenendo esaurita la situazione processuale già devoluta al giudice della ricusazione è divenuta definitiva per effetto della pronuncia di rigetto della Corte di cassazione. Il giudice di appello ha ritenuto che, anche ammettendo la possibilità di esaminare la decisione del Gup alla stregua delle nuove regole in materia di ricusazione introdotto dalla Corte cost, non fosse possibile prescindere dalle considerazioni esposte dalla Corte di cassazione dell’ordinanza di rigetto, ove si escludeva che la decisione del giudice R. – in qualità di giudice delegato – avesse avuto ad oggetto una preventiva valutazione dei fatti costituenti responsabilità penale, di cui al presente procedimento.

Or bene, secondo la difesa si deve tener conto dell’efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento a situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio, con l’unica esclusione di quelle situazioni giuridiche ormai esaurite. Fulcro della questione è pertanto se la pronuncia della Corte costituzionale sopra richiamata sia idonea a scardinare la preclusione endoprocessuale costituita dall’infruttuosa instaurazione della procedura di ricusazione; secondo la difesa si deve dare alla questione risposta affermativa, in ragione della funzione garantista di connessa all’efficacia retroattiva delle sentenze del giudice costituzionale.

b. Inosservanza dell’art. 522 c.p.p., e art. 604 c.p.p., comma 1, in relazione al capo A del procedimento penale numero 20.300-02, per il quale è stata applicata la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, comma 1, nonostante la stessa non fosse mai stata espressamente contestata, nè fosse in alcun modo evincibile dal capo di imputazione.

c. Erronea applicazione della *******., art. 219, comma 1, nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto applicabile la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità anche all’ipotesi di bancarotta impropria.

d. Inosservanza dell’art. 429 c.p.p., comma 2, in relazione al comma 1, lett. c, del medesimo articolo e conseguente nullità della sentenza di primo e di secondo grado per mancanza di chiarezza decisione dei termini di cui ai capi A, D, H del procedimento penale 3465-99, nonchè inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza con particolare riferimento agli artt. 181 e 182 c.p.p..

La difesa lamenta la mancata esatta indicazione dei precisi periodi di tempo in cui le asserite condotte distrattive dei patrimoni delle società fallite sarebbero state poste in essere. Lamenta inoltre la ritenuta tardività (da parte della Corte d’appello) dell’eccezione di nullità del decreto che disponeva il giudizio.

e. Inosservanza dell’art. 416 c.p.p. (nella versione introdotta dalla L. n. 234 del 1997) e conseguente nullità della richiesta di rinvio a giudizio di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di primo secondo grado, perchè il pubblico ministero – avendo invitato l’indagato a presentarsi il 25/09/1997 per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375 c.p.p. – a fronte del legittimo impedimento del difensore ritualmente dedotto non rigettava la predetta istanza, nè provvedeva a fissare ulteriore data per l’espletamento dell’incombente investigativo (interrogatorio), nè infine provvedeva all’esecuzione del medesimo.

f. Inosservanza dell’art. 375 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. C, nella patte in cui l’invito a comparire del pubblico ministero per rendere l’interrogatorio conteneva una descrizione assolutamente vaga, indeterminata ed incompleta degli addebiti e conseguente nullità di tutti gli atti successivi.

g. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza con riferimento agli artt. 180, 181, 182 e 183 c.p.p., nella parte in cui il tribunale prima e la Corte d’appello poi hanno ritenuto tardive, ovvero sanate, le eccezioni di nullità di cui ai due punti precedenti.

h. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento all’art. 229 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. C, posto che il perito nominato dal tribunale di primo grado procedeva al supplemento di perizia senza dare avviso alle parti ed ai consulenti tecnici di parte delle ulteriori operazioni peritali da compiersi, prendendo visione di documentazione ulteriore rispetto a quella precedentemente analizzata in contraddittorio, con conseguente nullità della perizia delle sentenze di primo grado di appello per violazione del diritto di difesa.

i. Inutilizzabilità della relazione del perito nominato dal tribunale, atteso che quest’ultima riportava pedissequamente il contenuto di atti dichiarati espressamente inutilizzabili da parte del medesimo giudice di prime cure.

