I contratti di avvalimento sono troppo generici doverosa esclusione

Lazzini Sonia 27/05/13
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Avvalimento della certificazione di qualità :obbligatoria la messa a disposizione delle risorse e dell’ apparato organizzativo

L’istituto dell’avvalimento, disciplinato dagli articoli 49 e 50 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.

La spendita dei requisiti di imprese terze nell’ambito della gara presuppone un legame contrattuale fra la società partecipante e quelle ausiliarie con il quale queste ultime assumono l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione di uno specifico requisito di qualificazione (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti).

Il contratto di avvalimento, benchè atipico nella causa, deve, pertanto, essere specifico quanto all’oggetto, non potendo risolversi nel “prestito” del requisito richiesto, quale mero valore astratto, perché solo in tal modo è possibile garantire una effettiva corrispondenza tra fase della qualificazione e fase dell’esecuzione, evitando una mera circolazione di certificati e documenti cui non corrisponda la messa a disposizione di risorse reali.

Ciò è tanto più vero nei casi, come quello di specie, in cui ad essere oggetto di avvalimento sono certificazioni di qualità che attestano l’efficienza dei processi produttivi propri di una determinata organizzazione aziendale. Ove il contratto di avvalimento non specifichi quali risorse vengano messe a disposizione dell’impresa ausiliata per assicurare che essa sia in grado di eseguire il servizio affidatole con il medesimo grado di qualità, tutta l’operazione rischia di esaurirsi in una mera apparenza documentale elusiva dei prescritti requisiti.

A ciò si aggiunga che il contratto di avvalimento obbliga l’impresa ausiliaria anche nei confronti della stazione appaltante (art. 49 comma 2 lett. d) del D.Lgs 163/2006) la quale deve, quindi, conoscere in partenza quali saranno le specifiche risorse aziendali messe a disposizione della aggiudicataria in modo da poterne esigere l’effettivo impiego anche nella fase di esecuzione dell’appalto.

Nel caso di specie i contratti di avvalimento stipulati dalla Coop. Controinteressata con le Società ausiliarie sono del tutto generici e privi della specifica indicazione dei mezzi e delle risorse che esse si sarebbero impegnate a trasferire.

In tali contratti le due società si limitano a dichiarare che l’impresa avvalente è autorizzata a ad utilizzare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo attestati dalla loro iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali e ad impegnarsi del tutto genericamente a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse di cui l’ausiliata è carente.

Non viene, tuttavia, indicato in cosa consista il previsto trasferimento di risorse aziendali che resta, quindi, del tutto indeterminato ed incontrollabile da parte della Stazione appaltante.

Siffatti impegni negoziali, a giudizio del Collegio, devono, pertanto, ritenersi del tutto inidonei ad integrare la fattispecie dell’avvalimento così come prevista dall’art. 49 del D.Lgs 163 del 2006, con la conseguenza che la Stazione appaltante avrebbe dovuto escludere la concorrente che li ha prodotti.

Tratto dalla sentenza numero 1322 del 10 maggio 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

Sentenza collegata

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