Infortuni sul lavoro ed esclusione della responsabilità (Cass. n. 21135/2012)

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Massima

Nel caso di infortunio sul lavoro deve essere considerato abnorme il comportamento che si ponga, per la stranezza e la imprevedibilità, al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte di coloro che sono preposti all’applicazione delle misure di prevenzione in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

 

1.     Premessa

 

Nella decisione in commento del 18 novembre 2012 n. 21135 i giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile dell’infortunio occorso nel caso in cui il prestatore di lavoro trasporti il materiale a mano anziché con il muletto.

Le norme in materia di prevenzione antinfortnustica hanno quale scopo la tutela del prestatore di lavoro anche da incidenti che possano derivare, come giurisprudenza precedente ha precisato (1), dalla sua negligenza, imprudenza o imperizia.

La responsabilità penale del datore di lavoro può escludersi solo nella ipotesi in cui l’infortunio sia derivato al prestatore di lavoro da un comportamento anomalo, abnorme dello stesso, che abbia i caratteri della eccezionalità, abnormità o della esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo nonché alle direttive organizzative.

Tale comportamento dovrà acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a giustificare l’evento – infortunio.

Le norme che impongono l’osservanza di misure di sicurezza nello svolgimento del lavoro, sono norme di rilevanza penale la cui inosservanza comporta commissione di reato, passibile di sanzione.

Le norme di tale natura sono innanzi tutto quelle previste dal Codice Penale (art. 437 cp che stabilisce la responsabilità di chiunque omette di collocare impianti,apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione…con l’aggravante specifica se dal fatto deriva un disastro o un infortunio.

Altro reato previsto dal Codice Penale di cui può essere imputato il DL è quello previsto dall’art. 451 c.p.

Anche questo reato è un delitto determinato da omissione , delitto che interessa sia il DL sia altri che lo abbiano compiuto. Anche per tale reato occorre provare la colpa.( omissione o rimozione di apparecchi destinati alla estinzione di un incendio al salvataggio al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro) (2).

 

 

2.          La fattispecie

 

Nella sentenza che si commenta si era proposto ricorso avverso il rigetto della domanda diretta all’ottenimento della dichiarazione di responsabilità della società nella causazione dell’infortunio occorso durante lo svolgimento dell’attività lavorativa di un dipendente della stessa.

La Corte d’Appello aveva precisato che:

a) il Tribunale ha concluso per la completa estraneità ai fatti di causa di qualsiasi comportamento della datrice di lavoro negligente o inadempiente alle previsioni di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) la D., nell’atto d’appello, benché formalmente ribadisca tutti gli originari profili di attribuibilità dell’incidente alla responsabilità del datore di lavoro, nelle argomentazioni si sofferma solo sulla violazione del combinato disposto dell’art. 168 d.P.R. 547/1955 e degli artt. 9, 47, 40, d.lgs. 626/1994 assumendo che l’infortunio è avvenuto nel trasporto di pesanti rotoloni di feltro che non avrebbe dovuto essere effettuato manualmente (come è accaduto all’atto del sinistro e come di solito avveniva) ma con strumenti a trazione meccanica e sostenendo che l’infortunio stesso si è verificato a causa del pavimento unto e cosparso di polvere, della mancanza di istruzioni antinfortunistiche nonché di adeguata attrezzatura (scarpe antiscivolo) ai dipendenti e della supervisione di un superiore gerarchico;

c) premesso che tutti i suindicati elementi sono stati oggetto di esame da parte del Tribunale, va precisato che, in base al principio della specificità dei motivi d’appello, l’unica censura dotata di tale carattere è quella relativa al mancato uso di un mezzo meccanico;

d) tale censura è, peraltro, infondata essendo pienamente da condividere e da ribadire le osservazioni contenute, sul punto, nella sentenza di primo grado, dalle quali emerge che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, alla squadra di operaie di cui faceva parte la D. non è stato affidato il compito di trasportare dei materiali pesanti nei locali dell’azienda, ma soltanto quello di provvedere all’inserimento del tubolare del tessuto di base su due rulli in alluminio onde predisporlo per la rammendatura, il che comportava il sollevamento di un peso pari al massimo a Kg. 25, in sei operaie, senza elevato rischio di infortuni per le addette e quindi senza che le modalità organizzative dell’operazione possano considerarsi di per sé pericolose per l’incolumità delle lavoratrici.