j. Omissione o carenza di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità in ordine ai capi A, C, D, F1 della rubrica di imputazione; sotto tale profilo si lamenta che la sentenza di appello abbia omesso di motivare su alcuni aspetti già pretermessi dal tribunale, limitandosi a sintetizzare in punto di responsabilità dell’imputato le considerazioni già gravemente lacunose del primo grado.

k. Mancanza di motivazione nella parte in cui la sentenza di appello non argomenta circa la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l’escussione di alcuni testi di riferimento, dei dichiaranti indicati nel supplemento di relazione del perito, nonchè dei testimoni indicati in lista, ritualmente ammessi e dai espressamente revocati. Conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi de relato B. e V. ai sensi dell’art. 195 c.p.p., comma 3, perchè il tribunale non disponeva la citazione dei testi di riferimento, benchè richiesta.

I. Omissione della motivazione o, comunque, assoluta carenza della stessa in relazione alla mancata valutazione delle prospettazioni difensive devolute all’attenzione del giudice del gravame attraverso la presentazione di apposita memoria del 21 gennaio 2011.

Motivi della decisione

1. E’ opportuno trattare per prima la questione relativa alla applicabilità della circostanza aggravante speciale di cui all’articolo 219 della legge fallimentare all’ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria, in quanto motivo di ricorso comune a tutti e tre i ricorrenti. Corrisponde a verità che questa stessa sezione della Corte ha recentemente affermato che non è applicabile la circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui alla *******., art. 219, comma 1, all’ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta impropria, stante il richiamo letterale della *******., art. 219 comma 1, circoscritto alla *******., artt. 216, 217 e 218 (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8829 del 18/12/2009, Rv. 246154); tuttavia non può parlarsi di vero e proprio contrasto, che imporrebbe la rimessione alle sezioni unite, trattandosi di una pronuncia isolata che si inserisce nell’ambito di un orientamento consolidato in senso contrario (tra le più recenti si vedano Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, ******, Rv. 252009; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Rv. 251215, ******; Sez. 5, Sentenza n. 127 del 08/11/2011, Rv. 252664, *******; Sez. 5, Sentenza n. 30932 del 22/06/2010, Rv. 247970 e Sez. 5, Sentenza n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247320, mentre per il passato si possono vedere Cass. Sez. 5, 29 novembre 1968, Solare, CED Cass. 110171; Cass. Sez. 5, 27.4.1992, **********, CED Cass. 191564). L’arresto di questa sezione del 2009 ha rammentato che la bancarotta c.d. “impropria” si presenta come reato a diversa struttura rispetto alla fattispecie “propria”, sicchè mancando, nell’art. 223, il rinvio all’art. 219, non sarebbero applicabili ai soggetti di cui all’articolo 223 le predette aggravanti, non potendosi operare un’interpretazione analogica, vietata dal divieto di analogia in malam partem in ambito penale (risolvendosi l’operazione ermeneutica in una lettura sfavorevole al reo). Ma all’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 219 non si giunge percorrendo la via dell’interpretazione analogica, bensì tramite una semplice operazione ermeneutica di tipo sistematico ed, al più, con una interpretazione di tipo estensivo; si vuole dire che l’applicabilità dell’aggravante per la bancarotta impropria deriva direttamente dalla sua disciplina normativa e non si ricava invece in via di integrazione analogica di una disciplina carente. Innanzitutto si devono distinguere le ipotesi previste dall’art. 223, comma 1, da quelle del comma successivo; mentre in quest’ultima norma vengono introdotte nuove fattispecie di reato, per le quali il rinvio all’art. 216, è solo quoad poenam, nel comma 1, vengono sanzionate le stesse condotte previste dall’art. 216, con l’unica differenza che in questo caso sono realizzate da soggetti diversi dall’imprenditore, sebbene in qualche modo legati all’amministrazione dell’ente collettivo. Ne consegue che le differenze strutturali tra la bancarotta propria e quella impropria di cui all’art. 223, comma 1, sono minime e non attengono al dato oggettivo della condotta; ne conseguirebbe, pertanto – seguendo l’interpretazione propugnata dal ricorrente – una ingiustificata disparità di trattamento a favore degli amministratori degli enti collettivi, tanto più irragionevole se si pensa che le più vaste dimensioni dell’impresa societaria comportano normalmente una maggiore gravità e diffusività delle conseguenze dannose del reato di bancarotta, anche a causa del più elevato dinamismo e della più intensa pericolosità degli organismi societari, capaci di ledere molteplici interessi. E’ ben vero che una tale considerazione di ordine logico non sarebbe sufficiente a scalfire una chiara disposizione normativa in senso contrario, ma nel caso in esame vi è la possibilità di operare un’interpretazione non solo costituzionalmente orientata, bensì anche più aderente al dato sistematico. Ebbene, l’art. 223, comma 1, dice che agli amministratori (…) di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nell’art. 216, si applicano le pene ivi stabilite. Ciò significa che la determinazione della pena per i reati commessi ai sensi dell’art. 223, comma 1, si deve operare con riferimento a quanto previsto dall’art. 216, per la bancarotta propria; ma le pene per la bancarotta propria si determinano tenendo conto non solo dei minimi e massimi edittali contemplati dall’art. 216, bensì anche considerando le attenuanti e le aggravanti “speciali” previste per tali reati. Il rinvio alla determinazione della pena, cioè, deve ritenersi integrale ed è basato sul presupposto della identità oggettiva delle condotte; ogni diversa interpretazione sarebbe irragionevole in quanto condotte potenzialmente più pericolose sarebbero punite in modo più lieve.

