I rischi da interferenze esterne non sussistono nel caso di servizi di natura intellettuale, quali verifica di progetto (TAR Sent. N.00378/2012)

Lazzini Sonia 17/09/12
Scarica PDF Stampa

La specificazione contenuta nel bando di gara, con l’indicazione dei costi per la sicurezza pari a zero, risponde ad uno specifico obbligo della stazione appaltante, quello cioè di indicare i rischi da interferenze

A tal fine, dispone infatti l’art. 26 co. 3 d. lgs. n. 81/08, che: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio’ non e’ possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e’ allegato al contratto di appalto”.

Dispone poi il successivo art. 26, co. 3 bis, che “… l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale”.

Trattasi di disposizioni la cui ratio è da ricercarsi nel fatto che soltanto la stazione appaltante è in grado di prevedere i rischi da interferenze esterne (quelle derivanti, ad es, dalle particolari condizioni del luogo in cui dovrà svolgersi l’attività oggetto di appalto; dalle caratteristiche delle materie prime che dovranno essere utilizzate, ecc.), sicché soltanto essa è in grado di quantificare detti rischi, che dovranno, ovviamente, avere un’incidenza eguale per tutti i partecipanti alla gara. Per tali ragioni, è fatto obbligo alla stazione appaltante di indicare partitamente tali rischi nel bando di gara.

I rischi da interferenze esterne, tuttavia, non sussistono nel caso di servizi di natura intellettuale, ed è per questa ragione che il cennato art. 26 co. 3 bis, esclude in tal caso l’obbligo, per la stazione appaltante, di indicazione degli stessi nel bando di gara.

In ossequio alle suddette previsioni normative, il bando di gara ha correttamente previsto che “l’importo per gli oneri della sicurezza è pari a 0, trattandosi di servizi di natura intellettuale”. Nel far ciò, tuttavia, l’amministrazione ha chiaramente voluto riferirsi unicamente ai rischi da interferenze esterne – rischi che, si ribadisce, soltanto la stazione appaltante è in grado di apprezzare – e giammai a quelli derivanti dall’organizzazione di lavoro dei soggetti partecipanti alla gara.

Rischi, questi ultimi, che vanno invece esplicitati a cura di ciascuno dei concorrenti, e che costituiscono oggetto di specifica valutazione (nell’ambito dell’offerta economica) da parte della stazione appaltante.

Sentenza collegata

37302-1.pdf 164kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento