I “disturbi della personalità” possono avere rilevanza al fine del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente (Cass. pen. n. 17608/2013)

Redazione 17/04/13
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Ritenuto in fatto

1.1 Con sentenza del 16 gennaio 2012 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del GUP del Tribunale di quella città del 3 febbraio 2011, con la quale G.R. e L.J.A.M., imputati in concorso del reato di violenza sessuale aggravata in danno del figlio minore infradecenne T.D. erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di anni dieci di reclusione (G.) e anni quattro di reclusione (L.J.), previa concessione a quest’ultima, delle circostanze attenuanti generiche, oltre alle pene accessorie di legge.
1.2 La Corte territoriale, dopo aver riepilogato succintamente i fatti che avevano dato origine alla vicenda processuale in esame, osservava, quanto al G. , che in base alle testimonianze di testi oculari (i coniugi I. che avevano casualmente assistito al fatto mentre erano affacciati al balcone del loro appartamento, avendo sentito prima le urla di un bambino provenienti dallo scantinato di un edificio posto di fronte alla loro abitazione e, dopo essere scesi dabbasso, notato mediante la torcia elettrica in dotazione la scena di un bambino che, tenuto a forza dalla donna con la testa verso l’organo genitale del G., aveva un rapporto orale con lo stesso), le prove a suo carico erano schiaccianti, anche perché avvalorate dalle dichiarazioni della stessa L.J., ritenute per nulla contraddittorie, senza che avesse alcun rilievo (come invece dedotto dalla difesa del G.) il mancato reperimento di liquido seminale sugli indumenti dell’imputato e del piccolo T. . Rilevava ulteriormente il giudice di appello che i due imputati, sorpresi dai coniugi I. ed immediatamente da loro individuati e riconosciuti grazie alla illuminazione dei loro volti per effetto della torcia elettrica, non avevano affatto intrattenuto un rapporto sessuale in presenza del piccolo T. (che la donna teneva in braccio), così come dedotto dalle rispettive difese nel gravame proposto dinnanzi alla Corte di Appello, respingendo detta tesi difensiva sia perché in sé inverosimile, sia perché incompatibile con la testimonianza oculare dei coniugi I. che avevano distintamente notato l’uomo in piedi con lo slip abbassato e l’organo sessuale esposto e la donna che, tenendo in braccio il piccolo, gli spingeva la testa verso l’organo sessuale del G., costringendolo al contatto orale. Respingeva, in quanto infondata oltre che superflua, la richiesta di parziale riapertura dell’istruzione dibattimentale e, ancora, ribadiva la piena utilizzabilità – contestata, invece, dalla difesa del G. – delle dichiarazioni eteroaccusatorie della L.J. .
1.3 Quanto a quest’ultima – per quanto qui rileva in considerazione del fatto che solo la I. ha proposto il ricorso di cui si dirà a breve – la Corte di Appello riconfermava la sussistenza del fatto per quelle stesse ragioni esposte a proposito del G.; escludeva, in ogni caso, che la donna si trovasse, nella circostanza, in condizioni di infermità di mente tali da renderla parzialmente incapace (ricordando che la donna aveva ammesso di essere presente sui luoghi solo “fisicamente” in quanto desiderosa di avere un rapporto sessuale con il G. e di aver assecondato l’improvviso impulso sessuale del suo compagno senza rendersi conto di quello che stava succedendo) e sottolineava che era stata la stessa donna ad ammettere di volere inizialmente un rapporto sessuale con il proprio uomo e di aver assecondato il desiderio sessuale “impellente” di questi, limitandosi a tenere fermo il bambino che aveva in braccio, così consentendo il coito orale notato dai coniugi I. .
