Il danno esistenziale, per essere risarcito, deve superare le soglia minima della normale tollerabilità

Lazzini Sonia 19/01/13
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Alla ricorrente non può essere riconosciuta la somma di 100.000,00 €, a titolo di danni esistenziali ed all’immagine per il generale principio dell’onere della prova,

che trova piena applicazione nelle controversie relative alle domande risarcitorie, ai sensi del quale il soggetto, che deduce di aver subito un danno, ai fini del riconoscimento del risarcimento danni deve forniret almeno alcuni indizi di prova di tali danni sia in ordine all’an che al quantum.

Sul punto, va precisato che alla totale carenza probatoria non può supplire la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, che ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche non possedute, ma non quella di ricercare la prova dei danni lamentati esonerando la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste (cfr. C.d.S.,VI, n. 5864 del 29.9.2009).

Al riguardo, va anche ricordato che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 233 dell’11.7.2003, ha affermato che i’art. 2059 C. C. (” danni non patrimoniali”) si riferisce, oltre che ai danni morali derivanti da ipotesi di reato (fattispecie insussistente nella vicenda in esame), anche alla lesione del danno alla salute e/o danno biologico (né dedotto, né dimostrato dalla ricorrente) ed agli altri danni esistenziali e/o altri danni non patrimoniali, che ledono interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e che, per essere ammessi a risarcimento, devono essere di una certa gravità o superare la soglia minima della normale tollerabilità (sul punto cfr. pure Cass. Civ. SS. UU. Sentenze n. 4063 del 22.2.2010, n. 794 del 15.1.2009 e nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11.11.2008).

Sentenza collegata

38291-1.pdf 165kB

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Lazzini Sonia

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