Ne conseguirebbe il rilievo d’ufficio della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della *******., art. 223, comma 1, nella parte in cui non prevede che ai reati di bancarotta commessi dai soggetti gestori delle imprese societarie si applichino le aggravanti previste dall’art. 219 della medesima legge. Ma, per costante insegnamento del giudice delle leggi, l’interprete deve prima di tutto verificare se sia possibile operare un’interpretazione costituzionalmente orientata e solo in caso negativo rimettere gli atti alla Consulta. Nel caso di specie non risulta essersi formato un diritto vivente, impeditivo di una diversa interpretazione, mentre sussiste invece la possibilità di operare un’interpretazione, peraltro conforme alla giurisprudenza maggioritaria, che sia rispettosa dei canoni costituzionali. Nè può dirsi ostativa ad una tale interpretazione la recente sentenza delle Sezioni Unite (21039/2011, ***), la quale affronta il problema incidentalmente in un breve passo della motivazione; non è chiaro, infatti, l’intendimento delle sezioni unite, le quali prima parlano di interpretazione estensiva e poi di applicazione analogica. Pare emergere dal contesto della motivazione (riferita al diverso caso dell’applicabilità dell’art. 219, comma 2, n. 1) che l’applicabilità dell’art. 219 alla bancarotta impropria sia diretta (“..il richiamo contenuto nelle norme incriminatici della bancarotta impropria allo stesso trattamento sanzionatolo previsto per le corrispondenti ipotesi ordinarie non legittima margini di dubbio sull’applicabilità del relativo regime nella sua interezza, ivi compresa l’aggravante sui generis di cui si discute. D’altra parte, avendo il legislatore posto su un piano paritario i reati di bancarotta propria e quelli di bancarotta impropria, non v’è ragione, ricorrendo l’eadem ratio, di differenziare la disciplina sanzionatola”); il periodo successivo della motivazione sembra indicare che l’applicabilità del 219 può operare solo in via analogica (“L’applicazione analogica della L ****., art. 219, ai reati di bancarotta impropria non può ritenersi preclusa, trattandosi di disposizione favorevole all’imputato..”), ma così interpretato implicherebbe una contraddittorietà evidente tra i due passi della sentenza. Quest’ultimo periodo deve dunque essere interpretato come argomento subordinato per giustificare l’applicabilità dell’art. 219, comma 2, n. 1, alla bancarotta impropria, anche qualora tale applicabilità presupponesse un’interpretazione analogica (che viene però esclusa dalla sentenza). Vi è, infine, da prendere in esame un ultimo aspetto, di natura sistematica, che potrebbe indurre l’interprete ad una interpretazione restrittiva; la *******., artt. da 223 a 226, si occupano dell’estensione delle pene previste per l’imprenditore individuale agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori delle società dichiarate fallite. In tali norme sono richiamati espressamente gli artt. 216, 217, 218 e 220, mentre non è mai richiamato il 219. Da ciò potrebbe desumersi un’esclusione volontaria di quest’ultima norma da parte del legislatore, con conseguente sua inapplicabilità a tutte le ipotesi di bancarotta impropria. In realtà una tale interpretazione si palesa superficiale e non tiene conto di un dato fondamentale, e cioè del fatto che mentre gli artt. 216, 217, 218 e 220, individuano delle specifiche fattispecie di reato, l’art. 219, contempla delle semplici circostanze (anche se la sentenza citata delle Sezioni Unite riqualifica sostanzialmente l’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, come una peculiare disciplina del concorso di reati).