1.4 Per l’annullamento della sentenza – come anticipato – propone ricorso la sola L.J.A.M. a mezzo del proprio difensore di fiducia affidando il ricorso a tre motivi. Con il primo si censura la decisione impugnata (anche per la parte che richiama la sentenza del GUP) per difetto assoluto di motivazione, sua illogicità manifesta e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale omesso di valutare in modo corretto ed aderente con gli atti processuali, le prove esistenti, privilegiando – ma in modo del tutto incongruo – la tesi accusatoria della volontarietà da parte della donna di consentire al G. di soddisfare il proprio impulso sessuale facendo in modo che la bocca del piccolo figlio che aveva in braccio, si accostasse all’organo sessuale del G. . Rileva la difesa che la Corte non ha dato adeguata risposta alle censure difensive che proponevano una ricostruzione dei fatti del tutto diversa in stretta correlazione con la personalità gravemente disturbata della donna: secondo la tesi difensiva sarebbe stata la donna, affetta da un grave deficit intellettivo e mentale e succuba del suo compagno, a prestarsi a scendere nello scantinato, per un improvvisato incontro sessuale con il G., non avendo la possibilità di scegliere un luogo diverso, per mancanza di una casa e per gli ostacoli frapposti dai suoi genitori alla relazione con l’uomo, ritenuto assai poco affidabile per i suoi trascorsi penali. Sarebbe, dunque, mancato il dolo richiesto dalla norma, senza che da parte della Corte di merito fosse stata presa nella dovuta considerazione la versione alternativa di fatti e, soprattutto, senza che fosse tenuto in conto il grave deficit intellettivo della donna.
1.5 Sotto tale profilo, con il secondo motivo, la difesa deduce la nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale (in specie, dell’art. 98 cod. pen. disciplinante la diminuente per vizio parziale di mente), censurando la decisione della Corte territoriale che, adagiandosi sulle conclusioni del perito psichiatra (che aveva escluso infermità tali da incidere sulla capacità di intendere e di volere della donna, pur dando atto dei una situazione di insufficienza mentale definita “di grado moderato”), non aveva tenuto in considerazione le conclusioni rassegnate nella consulenza di parte (che sottolineava, invece, un ritardo mentale con deficit adattativo di livello grave con età mentale [della donna] pari a quella di una bambina di sette anni). La decisione della Corte era quindi da ritenersi viziata per errata applicazione della legge penale in punto di indicazione e scelta dei parametri sui quali misurare la capacità di intendere e di volere dell’imputata, giungendo alla inesatta esclusione dell’assenza di vizio parziale di mente.
1.6 Il terzo motivo riguarda, invece, il difetto assoluto e la manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego da parte del giudice di appello delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate.

