I commercialisti che usano i software per la gestione delle dichiarazioni non sono tenuti a versare l’Irap (Cass. n. 6050/2013)

Redazione 11/03/13
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Lo studio Associato R., in persona dei titolari ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania 129/47/09 del 19 luglio 2009 che, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, aveva stabilito la debenza dell’IRAP relativamente all’anno 2001.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.
3. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. con cui si proponeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, lo studio ricorrente ha depositato memoria, ed il Collegio ha disposto la trattazione della controversia in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto in quanto la sentenza impugnata appare apodittica.
Vi si afferma infatti che i contribuenti si avvalevano di lavoro “altrui” e di strumenti superiori al minimo comunemente ritenuto necessario per lo svolgimento della attività. Senza specificare di quale natura fosse l’intervento altrui (lavoratori dipendenti, consulenti ?) e senza procedere al alcuna valutazione degli strumenti utilizzati, che per lo svolgimento della attività di commercialista, richiedono pur sempre un minimo di complessità e di costo (ad esempio con un programma per la gestione delle denunce dei redditi ed il loro inoltro per via telematica).
Non è stata cioè data risposta alle puntuali considerazioni dei contribuenti, riprodotte nel ricorso per cassazione. Considerazioni da cui risulterebbe l’assenza di dipendenti a la modestia delle spese affrontate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche per le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della VI sezione civile il 28 novembre 2012

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