Il ricorso del lavoratore domanda la cassazione della sentenza per due motivi;

–         con il primo motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., con riferimento al mancato esame dei profili di censura del comportamento del datore di lavoro attinenti l’organizzazione del lavoro; b) omessa, insufficiente e comunque carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;

–         con il secondo motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 168 d.P.R. n. 547 del 1955 e degli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 626 del 1994; b) vizio logico di motivazione.

 

3. Conclusioni

 

Nella decisione in commento si precisa che dal combinato disposto degli invocati artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 626 del 1994 si desume che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la movimentazione manuale dei carichi non è esclusa, ma è ammessa sia pure in via residuale, a condizione che il datore di lavoro adotti le misure organizzative necessarie, disciplina rimasta sostanzialmente invariata negli artt. 167 e 168 del d.lgs. 81/2008.

Si legge testualmente che “Nella specie la Corte territoriale, con affermazione adeguatamente motivata e non specificamente contestata, dopo avere escluso che la squadra di operaie di cui faceva parte la ricorrente avesse il compito di trasportare dei materiali pesanti nei locali dell’azienda, ed aver precisato che le operazioni cui doveva provvedere la squadra comportavano il sollevamento di un peso pari al massimo a Kg. 25, in sei operaie, ha aggiunto che si trattava di mansioni prive di elevato rischio di infortuni per le addette e le cui modalità organizzative non erano tali da comportare di per sé pericoli per l’incolumità delle lavoratrici”.

Da ciò ne consegue che le censure prospettate con il secondo motivo appaiono destituite di fondamento; il ricorso, pertanto, deve essere respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

 

 

Rassegna giurisprudenziale in tema di sicurezza

La responsabilità penale diretta del datore di lavoro per l’inosservanza di norme antinfortunistiche non é esclusa per il solo fatto che lo stesso abbia designato il RSPP giacché tale designazione non equivale ad una delega di funzioni. Cass. pen. sez. IV, 16 febbraio 2012 n. 6400

 

La responsabilità del DDL in caso di negligenza dell’infortunato.

L’osservanza delle misure di sicurezza è finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore non essendo imprevedibile un suo comportamento negligente che abbia contribuito alla verificazione del suo infortunio. Cass. pen. sez. IV 14 luglio 2011 n. 27729

 

Il datore di lavoro che in violazione delle norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ometta di apprestare le dovute cautele per garantire la sicurezza dei suoi dipendenti, risponde, a titolo di colpa, delle lesioni personali dagli stessi riportate nello svolgimento dell’attività cui siano addetti. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro violi le norme poste a garanzia della sicurezza sul lavoro, neppure l’eventuale colpa del lavoratore è idonea ad escluderne la responsabilità trattandosi di norme dirette a tutelare il lavoratore contro gli incidenti ascrivibili alla sua negligenza, imperizia o imprudenza. Trib. Campobasso, 21 marzo 2011, n. 44

 

L’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, potendosi escludere l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento: dovendosi, al riguardo, considerare abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Con la precisazione, però, che non può avere queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli. Cass. pen.  Sez. IV 26 gennaio 2011, n. 2606

 

Nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento.

Sicché, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Inoltre, l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (Cass., sez. 4, 14/12/1999 n. 3580, Bergamasco; Cass. 3/06/1999 n. 12115, Grande; Cass. 14/06/1996 n. 8676, Ieritano).

Infine, non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli, (Cass. Sez. 4, del 23.01.2007, Sentenza n. 10121). (Amb. Dir.) Cass. pen. sez. IV, 26 gennaio 2011, n. 2606

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

 

_________ 

(1) Cfr. Cass. n. 43465/2012.

(2) http://www.uiltucsabruzzo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=164 

Sentenza collegata

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