2. Venendo ora al ricorso di Si.Ca.Mo., si osserva quanto segue: il primo motivo è troppo generico e pertanto inammissibile, non essendo determinante di per sè il valore del patrimonio immobiliare della società finanziata, quanto piuttosto la sua consistenza patrimoniale complessiva. Quanto alla questione relativa all’elemento soggettivo, relazionata al rimborso di quasi la metà del finanziamento per sorte capitale, si ricorda che la corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di appello nelle valutazioni di merito, ove adeguatamente motivate; nel caso di specie vi è motivazione specifica a pagina 38 della sentenza ed in ogni caso si deve ricordare che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, *********; conff. Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, *******; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano; sez. 2, n. 19947 del 15 maggio 2008). Quanto alle censure formulate dall’appellante in ordine alla condotta di concorso, vale quanto detto in precedenza. La corte ha motivato alla pagina 38 della sentenza ed in ogni caso si deve fare riferimento al risultato complessivo derivante da una lettura sistematica delle due sentenze di merito. Per il resto il motivo di ricorso è infondato, in quanto sollecita una diversa valutazione delle prove con riferimento alle finalità dell’azione, allegando illogicità motivazionali del tutto insussistenti.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato; la censura non solo è generica, ma è anche infondata dal momento che dalla motivazione della sentenza alla pagina 38, secondo capoverso, si evince che la corte d’appello ha ritenuto sussistente la compartecipazione soggettiva del ricorrente alla distrazione architettata dal C.. La richiesta di riqualificazione giuridica non è pertanto fondata, contrastando con una valutazione di merito operata dal giudice di appello con adeguata motivazione.

Non essendovi la violazione di legge prospettata, del tutto irrilevante è la mancanza di specifica motivazione sul punto.

4. Infine, con riferimento al trattamento sanzionatorio, è vero che la Corte non ha motivato in modo specifico sulle attenuanti generiche, ma siccome ha ridotto la pena al Si. proprio sulla base degli elementi addotti (risalenza dei fatti e sacrificio economico), può ritenersi che vi sia motivazione implicita di rigetto sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, con valutazione degli elementi prospettati dalla difesa ai sensi dell’articolo 133 del codice penale ai fini della riduzione della pena. Anche questo motivo, pertanto, deve essere respinto. Ne consegue il rigetto del ricorso di Si.Ca.Mo..

5. Il ricorso di S.A. è, invece, fondato e merita pertanto accoglimento. Emerge dal certificato storico anagrafico dell’AIRE prodotto in appello che l’imputato aveva tempestivamente segnalato all’anagrafe speciale dei residenti all’estero tutti i cambiamenti di residenza e che dunque l’impossibilità di notifica al domicilio è dipesa dall’incompletezza degli accertamenti prodromici alla emissione dei decreti di irreperibilità. Sia il pubblico ministero che i giudici di merito hanno condotto le proprie indagini, senza ulteriori doverosi approfondimenti, solamente all’anagrafe ordinaria e non invece presso il registro dell’anagrafe della popolazione residente all’estero, nel quale avrebbero trovato tutti i successivi trasferimenti ed avrebbero quindi potuto notificare gli atti processuali presso la residenza effettiva dell’imputato.

Contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, a seguito di iscrizione nel registro speciale dei residenti all’estero il soggetto è cancellato dall’anagrafe ordinarla, nella quale risulta solo la prima destinazione successiva, quale luogo che giustifica la cancellazione; tutti i successivi trasferimenti, fino a che l’individuo non ritorna in Italia, devono essere comunicati e sono annotati presso l’anagrafe speciale, cosa che risulta regolarmente avvenuta nel caso in esame. Deriva da quanto esposto la nullità dei decreti di irreperibilità e di tutti gli atti successivamente notificati, al che consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

6. Il ricorso di C.I. è infondato per le seguenti ragioni: la questione principale dedotta con il primo motivo è inammissibile, posto che il procedimento incidentale di ricusazione si è concluso a seguito della pronuncia della Corte di cassazione n. 1 del 5 gennaio 1999, la quale ha così statuito (si riporta la massima ufficiale): “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa svolgere le funzioni di GUP il giudice che ha conosciuto in altro procedimento i fatti oggetto della imputazione; ciò in quanto il predetto articolo, prevedendo la incompatibilità del giudice con riferimento ad atti posti in essere in fasi o gradi precedenti dello stesso procedimento, non può essere invocato per i provvedimenti emessi in procedimenti diversi. Parimenti infondata manifestamente è la questione di costituzionalità agli artt. 36 e 37 c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., (nella parte in cui non prevedono, come ipotesi di astensione e ricusazione, il provvedimento emesso precedentemente dal giudice, che, in qualità di giudice delegato al fallimento, aveva disposto la destituzione dalla carica di amministratore unico dell’imputato); ciò in quanto il provvedimento di revoca dell’amministratore e di sua sostituzione, emesso – a richiesta del curatore – dal giudice delegato al fallimento, rientra nelle funzioni tutorie, di controllo e di direzione della procedura fallimentare e non anticipa il giudizio penale di responsabilità per reati fallimentari, nè incide su di esso. Invero i provvedimenti del giudice delegato (che hanno la forma del decreto non motivato) non contengono alcun giudizio sull’esistenza di illeciti e sulla attribuibilità degli stessi a comportamenti penalmente rilevanti” (Sez. 5, n. 1 del 05/01/1999 – dep. 01/04/1999, ******** I, Rv. 212927). Ne consegue che – alla data di declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della norma in oggetto – la questione sulla incompatibilità doveva considerarsi ormai esaurita.

7. Inoltre, anche a voler considerare non esaurita la questione, deve rilevarsi come il motivo di ricorso sia comunque infondato; la Corte di cassazione ha infatti ritenuto che il provvedimento assunto dal dottor R., quale sostituto del giudice delegato, non implicasse alcuna valutazione di colpevolezza in ordine ai reati fallimentari oggi contestati all’imputato e tale valutazione è oggi coperta dal giudicato e non può più essere rimessa in discussione, nemmeno a seguito della pronuncia della corte costituzionale, perchè se è vero che i margini di operatività dell’art. 34 c.p.p., sono stati ulteriormente allargati, rimane pur sempre necessario che la primitiva decisione del giudice ricusato abbia avuto ad oggetto una valutazione di responsabilità penale per i fatti oggetto del procedimento (circostanza che, in forza della citata sentenza della suprema corte, deve ritenersi esclusa e non più revocabile in dubbio). Ne consegue non solo il rigetto del primo motivo di ricorso, ma anche la irrilevanza nel presente giudizio della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa.

8. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè si tratta di questione nuova, che non era stata dedotta con l’atto di appello; ne consegue che ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., – non trattandosi di nullità assoluta; cfr. Sez. 4, n. 41 del 22/11/1996, ********, Rv. 207407 – non poteva essere oggetto di ricorso per Cassazione.