 

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui infra. Va certamente esclusa l’illogicità della motivazione e la sua insufficienza sul piano argomentativo, per la parte riguardante la ricostruzione dei fatti, posto che la Corte ha convincentemente ribadito che l’atto sessuale, consistito nel coito orale tra il piccolo T. e il G., vi fu e che il bambino si trovava in quel frangente sulle braccia della mamma che non solo non si era opposta a quel contatto sessuale, ma lo aveva anzi assecondato e facilitato. Conseguentemente il ragionamento della Corte territoriale in base al quale è stata esclusa la tesi propugnata dalla difesa di una insussistenza del fatto nella sua materialità si sottrae a qualsiasi vizio di illogicità, contraddittorietà ed inadeguatezza, avendo, invece, la Corte fondato il proprio convincimento sulla base di prove oggettive ed inoppugnabili quali: a) le risultanze delle prove testimoniali audio-visive dei due testimoni oculari (i coniugi I. ): b) le dichiarazioni della stessa imputata, ammissive del fatto come descritto dai testi (e ricostruito dalla Corte), rese nel corso dell’interrogatorio al P.M. – v. pag. 4 della sentenza impugnata); c) i contenuti di una conversazione intrattenuta dalla L.J. con un’assistente della Polizia Penitenziaria, compendiati in una registrazione ritenuta utilizzabile ex art. 234 cod. proc. pen. dalla Corte, dai quali si evince l’assoluta coincidenza tra la versione resa dalla L.J. al P.M. con quella spontaneamente fatta alla assistente della Polizia Penitenziaria e con il narrato dei due testimoni oculari.
2. Ma la questione formante oggetto del primo motivo di ricorso non può essere sganciata da quella formante oggetto del secondo motivo che mira, quanto meno, ad attenuare la responsabilità sul piano soggettivo attraverso quel vizio parziale di mente dedotto con l’atto di appello, ma erroneamente escluso dalla Corte territoriale sulla base di criteri ritenuti non coincidenti (oltre che sul piano medico-legale in senso stretto) con la nozione di incapacità di intendere e di volere come elaborata dalla più recente giurisprudenza di questa Corte.
2.1 Va subito detto, per quanto si osserverà in prosieguo, che l’affermazione della Corte territoriale, secondo la quale in assenza di infermità o malattie mentali conclamate di un’alterazione anatomico funzionale della sfera psichica, le alterazioni di tipo caratteriale ed i connessi disturbi di personalità non hanno incidenza sul piano della imputabilità, occorrendo invece una diminuzione delle facoltà intellettive e volitive dipendente da alterazione patologica clinicamente accettabile corrispondente ad una ben determinata ed individuata (o individuabile) malattia, necessita di alcune precisazioni: proprio per tale ragione tale affermazione appare ingiustificatamente assertiva, per non avere tenuto conto di alcuni dati comunque ricavabili dagli atti. L’affermazione di cui sopra pecca inoltre per eccesso nell’adesione a principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, ma interpretati in modo distorto o, quanto meno, approssimativo ed in ogni caso inadeguati sul piano dell’attualità.
3. Le premesse da cui muovere sono costituite dalla decisione delle SS.UU. di questa Corte secondo la quale “ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi della personalità”, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di “infermità” (Cass. Sez. Un. 25.1.2005 n. 9163, ****, Rv. 230317).
3.1 Il portato giurisprudenziale successivo si colloca in modo costante sulla scia di questo principio con l’aggiunta di ulteriori specificazioni: sovente, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito, con specifico riferimento ai disturbi della personalità, l’incidenza sulla sfera volitiva ed intellettiva tale da influire sulla capacità di intendere e di volere di un soggetto, precisandosi che il disturbo di personalità può assumere tali connotati anche in presenza di una situazione di accertata capacità di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa, quando gli impulsi dell’azione – seppur ritenuta riprovevole dall’agente – siano tali da compromettere irrimediabilmente la capacità di apprezzarne le conseguenze (Cass. Sez. 5A 9.2.2006 n. 8282, **********, Rv. 233228). Così come è stato evidenziato il concetto che solo quelle turbe della personalità di entità tale da determinare in concreto una situazione psichica incolpevolmente incontrollabile da parte del soggetto che per effetto di tale situazione non sia in grado di gestire razionalmente le proprie azioni e non ne percepisca il disvalore, assumono valenza specifica sul piano della capacità di intendere e di volere, limitandola o anche escludendola (tra le tante, Cass. Sez. 2^ 2.12.2008 n. 2774, Di *******, Rv. 242710; Cass. Sez. 1^ 4.4.2012 n. 14808, ********, Rv. 252289).
3.2 Di contro è stato condivisibilmente sottolineato che persino stati emotivi e passionali collegate eziologicamente allo stress che affligge una persona, come quello conseguente alla crisi di un rapporto coniugale, seppur non rientrante nella nozione di infermità mentale, può costituire il presupposto per una situazione di incapacità, se consistente in uno status patologico, anche transeunte, in grado di escludere o scemare grandemente la capacità. (Cass. Sez. 1^ 22.1.2005 n. 1038, Volontè ed altro, Rv. 233278).
