Guida in stato di ebbrezza: sì al lavoro di pubblica utilità al posto di ammenda e carcere (Cass. pen. n. 71/2013)

Redazione 02/01/13
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Fatto e diritto

Con sentenza in data 4-11-2011 il Gup del Tribunale di Mantova applicava la pena di mesi 4 di arresto ed € 1000 di ammenda, secondo la concorde richiesta delle partii nei confronti di (omissis) per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. C) D.lgs n. 285/1992, operava la sostituzione della pena detentiva inflitta con € 30000 di ammenda e ne disponeva la sostituzione con mesi 4 e gg. 4 di lavoro di pubblica- utilità.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore ******** presso la Corte dl Appello dl Brescia e deduce violazione di legge atteso che il Gup del Tribunale dl Brescia, recependo un accordo in tal senso intervenuto tra le parti, ha applicato la sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità in favore dell’imputato, dopo avere già sostituito, ai sensi dell’art. 53 L. 689/1981, la pena detentiva inflitta di 4 mesi di arresto Si argomenta, a prescindere dal dato interpretativo logico sistematico (che già potrebbe considerarsi di ostacolo ad una doppia sostituzione di pena con ingiustificato cumulo dei relativi benefici previsti), la lettera della legge sembra esplicitare in modo chiaro l’intenzione del legislatore riguardo al fatto che la sostituzione con lavoro di pubblica utilità debba avere ad oggetto una pena vera e propria e non già un’ulteriore sanzione sostitutiva.
Il motivo esposto è infondato sicché il ricorso va rigettato
Il Gup del Tribunale di Mantova ha applicato, su concorde richiesta delle parti, all’imputato per il reato dl cui all’art. 186, comma 2 lett, C) D.lgs 285/1992, la pena di mesi 4 di arresto ed € 1000 di ammenda, ha disposto la sostituzione della pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 53 L. n. 689 del 1981, e sussistendone i presupposti, ha sostituito la pena pecuniaria inflitta con mesi 4 e gg 4 di lavoro di pubblica utilità.
Al riguardo, va posto in rilievo che l’art. 186 comma 9 bis c.d.s., come modificato dall’art. 33 L. 120/2010, prevede che, al di fuori del comma 2 bis, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d.lvo 274/2000, secondo le modalità ivi previste.
In deroga a quanto previsto dall’art, 54 d.lvo n. 274 il lavoro dl pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliata a € 250 per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità. La L. n. 120 del 2010 ha introdotto quindi, nella disciplina sanzionatoria dei reati in materia di circolazione stradale, salvo che ricorra l’aggravante dell’incidente stradale, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che può essere applicata, per la guida sotto l’influenza dell’alcool e per la guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti che può già con l’emissione del decreto penale di condanna. La norma non prevede alcun divieto di applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dopo avere già sostituito, ai sensi dell’art. 53 L. 689/1981 la pena detentiva inflitta. L’applicazione del lavoro dl pubblica utilità, in assenza di un divieto espressamente previsto dalla norma, deve ritenersi consentito, anche quando la pena inflitta sia già stata sostituita, trattandosi di disposizione più favorevole, non essendo autorizzate quindi interpretazioni restrittive ed essendo demandato al giudice la verifica della sussistenza delle condizioni previste per l’applicazione dell’Istituto La norma non esige infatti la richiesta dell’imputato, quale presupposto essenziale della sostituzione, come invece previsto dal d.lvo n. 274 del 2000 (art 54 comma 1), atteso che si prevede solo la condizione negativa della sua non opposizione.
Nel caso di specie vi era stata una specifica richiesta dell’imputato, con l’indicazione della struttura di destinazione ove doveva svolgersi il lavoro sostitutivo e che rispondeva ai requisiti previsti dell’art. 186 comma 9 bis
Pertanto, non ricorre l’ipotesi dl violazione di legge denunciata dal Procuratore Generale di Brescia atteso che il Gup di Mantova ha applicato la sanzione del lavoro di pubblica utilità, dopo avere già sostituto la pena detentiva inflitta, in assenza di divieti legislativi trattandosi dell’applicazione di norma più favorevole all’imputato (Sez. 4, Sentenza n. 10881 del 20/01/2012 Cc, Rv. 251988), che non autorizzava pertanto un’interpretazione complessivamente più restrittiva e sussistendo i requisiti previsti per l’applicazione del”Istituto richiesto dall’imputata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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