Guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione di cannabis: analisi delle urine non sufficienti se non si dimostra a quando risale l’assunzione (Cass. pen. n. 33617/2012)

Redazione 03/09/12
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Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 2 dicembre 2010, il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica, mandava assolto B.M. – con la formula perché in fatto non sussiste – dalla contravvenzione di cui all’art. 187 cod. strada per aver guidato in (omissis) l’autovettura Fiat Panda tg. (omissis), in condizioni di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (cannabinoidi), con la conseguente restituzione all’avente diritto dell’autovettura in sequestro.

Ma ritenuto il Tribunale che l’imputato noto ai Carabinieri quale abituale assuntore di sostanze stupefacenti (nei cui confronti i militi avevano eseguito una perquisizione personale con esito negativo mentre era a piedi e che, in ottemperanza dell’invito rivoltogli dagli stessi, aveva raggiunto la caserma ponendosi alla guida della propria automobile sulla quale era salito come passeggero, anche il brig. P.V.) da un lato, avesse agito in presenza della scriminante prevista dall’art. 51 cod. pen. adempiendo all’ordine impartitogli dai Carabinieri e che, dall’altro, difettasse la prova dell’attualità della guida in stato di alterazione psico – fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti.
Ricorre per cassazione avverso la sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, deducendo un unico motivo per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per difetto della motivazione. Secondo il ricorrente difetterebbero i presupposti del riconoscimento della scriminante dell’adempimento di un dovere giacché l’uso dell’automobile per raggiungere la caserma non era stato prescritto dai Carabinieri (che non avevano ravvisato alcun segno di alterazione nel prevenuto in tale fase dell’episodio) ma discendeva dalla maggior comodità per lo stesso di raggiungere la caserma, fermo il fatto che l’imputato, ove consapevole di aver assunto stupefacenti, era tenuto ad astenersi dal porsi alla guida dell’automobile, attese le descritte circostanze di fatto.
Inoltre il Tribunale avrebbe disatteso il principio ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della sussistenza del reato contestato era rappresentata dall’esito positivo delle analisi dei campioni dei liquidi biologici, non potendo ritenersi elemento costitutivo della contravvenzione di cui all’art. 187 cod. strada l’esito della visita medica, avendo la funzione di avallare la verifica degli elementi sintomatici evidenziati dalla P.G.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.
Il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, si è correttamente attenuto ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 4 n. 41796 del 2009; Sez. 4 n. 11848 del 2010) secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, è necessario dimostrare, previa analisi dei liquidi biologici dell’imputato, non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma anche il fatto concreto ed attuale della guida sotto l’effetto psicotropo delle stesse.
Ora, nella concreta fattispecie, se il referto delle analisi delle urine, attestando la presenza di cannabinoidi nei metaboliti in ragione di 172 ng./ml. – a fronte di un massimo consentito di 50 ng/ml. – era idoneo a provare che il B. aveva assunto sostanze stupefacenti, non poteva tuttavia solo da tale accertamento dirsi dimostrata l’epoca precisa in cui tale accadimento si era verificato, che l’imputato, in difetto di smentite, aveva collocato tre – quattro giorni prima dell’accertamento allorché fumò uno spinello, come ammesso in sede di esame. L’insussistenza dell’addebito, come sottolineato dal Giudice di prime cure, discendeva peraltro pacificamente dagli esiti della visita medico – neurologica cui l’imputato fu sottoposto (come previsto dalla legge), a richiesta dei Carabinieri. Ebbene, in esito alla stessa, non fu riscontrato nel B. alcuno stato di alterazione psico-fisica. L’imputato fu invece giudicato dal dr. R.N. , al contrario, vigile, eupnoico, collaborante, in buone condizioni generali, con lo stato di coscienza integro privo di deficit mnemonici oltreché orientato nello spazio e nel tempo “senza dispercezioni o segni di delirio – allucinazione e con linguaggio normale”. Ogni altra censura proposta deve ritenersi assorbita.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Redazione