Gratuito patrocinio: onorari ridotti in caso di riunione di processi (Cass. n. 10193/2012)

Redazione 20/06/12
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Svolgimento del processo

Con istanza del 20/4/2007 l’avv. D.S.G. chiedeva la liquidazione dei compensi per l’attività svolta quale difensore di fiducia di G.G., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento penale celebratosi davanti alla Corte di Assise di Messina.

La Corte di Assise di Messina revocava l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e rigettava la richiesta di liquidazione.

Con ricorso del 27/7/2009 l’avv. D.S. proponeva opposizione che era riunita ad altra opposizione relativa alla revoca del beneficio.

Il Tribunale di Messina decidendo in composizione monocratica, in parziale riforma del provvedimento impugnato, con ordinanza del 27/4/2010 revocava l’ammissione al beneficio a far data non dal provvedimento di ammissione, ma dal 28/1/2006 e, per le attività professionali svolte dall’avv. D.S. fino a tale data, liquidava l’importo complessivo di Euro 16.005,00 rilevando (per quanto ancora interessa):

– che l’attività difensiva aveva avuto una valenza ridotta in quanto svolta con massiccio ricorso all’opera di sostituti e da un numero di interventi diretti modesto, anche in termini di orario;

– che l’assistito era chiamato a rispondere di un unico capo di imputazione all’interno di un maxiprocesso con pluralità di imputati e diversi capi di imputazione;

– che, quanto all’onorario per l’esercizio di attività difensive (punto 6.2 della tariffa penale), l’attività istruttoria, tenuto conto della eterogeneità delle contestazioni, non poteva riguardare un singolo imputato perchè il processo era strutturato in modo tale per cui più processi, relativi a singoli imputati erano confluiti in un unico processo e, quindi, poteva escludersi che ogni difensore avesse svolto attività difensiva in ogni udienza per proprio assistito;

– che pertanto, tenuto conto che il G. era chiamato a rispondere, nell’ambito del predetto maxi processo, di un unico capo di imputazione, potevano essere liquidate, nell’ambito del numero complessivo di 79 udienze (sulle 91 complessive, di cui 3 di mero rinvio e 9 di mera lettura) nelle quali era stata svolta dai difensori di altri imputati in genere attività difensiva, solo otto udienze nelle quali il difensore aveva svolto attività difensiva per il proprio assistito, pari al 10% arrotondato in eccesso, del numero complessivo delle predette udienze;

– che non poteva essere liquidata la voce tariffaria prevista per le udienze di rinvio e lettura per le 9 udienze di mera lettura di atti già acquisiti trattandosi di udienze che non avevano comportato attività difensiva;

che non era dovuta l’indennità di attesa in quanto non era stata prospettata un’attesa diversa da quella fisiologica legata all’inizio dell’attività di udienza e quindi già retribuita con la voce “partecipazione all’udienza”. L’avv. D.S. propone ricorso straordinario per cassazione affidato a due motivi per violazione di legge,dichiarando, peraltro di prestare acquiescenza all’ordinanza quanto alla liquidazione nel minimo tariffario e quanto alla liquidazione esclusivamente per l’attività difensiva prestata dal 27/12/2004 al 28/1/2006.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o erronea applicazione della L. n. 536 del 1949 sulle tariffe forensi, come integrata dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (cd. tariffario forense) in relazione alla voce di onorario prevista al punto 6.2 (onorario per l’esercizio di attività difensive) della tariffa penale. Il ricorrente lamenta:

a) che il Tribunale di Messina, negando la liquidazione richiesta per nove udienze dedicate alla lettura atti avrebbe violato la tariffa forense penale che, invece, al punto 6.2 riconosce come dovuto l’onorario anche per le udienze dedicate alla sola lettura atti;

b) che il Tribunale di Messina, negando la liquidazione richiesta per 71 delle 79 udienze con svolgimento di attività difensiva (riconoscendo dovuto l’onorario solo per 8 udienze sulla base di un calcolo percentuale) avrebbe violato la tariffa forense penale che, invece, al punto 6.2 riconosce come dovuto l’onorario per le udienze con svolgimento di attività difensiva.

1.1 La censura di violazione legge di cui al punto a) del primo motivo (mancata liquidazione dell’attività difensiva per nove udienze dedicate alla lettura atti) è fondata.

