Il danno esistenziale deve essere provato (Cons. di Stato N. 00415/2012)

Lazzini Sonia 11/05/12
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Il Consiglio di Stato non riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale (esistenziale) patito in conseguenza di ritardata promozione

non è ravvisabile una fattispecie risarcitoria ex art.2059 del codice civile riconducibile ad una condotta imputabile all’Amministrazione

Mancano, perciò, gli elementi di fatto e di diritto richiesti per farsi luogo al riconoscimento della fattispecie risarcitoria prevista dall’art.2059 del codice civile; e la domanda di ristoro non patrimoniale avanzata dall’interessato, se non inammissibile, è sicuramente priva di fondamento giuridico

Il Collegio ritiene, invero, di dover condividere l’opzione interpretativa secondo cui il danno non patrimoniale ex art.2059 c.c., nel caso in cui consegua alla violazione di diritti fondamentali della persona, come enunciato dal Tar, costituisce un’ipotesi di “danno conseguenza” e non di “danno evento”, il cui ristoro è possibile solo a seguito dell’integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza e alla dipendenza causale (cfr, Cassazione SS.UU. 11 novembre 2008 n.26972; Cons. Stato Sez. VI 17/6/2009 n.3967)

La ricostruzione sistematica della categoria del danno esistenziale, come prospettata dall’originario ricorrente e avallata dal primo giudice, richiede, altresì, la necessità dell’allegazione degli elementi probatori anche in relazione alla riferibilità eziologica, con riferimento, cioè, alla condotta del soggetto asseritamente danneggiante (in tal senso, Cass. SS.UU. n.26972/08 già citata); e sul punto vengono ipotizzati dal primo giudice, quanto agli eventi produttivi del pregiudizio asseritamente patito dal Controinteressato, unicamente “percezioni” e “sensazioni” di tipo negativo,ma non sono provati e neppure indicati fatti e/o comportamenti eventualmente posti in essere da colleghi militari (pari grado, sottoposti e superiori gerarchici), dai quali dedurre una sorta di disvalore e/o disistima per il mancato conseguimento da parte dell’attuale appellato della promozione in parola o che comunque in concreto abbiano arrecato un disagio morale o psico-fisico al predetto ufficiale

Nella vicenda all’esame non v’ è prova e/o allegazione di elementi probatori relativi alla lamentata lesione dei valori della persona (anche sotto la specie del danno biologico da usura psico-fisica) e tanto esclude che l’azionato diritto risarcitorio possa essere riconosciuto.

Sentenza collegata

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