9. Il terzo motivo di ricorso, comune agli altri ricorrenti, è già stato esaminato in apertura.

10.11 quarto motivo di ricorso, con il quale si è dedotta la mancanza di chiarezza e precisione dei termini di cui ai capi A, D, H del procedimento penale 3465-99, nonchè l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza, con particolare riferimento agli artt. 181 e 182 c.p.p., è infondato; anche ritenendo tempestiva l’eccezione, i capi di imputazione non sono così oscuri da comportarne la nullità, tanto più che in questo caso si può ben dire che la contestazione non poteva contenere tutti i dettagli dei fatti, dovendosi limitare ad indicare le condotte distrattive nei loro termini essenziali. Inoltre, nel corso del dibattimento vi è stato il necessario approfondimento e dunque l’imputato è stato messo nelle condizioni di difendersi adeguatamente, tanto più che, come già rilevato allora dal tribunale, la sua posizione all’interno delle predette società gli consentiva ampiamente di comprendere il senso e la portata delle contestazioni operate dal pubblico ministero.

11. Quanto all’asserita inosservanza dell’art. 416 c.p.p., (nella versione introdotta dalla L. n. 234 del 1997), con conseguente nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi, si osserva che il pubblico ministero adempie agli obblighi di legge con la semplice comunicazione dell’invito a comparire, essendo poi irrilevante la presenza o meno dell’indagato e del suo difensore. A tal proposito si ricorda che le norme sul legittimo impedimento sono applicabili solo alla fase del dibattimento, con esclusione delle udienze che si svolgono dinanzi al giudice per le indagini preliminari (Sez. 1, n. 2551 del 02/02/1993 – dep. 17/03/1993, *******, Rv. 194077) e dunque a maggior ragione degli incombenti che si svolgono davanti al P.M.; d’altronde, la presenza del difensore durante l’interrogatorio reso dall’imputato dinanzi al PM, a seguito dell’invito a comparire ai sensi dell’art. 375 c.p.p., non ha alcuna rilevanza ai fini della validità del procedimento, giacchè in tale sede la presenza del difensore, pur essendo un diritto dell’imputato, non è obbligatoria (Sez. 2, n. 39048 del 05/12/2001 – dep. 20/11/2002, *******, Rv. 223186). Non è dunque configurabile la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per il caso in cui, ritualmente notificato l’avviso di conclusione delle indagini contenente l’invito a rendere l’interrogatorio, l’incombente non abbia poi, di fatto, avuto luogo (cfr. Sez. 1, n. 35703 del 10/10/2006, Sapere, Rv. 234895).

12.11 successivo motivo, con cui si è dedotta una descrizione assolutamente vaga, indeterminata ed incompleta degli addebiti nell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio è infondato, poichè se l’invito di cui all’art. 416 c.p.p., ha la finalità di rendere possibile all’indagato di esporre le sue difese in ordine all’imputazione prima dell’esercizio dell’azione penale, non è tuttavia necessario che contenga una descrizione dettagliata ed analitica dei fatti contestati, i quali possono essere compiutamente precisati in tutti i loro elementi solo nel corso del dibattimento.

13. In ordine al motivo relativo alla dedotta inosservanza dell’art. 229 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. C, con riferimento all’omesso avviso alle parti ed ai consulenti tecnici di parte delle ulteriori operazioni peritali, si rileva innanzitutto che, secondo quanto dà atto la Corte d’appello alla pagina 21, la difesa del C. aveva chiesto ed ottenuto un rinvio per esaminare la perizia integrativa, così accettando gli effetti dell’atto e sanando dunque le lamentate irregolarità. In ogni caso, che vi sia stato l’esame di documentazione del tutto nuova è deduzione della difesa derivante da una valutazione soggettiva delle dichiarazioni rese dal perito su domanda delle parti e non invece un fatto incontrovertibile. Al contrario, ritiene questa Corte che dallo stesso verbale allegato dal ricorrente emerga con sufficiente certezza che si trattava di un semplice supplemento di perizia per rispondere alle censure delle parti, a fronte del quale il perito aveva dovuto riesaminare alcuni documenti e non procedere invece all’acquisizione di nuova documentazione.