Per le udienze nelle quali è svolta attività difensiva in ordine alla lettura atti è espressamente previsto il compenso e il diniego di liquidazione ha sostanzialmente comportato la disapplicazione della tariffa penale con una motivazione solo apparente dove laconicamente il giudice del merito afferma che la voce tariffaria per le udienze di rinvio e lettura non poteva essere riconosciuta “non potendosi affermare che esse abbiano comportato una vera e propria attività difensiva”: accertato che nell’udienza v’è stata attività processuale di lettura atti, non si può escludere che tale attività non abbia comportato esercizio di attività difensive se non escludendo proprio il presupposto di fatto, ossia che la lettura non abbia riguardato l’assistito (secondo il criterio correttamente seguito, invece, dallo stesso giudice nell’escludere il compenso per alcune udienze con attività istruttoria, proprio sul presupposto della non riferibilità dell’istruttoria all’assistito).

Tenuto conto che in ricorso il ricorrente ha dichiarato di prestare acquiescenza alla liquidazione nei minimi tariffar e tenuto conto che non è in discussione il numero (9) delle udienze di lettura atti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, accogliendo in questi limiti il ricorso e cassando negli stessi limiti la sentenza impugnata, ritiene di dovere decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. e pertanto liquidare, in aggiunta a quanto già liquidato nel provvedimento impugnato, l’ulteriore somma di Euro (9 udienze x Euro 200,00 a udienza) 1.800 per attività difensiva di assistenza a udienze con lettura atti come da tariffa forense del 2004, tabella e, voce 6.2.

1.2 Non è, invece, fondata la censura del punto b) del primo motivo, relativa alla limitazione percentuale delle udienze con esercizio di attività difensive.

Per affrontare in conformità ai principi generali la problematica posta dal motivo di ricorso, occorre premettere che prima della tariffa del 2004 si era registrato un contenzioso a proposito della precedente tariffa professionale (quella approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585), in particolare per ciò che concerneva il trattamento delle udienze di mero rinvio, delle udienze in cui il difensore si era limitato ad una partecipazione passiva di ascolto e delle udienze in cui aveva invece svolto la propria opera; con la tariffa del 2004 è stata operata una tripartizione con le voci 6.1, 6.2 e 6.3 della tariffa vigente (D.M. 8 aprile 2004, n. 127) che hanno previsto specifici onorari (eventualmente cumulabili) in relazione a specifiche attività del difensore.

Nella liquidazione degli onorari al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice è tenuto a verificare, in concreto, la specifica attività defensionale svolta dal difensore, come si desume dal T.U. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1 che impone al giudice di operare la liquidazione “tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione alìincidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”. A questa regola si affianca l’ulteriore (ma non configgente) regola per la quale il difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha sempre diritto ad una retribuzione e pertanto deve escludersi che il giudice possa negare la liquidazione del compenso ritenendo la non utilità del suo operato ai fini difensivi, dal momento che la sola presenza del difensore è considerata necessaria per lo stesso regolare svolgimento del processo (Cass. pen. 10/02/2004 dep. 14/05/2004 n. 22863); l’unico caso in cui l’apprezzamento dell’incidenza dell’attività difensiva svolta può portare all’esclusione totale della liquidazione di ogni compenso è quello previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 106, che contempla l’ipotesi dell’impugnazione che venga dichiarata inammissibile.

Ciò premesso sul piano dei principi e passando all’esame del caso di specie, si osserva che il giudice del merito non ha escluso la debenza dell’onorario per la partecipazione all’udienza (e quindi non ha sindacato la necessità di partecipazione all’udienza) e neppure ha escluso la debenza dell’onorario per l’esercizio di attività difensiva, ma, valutato il complessivo processo e le sue peculiarità (l’unificazione in unico processo di più processi relativi ad una pluralità di reati) e la posizione dell’assistito, imputato di un unico reato, ha ritenuto che non tutte le udienze nelle quali erano svolte dai vari difensori attività difensive fossero anche udienze concernenti quell’unica imputazione dell’assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che pertanto il difensore, pur chiamato a partecipare all’udienza per effetto della disposta riunione di più procedimenti avesse in concreto svolto attività difensive e ne ha tratto la conclusione, conforme a diritto, secondo la quale non poteva essere liquidato l’onorario per “assistenza ad attività difensive” laddove tali attività non erano state concretamente svolte, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del processo nel quale si trovavano ad essere giudicati più imputati con diverse imputazioni e l’assistito del ricorrente era imputato di un solo reato.

Ne discende che non sussiste la dedotta violazione di legge perchè il giudice ha ritenuto, proprio in considerazione dell’ambito di operatività della voce tariffaria in discussione, che non era dovuto un compenso ulteriore (rispetto a quello previsto per la partecipazione) per tutte le udienze e che il compenso non era dovuto per quelle udienze nelle quali non v’era stato esercizio, da parte del difensore, di attività difensive.

