Irragionevole durata del processo e perdita di chance del lavoratore (Cass., n. 23240/2011)

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Massima

Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione “ex ante” da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale.

 

 

1. Premessa

La pronuncia in esame riguarda il danno da perdita di chance, difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (1) va rettamente inteso non come mancato conseguimento di un risultato probabile, ma come mera perdita della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito (e il conseguente evento di danno) ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (in tal senso dovendosi correggere, in parte qua, la motivazione della sentenza d’appello).

Tale perdita ha natura di danno patrimoniale futuro, la cui liquidazione, secondo criteri indiscutibilmente equitativi, può rapportarsi a valutazioni di circostanze di fatto (quali quelle nella specie considerate dal giudice del merito in ordine al tempo trascorso prima dell’assunzione e all’entità dello stipendio concretamente corrisposto) che, se motivate secondo un iter argomentativo scevro da vizi logico- giuridici si sottraggono a qualsiasi forma di censura in sede di legittimità.

 

 

2. Danno da perdita di chance: evoluzione giurisprudenziale

La chance è la mera possibilità di conseguire un risultato favorevole, nella specie la promozione in conseguenza della partecipazione al concorso (2).

Essa, come rilevato dalla dottrina, fa parte della sequenza causale che connette l’effetto dannoso definitivo alla condotta lesiva.

E’ considerata un’entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e non una mera aspettativa di fatto (3).

Quanto alla prova di tale danno, sì afferma che il preteso creditore ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta. L’adozione del criterio probabilistico comporta, come rilevato dalla dottrina, che il danno per perdita di chance sia mallo quando la probabilità è pari a zero, e parimenti nullo quando la probabilità è pari al 100%, perchè il danno da perdita di chance viene ad identificarsi con il danno da perdita del risultato.

In realtà, il danno, e la relativa prova, varia da fattispecie a fattispecie: se le lesioni subite in un incidente stradale non sono sufficienti di per sè a sostenere un danno per perdita di chances lavorative future (4); se in un concorso per titoli va dimostrato il grado di probabilità di conseguire il risultato favorevole (5); in un concorso per esami, nel quale non rilevi un punteggio di ammissione e nessuno può divinare il risultato finale, è la stessa esclusione illegittima alla partecipazione che comporta la impossibilità di vittoria, e quindi la perdita della relativa chance.

E’ pertanto legittima una valutazione equitativa del danno commisurata al grado di probabilità del risultato favorevole o, come nel caso da ultimo citato, alla perdita della chance in sè.

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato

 

__________
(1) Cass. civ., n. 4400 del 2004; Cass. civ., n. 21619 del 2007.
(2) Cass. civ., 6 giugno 2006 n. 13241, Cass. civ., 18 gennaio 2006 n. 852.
(3) Cass. civ., 28 gennaio 2005 n. 1752.
(4) Cass. civ., n. 1752 del 2005.
(5) Cass. civ., n. 852 del 2006; Cass. civ., 1 dicembre 2004, n. 22524.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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