Gli ordini professionali sono legittimati ad impugnare regolamenti illegittimi (TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 383/2013)

Redazione 22/05/13
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SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 994 del 2012, proposto da:

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini, rappresentato e difeso dagli avv. ******************, ****************, con domicilio eletto presso ****************** in Bologna, via dei Mille 7/2;

contro

Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall’avv. ************************, con domicilio eletto presso ****************** in Bologna, Strada Maggiore N. 31;

Collegio dei Geometri di Rimini, rappresentato e difeso dagli avv. **********, ******************, ************, con domicilio eletto presso ****************** in Bologna, via Santo Stefano N. 50;

Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Forlì Cesena Rimini, Università Ferrara- Facoltà di Architettura, Ordine dei Geologi Regione Emilia Romagna, Collegio dei Periti Industriali di Rimini;

nei confronti di

M.B., A.S., C.G.;

per l’annullamento

– della determinazione del Comune di Rimini prot. 947 del 13 luglio 2012 di approvazione di avviso pubblico per la presentazione delle candidature a componente della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio per il periodo 2012-2014;

– della decisione della Giunta Comunale di cui al Referto di Giunta prot. 93142 del 28 giugno 2012, nonché dell’art. 15 – c.5^ del Regolamento di Edilizia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rimini e del Collegio dei Geometri di Rimini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Ai fini del rinnovo della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio il Comune di Rimini ha chiesto agli ordini professionali di procedere alle rispettive designazione nell’ambito delle quali effettuare la scelta dei componenti.

L’Ordine degli architetti di Rimini, insieme ad altri ordini e collegi interpellati, ha effettuato le proprie designazioni.

Dopo aver ricevuto le varie designazioni l’Amministrazione comunale, recependo una proposta dello sportello unico dell’edilizia, che aveva suddiviso per aree tematiche le competenze richieste ai candidati, e dopo aver ritenuto idonee quattro designazione e inidonee cumulativamente tutte le altre, senza altra specificazione né dei nominativi né delle ragioni, emanava un avviso pubblico rivolto ai professionisti per la presentazione delle candidature.

2. L’Ordine degli architetti, attesa la dichiarata inidoneità dei propri professionisti designati, impugnava gli atti in epigrafe indicati deducendone l’illegittimità.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato nonché il collegio dei geometri che controdeducevano alle avverse doglianze e concludevano per la reiezione del ricorso.

Le parti costituite sviluppavano con ulteriori memorie le rispettive difese e la causa veniva trattenuta in decisione all’odierna udienza.

3.Va preliminarmente respinta l’eccezione del difetto di legittimazione dell’Ordine Professionale ricorrente alla presente impugnativa.

Infatti, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in merito alla legittimazione degli Ordini professionali a ricorrere, dopo aver esaminato i diversi orientamenti, ha composto il contrasto interpretativo evidenziando che “l’interesse dell’ordine professionale va riconosciuto anche nell’ipotesi in cui possa configurarsi un conflitto di interessi tra ordine professionale e singoli professionisti in qualche modo beneficiari dell’atto impugnato, che l’ordine assuma invece essere lesivo dell’interesse istituzionalizzato della categoria (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza 3 giugno 2011, n. 10; Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2009 n. 710; Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2001 n. 1339 e 3 giugno 1996 n. 624).

E’ in questa prospettiva in particolare che è stata riconosciuta la legittimazione degli Ordini ad agire anche contro procedure di evidenza pubblica, se l’interesse fatto valere è quello all’osservanza di prescrizioni a garanzia della par condicio dei partecipanti, anche nel caso in cui, dalla procedura selettiva, si sia stato avvantaggiato un singolo professionista (Cons. St., sez. IV, 23 gennaio 2002 n. 391; n. 1339/2001 cit.).

3.1. Il collegio condivide detto orientamento che ben può applicarsi anche nel caso in cui le designazione dell’Ordine professionale, previste per legge, siano state disattese, senza alcuna motivazione, nella composizione della Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio.

Del resto, anche successivamente alla decisione dell’Adunanza Plenaria, il Consiglio di Stato in altre pronunce ha evidenziato che gli enti esponenziali di interessi collettivi possono direttamente impugnare gli atti regolamentari illegittimi, prima che questi siano oggetto di specifica applicazione nei confronti dei singoli appartenenti alla categoria di riferimento, per chiederne l’annullamento, al fine di tutelare interessi omogenei degli appartenenti al gruppo (Consiglio di Stato, Commissione speciale, 14 febbraio 2013, n. 00677/2013).

3.2. Nel caso in esame, inoltre, la lesione è immediata avendo l’Amministrazione considerato tamquam non esset le designazioni pervenute ed emanando un avviso pubblico per la scelta di altri professionisti.

Sussiste, pertanto, la legittimazione dell’Ordine Professionale ricorrente ad impugnare gli atti della procedura ritenuti illegittimi.

4. In linea di diritto va osservato che la L.R. n. 31 del 2002 demanda al regolamento comunale la composizione della Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio.

L’articolo 18, comma 5, del regolamento edilizio comunale, dispone che la Commissione per la qualità architettonica sia composta da sette membri.

Non prevede alcuna suddivisione per aree tematiche e prevede dei requisiti identici per tutti i membri.

Quanto al procedimento di scelta prevede la possibilità di richiedere la designazione di terne agli ordini e colleghi professionali, agli organismi scientifici e all’Università oppure l’espletamento di una procedura di evidenza pubblica.

Inoltre, l’articolo 18 citato, prevede testualmente che i membri sono nominati sulla base dei criteri indicati dalla norma e del possesso dei requisiti “a seguito della valutazione comparativa dei candidati”

4.1. Avvalendosi del potere di scelta conferito dal citato articolo 18 l’amministrazione ha chiesto la designazione agli ordini professionali.

5. Ciò premesso nel merito il ricorso è fondato.

E’ palese la violazione del citato articolo 18 in quanto l’Amministrazione ha giustificato l’emissione dell’avviso pubblico impugnato con riferimento alla inidoneità dei candidati designati.

La inidoneità di quasi tutti i candidati designati, ad esclusione dei quattro individuati, è avvenuta con una dichiarazione cumulativa e neppure nominativa, senza alcuna motivazione e senza alcuna valutazione comparativa rispetto ai quattro candidati prescelti.

Ciò è sufficiente a determinare l’illegittimità degli atti impugnati.

5.1. Inoltre, a quanto sembra, l’amministrazione ha recepito la proposta, avvenuta dopo aver ricevuto le candidature e senza che gli ordini interpellati potessero tenerne conto, del responsabile di servizio di suddividere per aree tematiche i requisiti dei candidati, tra l’altro senza alcuna altra specificazione in ordine ai requisiti eventualmente differenziati richiesti.

5.2. Ciò costituisce una puntuale violazione della normativa regionale che attribuisce il potere di disciplinare la composizione della Commissione al regolamento comunale e, quindi, al Consiglio Comunale, e non alla Giunta Comunale o al Dirigente, e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno, della tesi dell’Ordine ricorrente in ordine alla possibilità di operare detta suddivisione e della illogicità della ripartizione in aree tematiche effettuata nel caso concreto.

6. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.

7. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del comune di Rimini e liquidate come in dispositivo.

8. Sussistono giustificate ragioni, invece, per compensarle con riferimento al collegio dei geometri costituito che non ha dato causa agli atti illegittimi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla tutti gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Rimini al pagamento delle spese di causa in favore dell’Ordine professionale ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 3.000 (tremila),oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013

Redazione