Il giudice ha dunque espresso una valutazione di merito non suscettibile di essere impugnata per violazione di legge e, d’altra parte, fondata sulla valutazione delle posizioni processuali nell’ambito dei processi riuniti, che non costituisce certamente una valutazione abnorme ove si consideri che (oltre all’eventualità di procedimenti erroneamente riuniti) nei casi di riunione di più processi con pluralità di imputati ben possono ipotizzarsi, tra le altre ipotesi, processi riuniti (ex art. 12 c.p.p., lett. b) per il vincolo della continuazione con altri reati dei quali deve rispondere il singolo imputato, attratti nella competenza della Corte di Assise (ex art. 15 c.p.p.), ma concernenti imputazioni autonome rispetto alle quali alcun imputati rimangono del tutto estranei.

Il criterio (percentuale) utilizzato per individuare il numero di udienze con esercizio di attività difensive riguarda l’attività valutativa del giudice, ma comunque occorre precisare che, tenuto conto della pluralità dei reati e della pluralità di imputati, del fatto che l’assistito era imputato di un unico reato, sarebbe stato onere della parte dedurre e provare non già la mera partecipazione alle udienze in un processo nel quale, secondo il giudice del merito si doveva “escludere che l’attività istruttoria potesse anche astrattamente riguardare la posizione di un singolo imputato”, ma che egli aveva partecipato svolgendo attività difensive.

Ne discende che, al di là delle possibili perplessità sulla correttezza del criterio percentuale seguito dal giudice, comunque è stato egualmente riconosciuto il diritto agli onorari, seppure rapportato ad un numero di udienze calcolato presuntivamente, malgrado la mancanza di prova (secondo quanto ritenuto dal giudice del merito) dello svolgimento di attività difensiva per ogni singola udienza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione o erronea applicazione della L. n. 536 del 1949 sulle tariffe forensi, come integrata dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (c.d. tariffario forense) in relazione alla voce prevista al punto 4 della tariffa penale per l’indennità di attesa. Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Messina, negando la liquidazione dell’indennità di attesa prevista al punto 4 della tariffa penale per ogni ora o frazione di ora, malgrado rituale attestazione della cancelleria, avrebbe violato la suddetta previsione tariffaria sulla base dell’erroneo presupposto che l’attesa sarebbe già ricompresa nella liquidazione della voce partecipazione all’udienza e che l’attesa dell’inizio dell’udienza sia compresa nella voce “partecipazione all’udienza”.

2.1 Il motivo deve essere rigettato.

Il giudice del merito ha ritenuto che la richiesta di liquidazione dell’indennità non poteva essere accolta in quanto non era stata neppure prospettata un’attesa diversa da quella fisiologica legata all’inizio dell’attività di udienza; in altri termini ha escluso che potesse individuarsi un’attesa apprezzabile in via autonoma rispetto ai tempi fisiologici necessari per l’inizio dell’udienza.

Anche in questo caso trattasi di una valutazione di merito non censurabile come vizio di violazione di legge davanti a questo giudice di legittimità perchè il giudice non ha affermato il principio per il quale l’indennità di attesa non è cumulabile con l’indennità di partecipazione all’udienza; la cumulabilità delle due voci, del resto, non potrebbe essere esclusa in quanto l’indennità di attesa e la partecipazione all’udienza hanno presupposti differenti, prendendo in considerazione, la prima, il tempo inutilizzato del professionista e la seconda la sua presenza all’udienza indipendentemente dal tempo. Tuttavia il giudice ha rilevato che l’attesa non era liquidabile in quanto non era neppure prospettato che fosse eccedente l’attesa “fisiologica” legata all’inizio dell’attività di udienza, con ciò escludendo la rilevanza di un’attesa minimale e fisiologica, da considerarsi, quindi, di fatto già compresa nell’attività di partecipazione all’udienza.

Anche in questo caso, dunque, trattasi di una valutazione di merito, neppure contraddetta dalla documentazione richiamata dal ricorrente dalla quale non risultano tempi di attesa dell’inizio dell’udienza riferibili alla persona del ricorrente o di un sostituto processuale da lui nominato.

3. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, limitatamente agli onorari per attività difensive in relazione alla lettura atti e per tale motivo deve essere liquidata all’avv. D. S.G. la somma di Euro 1.800,00 in aggiunta a quella già liquidata nell’ordinanza impugnata; per il resto il ricorso deve essere rigettato. Atteso l’accoglimento parziale del ricorso essendo state in prevalenza rigettate del domande del ricorrente, devono integralmente compensarsi le spese dell’intero procedimento.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta per il resto, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida all’avv. D.S.G. la somma di Euro 1.800,00, in aggiunta a quella già liquidata con l’ordinanza impugnata.

Compensa le spese dell’intero procedimento.

Redazione