3.3 Non appare, poi, superfluo ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, laddove anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità non siano di rilevante entità, esse non possono rientrare nella nozione di disturbo mentale e dunque non possono assumere incidenza sulla capacità intellettiva-volitiva del soggetto non avendo assunto una specifica incidenza sulla condotta criminale (Cass. Sez. 1^ 17.2.2009 n. 17853, P.G. in proc. *********** ed altri, Rv. 244538).
3.4 In sintesi, quindi, non può affermarsi in termini assolutistici che il disturbo di personalità ex sé sia inidoneo ad integrare l’ipotesi della incapacità di intendere e di volere: così come l’esclusione di tale status, se non accompagnata da una vera propria patologia o infermità, abbisogna di una specificazione in merito alla portata di quella infermità che non necessariamente deve consistere in una patologia di tipo mentale o intellettivo-cognitivo, potendo discendere anche da altre forme morbose che possono incidere sul piano della capacità di intendere e di volere. Ne deriva la necessità, per il giudice di merito, laddove investito di una questione che involge comunque un disturbo caratteriale o relazionale di una determinata persona imputata (o imputabile) di accertare funditus se tale anomalia abbia un qualche collegamento con una situazione di malattia tale da compromettere la capacità intellettiva e volitiva del soggetto: esigenza tanto più insopprimibile, se riscontrata da dati clinici ricavabili ex actis o, comunque, da elementi tali da determinare una necessità di approfondimento specifico.
4. In questo senso la decisione della Corte territoriale, basata esclusivamente sulle radicali conclusioni – per come è dato leggere nella sentenza impugnata – dei periti di ufficio che hanno escluso la presenza di disturbi psicopatologici, concludendo per una piena capacità di intendere e di volere e per una, altrettanto, piena capacità di partecipare al processo, pur in presenza di deficit intellettivo definito “di grado moderato” “non interferente con la capacità critica e di valutazione degli effetti e delle conseguenze, anche giuridiche, dei propri atti” (così, testualmente, pag. 5 della sentenza impugnata), non appare persuasiva sul piano logico, oltre che non pienamente in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per come dianzi delineati. Aggiungere altre patologie ciò premesso non è stato evidenziato che c’era riardo mentale.
4.1 A tale conclusione deve pervenirsi, anzitutto, per quanto emergente dalla consulenza di parte (che avrebbe dovuto indurre la Corte, se non ad una riapertura parziale del dibattimento, quanto meno, ad una valutazione più prudenziale ed a largo raggio dei disturbi affliggenti l’imputata sul piano della personalità) in cui si parla di “ritardo mentale con deficit adattatilo di grado grave con età mentale pari a quella di una bambina di anni 7” (pag. 5 del ricorso) associato a situazioni patologiche genetiche conseguenti a lesioni organiche a carico del sistema nervoso e cardiovascolare in dipendenza del parto distocico, complicato da disturbi nella vita di relazione (vds. pag. 5 del ricorso).
4.2 Ma non convince neanche l’analisi retrospettiva, condotta dalla Corte, sul comportamento complessivo della L.J. in occasione del fatto, effettuata in modo approssimativo o inappropriato laddove la scelta di intrattenere il rapporto sessuale con il G. e la non opposizione all’anomalo contatto sessuale tra il piccolo T. e il G. è stata letta come una lucida determinazione della donna rispondente a spicciole esigenze sessuali reciproche (della donna e del G.) da assecondabili secondo le esigenze del momento. L’analisi che la Corte avrebbe dovuto compiere non poteva prescindere dalla anomala (sul piano astratto) conclusione di quel rapporto con altro genere di contatti sessuali che esula dal normale cliché o schema dei rapporti sessuali tra partners.
4.3 La decisione della Corte non convince neanche sul piano della coerenza interna in quanto se è condivisibile il punto di partenza (desiderio impellente della L.J. di intrattenere un rapporto sessuale estemporaneo e quasi “intrigante” – per le circostanze di tempo e luogo – con il proprio compagno), suscita non poche perplessità la conclusione della Corte di ritenere il gesto finale (coito orale indotto dalla donna tramite il figlio) il logico sviluppo di quell’iniziale desiderio sessuale della L.J.. Tale illogicità appare ancor più evidente in relazione alla mancata indagine (o quanto meno approfondimento) effettuata dal giudice di appello sui trascorsi patologici della donna.
5. Conclusivamente la sentenza impugnata va, sul punto, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello che dovrà, in ossequio ai criteri ermeneutici tracciati dalle SS. UU. di questa Corte, ripresi dalla giurisprudenza successiva e pienamente condivisi da questo Supremo Collegio, verificare in concreto – alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto il fatto e tenuto conto dei disturbi di personalità dai quali l’imputata risulta affetta oltre che del suo conclamato deficit intellettivo – se tali disturbi possano aver inciso sulla capacità intellettiva e volitiva della L.J., compromettendola. L’accoglimento di tale motivo assorbe ogni ulteriore considerazione sul terzo motivo di ricorso.

 

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.

Redazione