14. Il motivo di ricorso relativo alla inutilizzabilità della relazione del perito nominato dal tribunale (sulla considerazione che la perizia riportava pedissequamente il contenuto di atti dichiarati espressamente inutilizzabili da parte del medesimo giudice di prime cure) è infondato, dal momento che si tratta di valutazione di natura tecnica che il nuovo perito ha condiviso e fatto propria e dunque riprodotto in termini analoghi a quanto effettuato dai curatori M.A. e M.T.. Non è pertanto sufficiente ad invalidare la perizia il fatto che il perito Ri., nell’ambito delle sue autonome valutazioni, sia pervenuto a conclusioni identiche a quelle rassegnate dai precedenti periti.

15. Il motivo relativo alla dedotta omissione o carenza di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità in ordine ai capi A, C, D, F1 della rubrica di imputazione è infondato, risultando dal complesso delle motivazioni di primo e secondo grado una motivazione idonea e priva di vizi logici; si deve poi rammentare, in ogni caso, che per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. sez. 2, n. 24847 del 5 maggio 2009, ********). Il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l’analisi approfondita e l’esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l’”ossatura” dello schema difensivo dell’imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte (cfr. Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, ******). La sentenza di merito non è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, ******, Rv. 250900).

16. Col motivo successivo si lamentava ancora mancanza di motivazione circa la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l’escussione di alcuni testi di riferimento, dei dichiaranti indicati nel supplemento di relazione del perito, nonchè dei testimoni indicati in lista; il motivo è inammissibile, dal momento che non argomenta in ordine alla decisività delle deposizioni probatorie in oggetto e cioè con riferimento al fatto che, ove fossero dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni de relato (ammesso che fossero tali) per mancanza di audizione delle fonti, la sentenza ne dovrebbe risentire in modo tale da essere completamente scardinato l’iter logico argomentativo della stessa. Quanto alla mancata ammissione dei testi a difesa indicati in lista, a prescindere dal fatto che quella relativa alla superfluità della prova è una valutazione di merito non sindacabile in cassazione, si rileva sul punto anche la mancanza di specificità del ricorso, posto che la parte che intende censurare con ricorso per cassazione l’ordinanza del giudice che, all’esito dell’istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è tenuta, in ossequio al principio di specificità di all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue. (Cosa che nel caso di specie non è stata fatta, se non in maniera del tutto generica). (Sez. 6, n. 15673 del 19/12/2011, Ceresolì, Rv. 252581). Quanto alla mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello, si ricorda che alla rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello, di cui all’art. 603 c.p.p., comma 1, può ricorrersi solo quando il giudice ritenga “di non poter decidere allo stato degli atti”, sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonchè quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007 – dep. 24/09/2007, *******, Rv. 237410). Situazione evidentemente non ricorrente nel caso di specie, in cui la Corte ha ritenuto di poter decidere sulla scorta delle prove già assunte in primo grado.

17. Infine, con un ultimo motivo di ricorso si lamentava un vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle prospettazioni difensive devolute all’attenzione del giudice del gravame attraverso la presentazione di apposita memoria del 21 gennaio 2011; questo motivo di ricorso è generico e inammissibile per mancanza di autosufficienza, non essendo consentito nel ricorso fare un mero rinvio a questioni sollevate in altra fase procedimentale, pur allegando l’atto che le contiene. Sul punto di veda sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, *********, Rv. 236689: “E’ inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica”.

18. Ne consegue che i ricorsi di Si.Ca.Mo. e C. I. devono essere rigettati, con la condanna di ciascuno al pagamento delle spese processuali e del C. anche al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Delta Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, che si liquidano come da dispositivo.

19. Il ricorso di S.A. va, invece, accolto, con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua; gli atti vanno trasmessi al pubblico ministero presso il tribunale di Roma per la rinnovazione degli atti colpiti da nullità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di S. A., nonchè quella di primo grado, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. il 13.03.2001 e dispone trasmettersi gli atti alla procura della Repubblica di Roma per il corso ulteriore.

Rigetta i ricorsi di Si.Ca.Mo. e C.I. e condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali e il C. anche al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Delta Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori come per legge.

Redazione