Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti: ridotta la pena se l’automobilista è assolto dalla guida sotto l’effetto di droga (Cass. pen. n. 36006/2013)

Redazione 03/09/13
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RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 29/10/2009, condannò S. C. per i reati di guida in stato d’ebbrezza alcolica (art. 186, lett. c, cod. della str.) e sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187, cod. della str.) alla pena stimata di giustizia, previa concessione delle attenuanti generiche,
stimate equivalenti all’aggravante di aver provocato un incidente stradale, disponendo, altresì confisca del veicolo e sospensione della patene di guida per la durata di anni uno e mesi sei. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 28/6/2012, assolto l’imputato dal reato di cui al citato art. 187 perché il fatto non sussiste, ridusse la pena, confermando nel resto.
2. Avverso quest’ultima sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione prospettando plurime censure.
2.1. Con il primo motivo, censurante vizio motivazionale rilevante in questa sede, il ricorrente, il quale venne trovato esanime al suolo a fianco del motociclo, sulla base di dichiarazioni de relato, inutilizzabili, e operando inammissibile inversione dell’onere della prova, fondata sulla circostanza che il veicolo era di sua proprietà, si era concluso, in precedenza, alla guidasi si fosse posto proprio il medesimo.
2.2. Con il secondo motivo, deducente il medesimo vizio, si assume che il referto redatto dal laboratorio d’analisi ospedaliero, attestante il valore etilico nel sangue, non era utilizzabile perché non sottoscritto.
2.3. Con l’ultimo motivo viene prospettata violazione di legge in quanto la Corte territoriale, dopo aver assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 187 citato, non aveva riformulato, riducendola, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I primi due motivi si mostrano manifestamente infondati.
Radicalmente esente dalle mosse censure e, quindi, incensurabile in questa sede, deve ritenersi la motivazione della Corte genovese con la quale si è affermato che alla guida si era posto proprio l’imputato (venne trovato ferito a terra, affianco allo scooter – anch’esso riverso al suolo – che era di sua proprietà, egli si è limitato ad asserire la presenza di un altro soggetto conducente, di cui mai ha fornito financo il più piccolo indizio per identificarlo, pur trattandosi, all’evidenza, di un dato di conoscenza elettiva).
Non merita miglior fortuna il secondo motivo. Il ricorrente, invero, non giunge fino a porre indubbio l’autenticità del documento, proveniente da pubblica struttura, ospedaliera, ma si limita a dedurre l’assenza di una precipua sottoscrizione in calce al medesimo. La detta mancanza non può reputarsi decisiva non essendo controversa l’autenticità dell’attestazione.
4. L’ultimo motivo è fondato. Invero, dall’assoluzione per il reato di cui all’art. 187 citato avrebbe dovuto conseguire la corrispondente riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Dispone l’art. 8 della L. n. 689/1981: <<***** che sia diversamente stabilito da/la legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.>>
Trattandosi, come si è visto, della contestazione di più violazioni commesse con più azioni ed omissioni restava esclusa l’operatività del primo comma della disposizione riportata.
La fattispecie di cui al secondo comma concerne l’istituto della continuazione (omogenea ed eterogenea), tuttavia contemplato solo in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Di conseguenza, nel caso in esame, non restava al Tribunale che applicare, quanto alla sanzione amministrativa accessoria, il cumulo materiale, <<perché la differenza morfologica tra reato e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass. Civ., Sez. I, 25.3.2005, n. 6519)>> (Sez. IV, n. 25933/2009, cit.).
Poiché il Tribunale ha inteso irrogare nel minimo la sanzione amministrativa accessoria (tanto, addirittura, da essere andato sotto il minimo legale, fissato in anni uno per ciascuna delle violazioni), questa Corte, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., venuta meno la seconda imputazione, previo annullamento sul punto della statuizione gravata, ridetermina la durata della sospensione della patente in un anno, corrispondente al minimo legale previsto per la violazione dell’art. 186 citato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente che determina in anni uno. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma il 4/6/2013.

Redazione